14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/53
Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Seigneur/BCE
(Causa T-674/16)
(2016/C 419/70)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Olivier Seigneur (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: M. Vandenbussche e L. Levi, avvocati)
Convenuta: Banca Centrale Europea
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
Pertanto:
—
annullare la decisione del Chief Service Officer (CSO), adottata il 29 febbraio 2016 su delega del direttorio e comunicata al personale l’11 marzo 2016, di escludere il ricorrente dall’esercizio di aumenti supplementari di salario (ASA) per l’anno 2016;
—
annullare la decisione di rigetto del ricorso speciale datata 5 luglio 2016 e ricevuta 13 luglio 2016;
—
disporre il risarcimento del danno materiale subito del ricorrente consistente nella perdita dell’opportunità di ottenere una ASA nel 2016, valutata in EUR 52 920;
—
disporre la compensazione del pregiudizio morale del ricorrente, valutata ex aequo et bono in EUR 15 000;
—
disporre la condanna della convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, degli articoli 12 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dell’articolo 51 delle condizioni di impiego degli agenti della BCE, del diritto alla carriera e alla promozione, nonché del principio di certezza del diritto.
2.
Secondo motivo, vertente sull’incompetenza del Chief Service Officer a decidere di non attenersi al procedimento previsto dalla circolare amministrativa n. 1/2011 del 14 febbraio 2011, riguardante gli aumenti supplementari di salario, nei confronti della parte ricorrente.
3.
Terzo motivo, vertente sulla mancata consultazione del Comitato del Personale.
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