28.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 441/24
Ricorso proposto il 23 settembre 2016 — Francia/Commissione
(Causa T-682/16)
(2016/C 441/28)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Repubblica francese (rappresentanti: F. Alabrune, D. Colas e D. Segoin, agenti)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 4287 final, che sospende del 12 luglio 2016, notificata il 13 luglio 2016, recante sospensione dei versamenti mensili alla Francia nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA);
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013). Tale motivo si divide in due parti.
—
Prima parte, ai sensi della quale le autorità francesi avrebbero pienamente attuato il piano d'azione contenente chiari indicatori dei progressi, stabilito in consultazione con la Commissione, a cui si riferisce la decisione impugnata.
—
Seconda parte, ai sensi della quale la decisione impugnata sarebbe fondata su elementi che non erano previsti nel piano d’azione.
2.
Secondo motivo, relativo alla violazione del principio di proporzionalità.
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