10.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 371/28
Ricorso proposto il 25 agosto 2016 — Société wallonne des aéroports/Commissione
(Causa T-474/16)
(2016/C 371/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Société wallonne des aéroports SA (SOWEAR) (Namur, Belgio) (rappresentanti: A. Lepièce e H. Baeyens, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare ricevibile e fondata l’istanza della ricorrente riguardante la riunione della presente causa con la causa T-818/14;
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato,
di conseguenza,
—
annullare gli articoli 3, 4, 5 e 6 della decisione della Commissione del 1o ottobre 2014 n. SA.14093, concernente il regime di aiuti al quale il Belgio ha dato esecuzione a favore di Brussels South Charleroi Airport e Ryanair;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto nel quale la Commissione sarebbe incorsa in quanto avrebbe esaminato i diritti versati da Brussels South Charleroi Airport (BSCA) alla ricorrente alla luce dell’articolo 107 TFUE, mentre le decisioni di investire, procedere alla costruzione delle infrastrutture aeroportuali e metterle a disposizione di BSCA sarebbero state adottate prima della pronuncia della sentenza del 12 dicembre 2000, Aéroports de Paris/Commissione (T-128/98, EU:T:2000:290), confermata dalla Corte di giustizia nella sua sentenza del 24 ottobre 2002, Aéroports de Paris/Commissione (C-82/01 P, EU:C:2002:617).
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto nel quale la Commissione sarebbe incorsa nel qualificare l’Instrument Landing System (ILS) e il servizio di segnaletica delle piste, come apparecchiature e servizi di natura economica.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che il ragionamento della Commissione per determinare i diritti su base annua dovuti per il mercato da parte di BSCA sarebbe basato su un metodo e su fattori di calcolo erronei aventi un’incidenza rilevante sull’importo degli aiuti e sarebbe inoltre inficiato da un manifesto difetto di motivazione.
4.
Quarto motivo, vertente sull’errore di diritto nel quale la Commissione sarebbe incorsa, da un lato, per aver inserito nell’importo dei diritti che deve essere recuperato presso BSCA gli aiuti concessi per la missione di sicurezza (ossia la sovvenzione «servizi antincendio e di manutenzione») e, dall’altro, per non aver preso in considerazione la riduzione della «sovvenzione per il servizio antincendio-manutenzione» nel 2014 e nel 2015.
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