14.8.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 269/25
Ricorso proposto il 16 maggio 2017 — PC/EASO
(Causa T-610/16)
(2017/C 269/37)
Lingua processuale: il finlandese
Parti
Ricorrente: PC (rappresentante: Lauri Railas, avvocato)
Convenuto: Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la relazione di valutazione negativa del periodo di prova della ricorrente e condannare l’EASO a predisporre una nuova relazione di valutazione, con cui la ricorrente sia confermata nel rispettivo posto;
—
annullare la decisione EASO/ED/2015/358;
—
dichiarare che l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione non è intervenuta nel licenziamento della ricorrente;
—
annullare la decisione EASO/HR/2015/607, che mette fine al rapporto di lavoro della ricorrente in esito al periodo di prova, di modo che il rapporto di lavoro della ricorrente prosegua senza interruzione dal 1o marzo 2015 al 28 febbraio 2020 (termine del rapporto di lavoro ai sensi del contratto);
—
qualora l’EASO non sia in grado di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, condannare l’EASO a risarcire alla ricorrente il danno subito a causa della sua decisione illegittima e a corrisponderle a titolo di risarcimento stipendi, indennità e contributi pensionistici del datore di lavoro per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2015 e il 28 febbraio 2020;
—
qualora l’EASO sia in grado di reintegrare la ricorrente nel posto di lavoro, condannare l’EASO a corrispondere alla ricorrente a titolo di risarcimento danni stipendi, indennità e contributi pensionistici del datore di lavoro per il periodo durante il quale non è stata impiegata nel suo posto di lavoro, compreso tra il 1o dicembre 2015 e il ripristino del suo rapporto di lavoro.
—
condannare l’EASO a versare alla ricorrente una mensilità di stipendio e contributi pensionistici del datore di lavoro conformemente alla causa F-113/13, punto 5; e
—
condannare l’EASO alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Il valutatore del periodo di prova avrebbe arbitrariamente esercitato il suo potere discrezionale, nei limiti in cui ha emesso una valutazione negativa del periodo di prova e ha indebitamente espresso in pubblico critiche nei confronti della ricorrente. L’EASO avrebbe rilevato, senza alcun riferimento alla giurisprudenza o ad altre fonti giuridiche, che (ogni) «valutatore dispone di un potere discrezionale particolarmente esteso nella valutazione del lavoro delle persone rispetto alle quali deve predisporre una relazione, poiché tale relazione di valutazione trasmette l’opinione del valutatore liberamente espressa».
2.
L’EASO sarebbe incorso in una violazione del principio di equa valutazione nella redazione della relazione di valutazione del periodo di prova. La relazione di valutazione del periodo di prova, sulla quale si fonda la decisione di licenziamento, sarebbe stata adottata senza tenere conto dei «fatti come accaduti», in violazione dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea o della guida dell’EASO relativa alla valutazione del personale in prova e senza considerare le osservazioni scritte della ricorrente riguardanti la relazione di valutazione del periodo di prova.
3.
L’EASO avrebbe violato il principio di parità di trattamento e erroneamente interpretato le disposizioni di cui alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nei limiti in cui esso le ha applicate a scapito della ricorrente.
4.
L’EASO sarebbe incorso in uno sviamento di potere laddove ha sottoscritto il documento UE ufficiale EASO/ED/2015/358 (delega di poteri), il quale sarebbe illegittimo in ragione della mancanza delle disposizioni di esecuzione vincolanti del consiglio di amministrazione dell’EASO, conterrebbe un palese conflitto di interessi e la cui data non sarebbe corretta.
5.
L’EASO avrebbe utilizzato nella relazione di valutazione del periodo di prova e nel resto del procedimento il documento EASO/ED/2015/358, il quale è stato retrodatato.
6.
L’EASO avrebbe violato nel corso dell’intero procedimento di valutazione per il periodo di prova le disposizioni procedurali applicabili, le disposizioni relative alle indagini amministrative, nonché i diritti di difesa della ricorrente. Secondo la ricorrente la decisione sulla valutazione del periodo di prova avrebbe potuto avere esito opposto, vale a dire positivo, se l’EASO non fosse incorso in una violazione dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea e della guida dell’EASO relativa alla valutazione del personale in prova.
7.
La ricorrente avrebbe addotto argomenti adeguati per mettere in discussione la legittimità della decisione di licenziamento. La decisione dell’EASO di porre fine al contratto di lavoro si fonderebbe su considerazioni errate e su carenze dell’EASO nel procedimento di valutazione per il periodo di prova, tra cui l’illegittima designazione dell’autore della decisione di licenziamento, la sua mancanza di professionalità in materia di personale e scarsa conoscenza degli atti di valutazione per il periodo di prova, gli errori nella relazione di valutazione del periodo di prova e delle censure e osservazioni dedotte dalla ricorrente.