10.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 371/26
Ricorso proposto il 23 agosto 2016 — Verein Deutsche Sprache/Commissione
(Causa T-468/16)
(2016/C 371/29)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Verein Deutsche Sprache eV (Dortmund, Germania) (rappresentante: W. Ehrhardt, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione adottata dal segretario generale a nome della Commissione europea ai sensi dell’articolo 4 delle disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 1049/2001, del 10 giugno 2016;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 10, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 11, paragrafo 2, TUE e dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera c), della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») — Mancanza di dialogo aperto e trasparente
—
La ricorrente deduce che la decisione non tiene conto dell’intenzione della ricorrente, che traspare chiaramente dalla domanda di accesso ai documenti, di ottenere una visione globale del procedimento che ha condotto alla decisione di modificare la sala stampa dell’edificio della Commissione Berlaymont e di ridurre le lingue all’inglese e al francese. Sono stati prodotti solo alcuni documenti che riguardano prevalentemente aspetti formali, ma non forniscono informazioni sull’autore e sui motivi della decisione.
La Commissione non si sofferma, nella decisione impugnata, sulle singole fonti documentali nominate dalla ricorrente, non dà conto delle motivazioni del diniego di accesso e viola in tal modo l’obbligo, derivante dall’articolo 10, paragrafo 3, TUE e da altre disposizioni di diritto dell’Unione, di adottare decisioni in maniera aperta e vicina ai cittadini e di indicarne i motivi.
—
Inoltre, la ricorrente fa valere che la Commissione viola il proprio obbligo, derivante dall’articolo 11, paragrafo 2, TUE, di condurre un dialogo aperto e trasparente con le associazioni rappresentative, in quanto ignora la richiesta dell’associazione, non mette a disposizione documenti e fornisce informazioni insufficienti sulle ragioni della mancata comunicazione di documenti.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 15, paragrafo 3, comma 1, TFUE, dell’articolo 42 della Carta nonché dell’articolo 2, paragrafi 1 e 3, e dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) — Diniego parziale di accesso ai documenti
—
Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente lamenta che la mancata considerazione di parti sostanziali della domanda viola l’obbligo di trasparenza dell’Unione europea.
—
La ricorrente fa inoltre valere che la Commissione, nella propria decisione, ha erroneamente deciso che sarebbe possibile negare la divulgazione di un determinato documento per ragioni di protezione dei dati, senza fornire maggiori dettagli su tale documento e descriverne il contenuto e senza motivare adeguatamente tale decisione.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).
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