19.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 475/17
Ricorso proposto il 26 ottobre 2016 — OP/Commissione
(Causa T-478/16)
(2016/C 475/27)
Lingua processuale: il tedesco.
Parti
Ricorrente: OP (Bonn, Germania) (rappresentante: S. Conrad, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare le decisioni di rigetto della convenuta, implicita ed espressa, del 16 e del 30 settembre 2016 (rif.: Ares (2016) 5716994) sul ricorso amministrativo della ricorrente del 17 aprile 2016 ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 58/2003 sul controllo della legalità della decisione dell’agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca del 18 marzo 2016 (rif.: Ares (2016) 1371979), notificata alla ricorrente il 28 aprile 2016, nei limiti in cui la richiesta di finanziamento della ricorrente del 17 novembre 2015 (numero della richiesta 716017 — QUASIMODO) nell’ambito del programma quadro «Horizont 2020», programma di lavoro CER 2016 (ERC Starting Grant) è stata ritenuta inadeguata ed è stata respinta;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione da parte della convenuta del diritto della ricorrente al controllo della legalità dell’attività dell’agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, in quanto la convenuta non ha risposto al ricorso amministrativo della ricorrente entro il termine di cui all’articolo 22, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (CE) n. 58/2003 (1).
2.
Secondo motivo, vertente sull’illegittimità del rigetto della richiesta di finanziamento della ricorrente.
La ricorrente sostiene che il rigetto del ricorso amministrativo è illegittimo anche perché la decisione di rigetto dell’agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca sulla sua richiesta di finanziamento è a sua volta illegittima.
(1) Regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (GU 2003, L 11, pag. 1).