31.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/48
Ricorso proposto il 25 agosto 2016 — Adama Agriculture e Adama France/Commissione
(Causa T-476/16)
(2016/C 402/57)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Adama Agriculture BV (Amsterdam, Paesi Bassi) e Adama France (Sèvres, Francia) (rappresentanti: C. Mereu e M. Grunchard, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare la decisione impugnata (1) e decidere che i) l’approvazione della sostanza attiva isoproturon (IPU) dovrebbe essere rinnovata o, in subordine, ii) rinviare la valutazione circa il rinnovo dell’approvazione dell’IPU dinanzi alla convenuta e sospendere tutti i termini rilevanti previsti nei regolamenti relativi ai prodotti fitosanitari (PPPR) e nei rispettivi regolamenti di esecuzione in modo da consentire la previsione di un calendario adeguato per l’adozione di una nuova decisione relativa al rinnovo dell’IPU, e
—
condannare la convenuta all’integralità delle spese sostenute nell’ambito del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata è stata adottata dalla convenuta in violazione dei diritti e dei principi garantiti dall’Unione. Esse fanno valere che detta decisione è illegittima in quanto viola il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in prosieguo: il «TFUE») e il diritto derivato dell’Unione, deducendo i seguenti cinque motivi:
1.
Primo motivo, vertente su errori manifesti di valutazione: conformemente ai considerando 8, 9 e 10 della decisione impugnata, l’IPU è stato vietato a causa: i) del rischio derivante da un’esposizione a un metabolita nelle acque sotterranee; ii) del rischio per gli uccelli, mammiferi ed organismi acquatici e, iii) della proposta di classificazione dell’IPU come sostanza tossica per la riproduzione della categoria 2. Tutte le preoccupazioni sulle quali si fonda la decisione impugnata sono tuttavia inficiate da vizi formali e/o sostanziali e non tengono conto delle informazioni prodotte dalle ricorrenti.
2.
Secondo motivo, vertente su una violazione della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 1272/2008 (2) (regolamento CLP) — atto ultra vires: nel proporre di classificare l’IPU come tossico per la riproduzione e facendo leva su tale proposta per giustificare il mancato rinnovo dell’approvazione dell’IPU, la convenuta ha violato tanto il regolamento CLP quanto il regolamento (CE) n. 1107/2009 (3) relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e ha quindi ecceduto le proprie competenze.
3.
Terzo motivo, vertente su una violazione del diritto della difesa e del principio di buon andamento dell’amministrazione: con il loro comportamento, lo Stato membro relatore, l’EFSA e la Commissione hanno individualmente e collettivamente violato il diritto di essere sentiti e il diritto della difesa delle ricorrenti privandole di un equo processo. In particolare, pur avendo tentato, ripetutamente e in modo proattivo, di contattare lo Stato membro relatore e l’EFSA, le ricorrenti non hanno ricevuto alcun riscontro in tempo utile. Per giunta, le osservazioni presentate dalle ricorrenti non sono state prese in considerazione.
4.
Quarto motivo, vertente su una violazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento: mentre la Commissione ha adottato un approccio rigoroso rispetto all’IPU (in base ad errori manifesti di valutazione e di procedura), essa non ha agito in tal modo in situazioni simili e decisioni anteriori riguardanti sostanze all’origine di analoghe preoccupazioni, il che costituisce una violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.
5.
Quinto motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità: non avendo scelto misure meno restrittive che avrebbero raggiunto gli stessi obiettivi (ad esempio, un’approvazione subordinata a condizioni che devono essere valutate a livello degli Stati membri o un’approvazione soggetta alla presentazione di dati di conferma a livello dell’Unione, conformemente all’articolo 6 del regolamento PPPR) e vietando invece l’IPU, la Commissione ha violato il principio di proporzionalità.
(1) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/872 della Commissione, del 1o giugno 2016, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva isoproturon in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (GU 2016, L 145, pag. 7).
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU 2008, L 353, pag. 1).
(3) Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU 2009, L 309, pag. 1).