31.10.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 402/59
Ricorso proposto il 19 settembre 2016 — Credito Fondiario/CRU
(Causa T-661/16)
(2016/C 402/71)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Credito Fondiario SpA (Roma, Italia) (rappresentanti: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani e A. Neri, avvocati)
Convenuto: Comitato di risoluzione unico
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la prima e la seconda decisione del Comitato di risoluzione unico;
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dichiarare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali UE;
—
dichiarare l’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con i principi di parità di trattamento, proporzionalità e certezza del diritto, riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali UE;
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dichiarare il regolamento delegato (UE) n. 2015/63, su cui si basano le decisioni impugnate, incompatibile con il principio della libertà di impresa, riconosciuto dalla Carta dei diritti fondamentali UE;
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condannare il Comitato di risoluzione unico al pagamento delle spese del giudizio.
Motivi e principali argomenti
Il presente ricorso si rivolge contro le decisioni del Comitato di risoluzione unico in sessione esecutiva SRB/ES/SRF/2016/06 del 15 aprile 2016 (prima decisione) e SRB/ES/SRF/2016/13 del 20 maggio 2016 (seconda decisione), che determinano, per quanto riguarda la ricorrente, il contributo ex ante previsto dal regolamento delegato (UE) 2015/63 che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015 L 11, pag. 44).
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo: omessa notifica della prima e seconda decisione a Credito Fondiario.
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La Banca d’Italia non ha notificato alla ricorrente le due decisioni adottate dal Comitato, come richiesto dall’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81, del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (G.U. 2015 L 15, pag. 1), limitandosi a comunicare l’ammontare del pagamento e pregiudicando il diritto della ricorrente a ricorrere tempestivamente in giudizio. Il Comitato non avrebbe esercitato la dovuta vigilanza sulla notifica.
2.
Secondo motivo: violazione dell’articolo 296(2) TFEU per assenza di motivazione e violazione dell’obbligo di contraddittorio delle decisioni relative ai contributi ex ante.
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Le decisioni impugnate non contengono alcuna motivazione su come il contributo ex ante è stato effettivamente calcolato, pregiudicando l’effettivo esercizio del controllo di legittimità e fondatezza della decisione da parte della ricorrente.
3.
Terzo motivo: errata applicazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) n. 2015/63.
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Il contributo ex ante richiesto al Credito Fondiario è sproporzionato rispetto al profilo di rischio dell’ente ed è il risultato di un’errata valutazione delle passività dell’ente.
4.
Quarto motivo: violazione degli articoli 4, paragrafo 1, e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2015/63. Errata valutazione del profilo di rischio di Credito Fondiario.
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Al 31dicembre 2014, Credito Fondiario presentava un profilo di rischio basso, sulla base dei parametri stabiliti dall’articolo 4, paragrafi 1 e 6 del regolamento delegato (UE) n. 2015/63. Il contributo calcolato dal Comitato è proprio di enti con un profilo di rischio elevato, ed è il risultato della mancata considerazione, da parte del Comitato, dei criteri di definizione e riduzione del rischio previsti dagli articoli citati.
5.
Quinto motivo: violazione degli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali (UE) — Parità di trattamento.
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L’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e l’allegato I del regolamento delegato (UE) n. 2015/63, violano la parità di trattamento in quanto prevedono un trattamento discriminatorio nel settore in questione.
6.
Sesto motivo: violazione del principio di proporzionalità e certezza del diritto.
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Le decisioni, non tenendo conto del ridotto profilo di rischio della ricorrente impongono un contributo ex ante corrispondente ad un ente con un profilo di rischio elevato, violando pertanto i principi di proporzionalità e certezza del diritto.
7.
Settimo motivo: violazione dell’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali UE — Libertà di impresa.
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Il regolamento delegato (UE) n. 2015/63, imponendo requisiti più stringenti di quelli già previsti dalla normativa bancaria europea e dal regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014 L 225, pag. 1), in tema di valutazione del rischio dell’ente e introducendo elementi discrezionali nel calcolo del contributo ex ante, viola la parità di trattamento, la certezza del diritto e la libertà di impresa.