28.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 441/20
Impugnazione proposta il 19 settembre 2016 da Pieter De Meyer e altri avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-113/15, Adriaen e a./Commissione
(Causa T-667/16 P)
(2016/C 441/25)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Pieter De Meyer (Bruxelles, Belgio) e altri 8 (rappresentante: R. Rata, avvocato)
Altra parte nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni dei ricorrenti
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del 20 luglio 2016 del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, causa F-113/15;
—
annullare la decisione del 14 novembre 2014 dell’autorità che ha il potere di nomina della Commissione europea, adottata per mezzo della comunicazione amministrativa n. 41-2014, che istituisce l’elenco dei funzionari promossi per l’esercizio di promozione 2014, nei limiti in cui i nomi dei ricorrenti non vi sono stati inseriti;
—
condannare la Commissione europea a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dai ricorrenti.
Motivi e principali argomenti
A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente su errori di diritto nel respingere il primo motivo dei ricorrenti in quanto infondato. I ricorrenti sostengono che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso quattro errori principali per quanto riguarda il loro primo motivo:
—
in primo luogo, il Tribunale ha stabilito, contrariamente alla giurisprudenza applicabile, di non essere tenuto a esaminare la legittimità delle azioni dell’autorità che ha il potere di nomina qualora detta autorità dichiari di aver adempiuto i doveri e gli obblighi giuridici ad essa incombenti;
—
in secondo luogo, il Tribunale è incorso in un errore nel respingere la relazione del comitato congiunto di monitoraggio quale elemento di prova e omettendo di considerare in concreto la comprovata assenza di comparabilità riscontrata nelle fonti di informazione utilizzate dall’autorità che ha il potere di nomina;
—
in terzo luogo, il Tribunale ha erroneamente ignorato — senza giustificazioni — l’esistenza dell’argomento e dell’elemento di prova presentati dai ricorrenti, relativi alla valutazione in termini matematici del metodo di valutazione verbale dell’autorità che ha il potere di nomina nonché l’intera seconda parte del primo motivo dei ricorrenti;
—
in quarto luogo, il Tribunale è incorso in un errore nel presumere che la mancanza di un effettivo esame comparativo dei meriti non possa dar luogo all’annullamento di una decisione di promozione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che, secondo i ricorrenti, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto riguardo al loro secondo motivo:
—
in primo luogo, limitando arbitrariamente la portata e l’applicabilità dell’articolo 25 dello Statuto dei funzionari nonché i diritti fondamentali dei ricorrenti ai sensi del diritto dell’Unione in modo non conforme all’intento del legislatore dell’Unione; e
—
in secondo luogo, respingendo il secondo motivo dei ricorrenti in quanto infondato sulla base di motivazioni manifestamente errate.
3.
Terzo motivo, vertente sul mancato svolgimento di un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo, che dà luogo alla violazione del diritto dei ricorrenti a un ricorso effettivo; i ricorrenti sostengono che:
—
in primo luogo, il giudice relatore, nella relazione preparatoria, ha reso dichiarazioni pregiudizievoli che denotano una posizione soggettiva preconcetta, con le quali è stato deciso preventivamente l’esito dei motivi dedotti dai ricorrenti;
—
in secondo luogo, il presidente del Tribunale ha omesso di ricusare il giudice e di rinviare la causa ad un’altra sezione, pur ammettendo che le dichiarazioni pregiudizievoli contestate costituivano un copia-incolla da un’altra causa in cui erano coinvolti altri ricorrenti;
—
in terzo luogo, il Tribunale ha ignorato e respinto in modo selettivo argomenti ed elementi di prova fondamentali senza prenderli in considerazione o esaminarli. In conclusione, i ricorrenti ritengono che il Tribunale abbia violato il loro diritto a un ricorso effettivo a causa del mancato svolgimento, da parte dello stesso, di un controllo giurisdizionale imparziale ed effettivo.