24.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 392/47
Ricorso proposto il 31 agosto 2016 — Repubblica ceca/Commissione
(Causa T-627/16)
(2016/C 392/61)
Lingua processuale: il ceco
Parti
Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek, J. Pavliš, J. Vláčil, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione di esecuzione (UE) 2016/1059 della Commissione, del 20 giugno 2016, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2016) 3753] (in prosieguo la «decisione impugnata»), nella parte in cui esclude le spese sostenute dalla Repubblica ceca relativamente al regime di pagamento unico per superficie (SAPS) per l’importo complessivo di EUR 84 272,83, nella parte in cui esclude le spese sostenute dalla Repubblica ceca relativamente agli investimenti nel settore vinicolo per l’importo complessivo di EUR 636 516,20 e nella parte in cui esclude le spese sostenute dalla Repubblica ceca relativamente ai presupposti di condizionalità per un importo complessivo di EUR 29 485 612,55, e
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condannare la Commissione alle spese
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, relativamente al pagamento unico per superficie (SAPS), la ricorrente deduce un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune. La Commissione ha deciso di escludere le spese dal finanziamento dell’Unione, benché non si sia avuta violazione né del diritto dell’Unione né del diritto interno.
Relativamente agli investimenti nel settore vinicolo, la ricorrente deduce un motivo vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. La Commissione ha deciso di escludere le spese dal finanziamento dell’Unione, benché non si sia avuta violazione né del diritto dell’Unione né del diritto interno.
Relativamente ai presupposti di condizionalità, la ricorrente deduce due motivi.
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Il primo motivo verte sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento n. 1306/2013. La Commissione ha deciso di escludere le spese dal finanziamento dell’Unione, benché non si sia avuta violazione né del diritto dell’Unione né del diritto interno.
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In subordine, la ricorrente deduce il secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013. Quand’anche gli addebiti controversi nel primo motivo costituissero una violazione del diritto dell’Unione (quod non), la Commissione avrebbe comunque valutato erroneamente la gravità di tale violazione e del danno finanziario per l’Unione.
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