17.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 383/24
Ricorso proposto il 5 settembre 2016 — Gollnisch/Parlamento
(Causa T-624/16)
(2016/C 383/34)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Bruno Gollnisch (Villiers-le-Mahieu, Francia) (rappresentante: N. Fakiroff, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo datata 1 luglio 2016, comunicata il 6 luglio 2016, secondo cui «un importo di EUR 275 984,23 sarebbe stato indebitamente versato in favore del sig. Bruno GOLLNISCH» e che dispone all’ordinatore competente e al contabile dell’istituzione di procedere al recupero di detto importo;
—
annullare parimenti la comunicazione e le misure di esecuzione della citata decisione contenute nella lettera del Direttore generale delle finanze del 6 luglio 2016, rif. D 201920;
—
annullare contestualmente la nota di addebito n. 2016-914 sottoscritta dal medesimo Direttore generale delle finanze in data 5 luglio 2016;
—
assegnare al ricorrente l’importo di EUR 40 000 quale risarcimento per il danno morale derivante dalle accuse infondate emesse prima che fosse conclusa una qualsivoglia indagine, per il danno arrecato all’immagine del ricorrente e per il disagio molto significativo causato alla sua vita personale e politica dalla decisione impugnata;
—
assegnargli parimenti l’importo di EUR 24 500 a titolo di spese sostenute per la retribuzione dei suoi consiglieri, la preparazione del presente ricorso, le spese di copia e di deposito di detto ricorso e dei documenti allegati;
—
condannare il Parlamento europeo alle spese;
—
in via subordinata, nel caso in cui il Tribunale non ritenesse di essere pienamente persuaso dalla pertinenza ed autenticità dei motivi di diritto e di fatto illustrati dal ricorrente, ai fini di una buona amministrazione della giustizia e tenuto conto dell’indiscutibile connessione tra gli asseriti fatti sui quali si fonda la decisione impugnata e quelli oggetto dell’indagine penale avviata dal Presidente del Parlamento europeo:
—
sospendere il procedimento in attesa di una decisione definitiva, dotata dell’autorità di forza giudicata, pronunciata dall’autorità giudiziaria francese incaricata delle indagini avviate dal Presidente del Parlamento europeo;
—
ordinare conseguentemente la sospensione dell’esecuzione della decisione impugnata fino al termine del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce undici motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul difetto di competenza del Segretario generale ad adottare gli atti impugnati. La competenza per decisioni di tipo finanziario nei confronti dei parlamentari e dei loro gruppi spetterebbe per contro all’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei principi generali del diritto, nonché dei requisiti di una buona amministrazione, in quanto l’amministrazione del Parlamento avrebbe dovuto attendere gli esiti dell’indagine e dei procedimenti avviati, prima di adottare gli atti impugnati.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei diritti della difesa del ricorrente. Gli atti impugnati avrebbero violato la presunzione di innocenza del ricorrente, il suo diritto ad un giudice, la sua facoltà di prendere posizione su qualsivoglia documento che l’amministrazione intendesse utilizzare contro di lui, e il suo diritto ad un’audizione in contraddittorio.
4.
Quarto motivo, vertente su un’illegittima inversione dell’onere della prova, in quanto l’amministrazione del Parlamento avrebbe chiesto giustificazioni ex post al ricorrente quanto al lavoro eseguito dal suo assistente e quanto ai compensi che gli sarebbero stati elargiti.
5.
Quinto motivo, vertente sul difetto di motivazione degli atti impugnati, che risulterebbero completamente arbitrari.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, nonché sull’applicazione di norme inesistenti o retroattive.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei diritti politici degli assistenti parlamentari.
8.
Ottavo motivo, vertente sul carattere discriminatorio degli atti impugnati e sullo sviamento di potere che avrebbe portato alla loro adozione.
9.
Nono motivo, vertente sulla violazione dell’indipendenza dei parlamentari e sulla erronea valutazione del ruolo degli assistenti parlamentari locali.
10.
Decimo motivo, vertente sulla circostanza che le censure dell’amministrazione del Parlamento sarebbero infondate in fatto.
11.
Undicesimo motivo, in via subordinata, vertente sulla violazione del principio di proporzionalità.
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