14.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 419/54
Ricorso proposto il 22 settembre 2016 — Bowles/BCE
(Causa T-677/16)
(2016/C 419/71)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Carlos Bowles (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: BCE
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
Pertanto:
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annullare la decisione del CSO, adottata il 29 febbraio 2016 su delega del direttorio e comunicata al personale l’11 marzo 2016, di escludere il ricorrente dall’esercizio dell’ASA per l’anno 2016;
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annullare la decisione di rigetto del ricorso speciale datata 5 luglio 2016 e ricevuta il 13 luglio 2016;
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disporre di risarcimento del danno materiale subito dal ricorrente e consistente nella perdita dell’opportunità di ottenere un ASA nel 2016, per l’importo di EUR 49 102;
—
disporre la compensazione del pregiudizio morale del ricorrente valutato ex aequo et bono a EUR 15 000;
—
ordinare la condanna della convenuta all’integralità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione del principio della parità di trattamento, degli articoli 12 e 21 della Carta dei diritti fondamentali (la «Carta»), nonché dell’articolo 51 delle condizioni di impiego degli agenti della BCE («condizioni di impiego»), del diritto alla carriera e alla promozione e del principio di certezza del diritto.
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La parte ricorrente considera che la sentenza emessa dal Tribunale della funzione pubblica («TFP») il 15 dicembre 2015, nella causa F-94/14, Bowles/BCE, non sia stata ancora eseguita dalla BCE fino ad oggi. In particolare, la circolare n. 1/2011, relativa agli aumenti salariali aggiuntivi («ASA»), dichiarata illegittima dal TFP, non è stata revocata né modificata.
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Essa considera del pari che, in assenza di modifica legislativa, i rappresentanti del personale che beneficiano di una dispensa dal lavoro totale sostanziale si trovano nuovamente in una situazione in cui si vedono privati di una possibilità di progressione salariale e di carriera, in contrasto con il resto del personale della BCE.
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La parte ricorrente ritiene poi che la propria esclusione dall’esercizio comparativo in base al quale la BCE adotta la decisione di concedere l’ASA, ne pregiudica la legittimità e che detta esclusione, che è in pratica definitiva, la svantaggia manifestamente e la discrimina in ragione della sua qualità di rappresentante del personale a tempo pieno.
2.
Secondo motivo, vertente sull’incompetenza del Chief Services Officer («CSO») a decidere di non attenersi al procedimento previsto dalla circolare n. 1/2011 nei confronti della parte ricorrente.
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La parte ricorrente considera che, fatta eccezione per la competenza di decidere quali saranno le persone che riceveranno l’ASA, nessun’altra competenza in materia di ASA è stata delegata dal direttorio della BCE al CSO, cioè neppure quella di modificare la circolare n. 1/2011 per escludere taluni agenti dalla sua applicazione.
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Di conseguenza, il CSO non sarebbe stato competente a decidere di non applicare la circolare n. 1/2011 alla parte ricorrente, allorché essa avrebbe dovuto esserle applicata qualora il CSO avesse agito secondo i poteri ad esso delegati dal direttorio.
3.
Terzo motivo, vertente sulla mancata consultazione del Comitato del Personale, in violazione dell’articolo 27 della Carta e degli articoli 48 e 49 delle condizioni di impiego.
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La parte ricorrente considera infine che, anche se la decisione del CSO dovesse essere considerata come una decisione di modifica della circolare n. 1/2011, tale decisione non è stata oggetto di previa consultazione da parte del comitato del personale. Poiché tale consultazione è segnatamente richiesta anteriormente a qualsiasi modifica arrecata alla circolare n. 1/2011, la BCE avrebbe pertanto dovuto effettuarla riguardo a tale modifica.
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