31.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/54
Ricorso proposto il 9 settembre 2016 — ClientEarth/Commissione
(Causa T-644/16)
(2016/C 402/64)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, avvocato, e N. Frey, Solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della convenuta di negare l’accesso ai documenti richiesti ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (1), comunicata alla ricorrente il 1o luglio 2016 in una lettera recante il numero di riferimento C(2016) 4286 final;
—
condannare la Commissione a pagare le spese della ricorrente ai sensi dell’articolo 87 del regolamento di procedura del Tribunale, ivi incluse le spese degli eventuali intervenienti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente su errori di diritto e un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’eccezione relativa alle relazioni internazionali (articolo 4, paragrafo 1, lettera a), terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001) e a un difetto di motivazione:
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La Commissione non è riuscita a dimostrare l’applicabilità dell’eccezione relativa alle relazioni internazionali. In particolare, non ha dimostrato come la divulgazione di documenti meramente giuridici che contengono riflessioni sul diritto dell’UE possa di per sé svelare gli obiettivi strategici perseguiti dall’Unione europea nei negoziati o indebolire la posizione negoziale della Commissione. La Commissione è vincolata allo Stato di diritto e non può negoziare accordi internazionali che violino il diritto dell’UE. La ricorrente afferma ulteriormente che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1049/2001 (e le altre eccezioni) non posso essere invocate in perpetuum, vale a dire per tutto il tempo che la Commissione conduca, ovunque, negoziati relativamente ad altri accordi internazionali. La Commissione inoltre non ha fornito motivazioni su come la divulgazione dei documenti richiesti potrebbe specificamente e concretamente arrecare pregiudizio all’interesse pubblico alle relazioni internazionali.
2.
Secondo motivo, vertente su errori diritto e un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale (articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001) e a un difetto di motivazione:
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La Commissione non è riuscita a dimostrare la sussistenza di un rischio ragionevolmente prevedibile e non puramente ipotetico che la divulgazione dei documenti richiesti arrecherebbe pregiudizio al suo interesse a ricevere pareri franchi, obiettivi e completi.
3.
Terzo motivo, vertente su errori diritto e su un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione dell’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale (articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento n. 1049/2001) e a un difetto di motivazione:
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La Commissione non è riuscita a spiegare come l’accesso ai documenti richiesti potrebbe specificamente e concretamente arrecare pregiudizio al processo decisionale.
4.
Quarto motivo, vertente su un errore diritto e su un errore manifesto di valutazione che hanno dato luogo a una scorretta applicazione del criterio dell’interesse pubblico prevalente e a un difetto di motivazione:
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Sussiste un interesse pubblico prevalente, poiché la divulgazione renderebbe possibile un dibattito sull’accesso alla giustizia, e in particolare sull’accesso ai tribunali nazionali (e sul loro ruolo), e sulla necessità di preservare l’unità e l’autonomia del diritto dell’UE. Questi temi rivestono un interesse diretto per i cittadini dell’UE e per le ONG come la ricorrente.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento n. 1049/2001 (accesso parziale) e sulla richiesta di una misura istruttoria
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La ricorrente sostiene che la Commissione non ha, o comunque non sufficientemente sotto il profilo giuridico, esaminato e concesso l’accesso parziale ai documenti richiesti.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001 L 145, pag. 43).