17.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 383/26
Ricorso proposto il 2 settembre 2016 — Troszczynski/Parlamento
(Causa T-626/16)
(2016/C 383/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Mylène Troszczynski (Noyon, Francia) (rappresentante: M. Ceccaldi, avvocato)
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 23 giugno 2016, assunta ai sensi degli articoli 33, 43, 62, 67 e 68 della decisione 2009/C 159/01 dell'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo del 19 maggio e 9 luglio 2008«recante misure di attuazione dello statuto dei deputati al Parlamento europeo» come modificata, che constata un debito a carico della ricorrente dell’importo di EUR 56 554,00 per somme non dovute corrisposte nell’ambito dell’attività di assistenza parlamentare e ne motiva il recupero sulla base dell’articolo 68 delle misure di attuazione e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;
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annullare la nota di addebito n. 2016-888, non datata, con cui la ricorrente viene informata dell’accertamento di un debito a proprio carico in seguito alla decisione del Segretario generale del 23 giugno 2016, recupero di somme indebitamente versate per l’attività di assistenza parlamentare, applicazione dell’articolo 68 delle misure di attuazione dello statuto e degli articoli 78, 79 e 80 del regolamento finanziario;
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condannare il Parlamento europeo alle spese del procedimento;
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condannare il Parlamento europeo a versare alla sig.ra Mylène Troszczynski la somma di EUR 50 000,00 a titolo di rimborso delle spese ripetibili.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente su vizi relativi alla legalità formale degli atti impugnati. Tale motivo è diviso in tre parti.
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Prima parte, per cui gli atti impugnati rientravano nella competenza per materia dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e non del Segretario generale, trattandosi di decisioni di tipo finanziario relative ai partiti politici e pertanto ai parlamentari.
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Seconda parte, per cui l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non ha il potere di decidere circa la propria competenza e pertanto non potrebbe modificarne la natura e la portata. Orbene, il Segretario generale non disporrebbe di alcuna regolare delega da parte del presidente dell’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo che gli conferisca il potere di adottare, sottoscrivere e comunicare gli atti impugnati per quanto concerne il regolamento di questioni di tipo finanziario relative ai parlamentari.
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Terza parte, per cui l’obbligo di motivazione non è stato rispettato dall’autore degli atti impugnati. Pertanto, la motivazione fornita non comprenderebbe la situazione di fatto di cui ai citati atti e conterrebbe una contraddizione non superabile tra il fatto contestato all’assistente della ricorrente relativo all’effettivo esercizio di due funzioni allo stesso tempo e quello di esercitarne solo una in via esclusiva, secondo caso di cui tratterebbe solo il Segretario generale.
2.
Secondo motivo, vertente su vizi sostanziali degli atti impugnati. Tale motivo è diviso in nove parti.
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Prima parte, per cui i fatti contestati a sostegno degli atti impugnati sarebbero inesistenti.
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Seconda parte, per cui gli atti impugnati sono stati adottati in violazione delle norme e dei principi generali di diritto applicabili in materia di formazione e onere della prova.
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Terza parte, per cui la decisione di ripetizione dell’indebito assunta dal Segretario generale viola il principio di proporzionalità. L’importo richiesto non sarebbe peraltro né dettagliatamente motivato, né motivato in quanto al metodo di calcolo.
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Quarta parte, per cui gli atti impugnati ledono i diritti politici degli assistenti locali dei parlamentari europei.
—
Quinta parte, per cui gli atti impugnati sono viziati da uno sviamento di potere, in quanto il Segretario generale si sarebbe appropriato dei poteri di coercizione di tipo finanziario che non gli sarebbero propri ai fini di limitare i mezzi di azione di un parlamentare del quale non condividerebbe –come pubblicamente e incontestabilmente noto- né gli ideali, né il programma politico.
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Sesta parte, per cui gli atti impugnati sono discriminatori e presupporrebbero una volontà di nuocere all’attività politica della ricorrente, per cui sussisterebbe un fumus persecutionis.
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Settima parte, per cui gli atti impugnati sarebbero lesivi dell’indipendenza della ricorrente in quanto parlamentare europea.
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Ottava parte, per cui gli atti impugnati violerebbero il principio una via electa e metterebbero in discussione l’imparzialità dell’OLAF che condurrebbe le proprie indagini solo in relazione ai parlamentari francesi del Parlamento europeo appartenenti a liste del Front National.
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Nona parte, per cui gli atti impugnati costituiscono una violazione del principio generale di diritto «le pénal tient le disciplinaire en l’état» in quanto le procedure di ripetizione dell’indebito dovrebbero essere sospese in attesa dell’esito degli altri procedimenti in particolare francesi, nonché una violazione della regola del ne bis in idem.
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