21.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 428/19
Impugnazione proposta il 23 settembre 2016 da Daniele Possanzini avverso l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica 18 luglio 2016, causa F-68/15, Possanzini/Frontex
(Causa T-686/16 P)
(2016/C 428/22)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Daniele Possanzini (Pisa, Italia) (rappresentante: avv. S. Pappas)
Controinteressata nel procedimento: Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare l’ordinanza del Tribunale della funzione pubblica del 18 luglio 2016 recante rigetto del suo ricorso;
—
accogliere le domande presentate in primo grado;
—
condannare la controinteressata alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, diviso in due parti, vertente sulla violazione dell’articolo 11, paragrafi 4, 5 e 6, della decisione del direttore esecutivo dell’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera («Frontex») del 27 agosto 2009 che stabilisce la procedura di valutazione del personale (in prosieguo: la «decisione del 27 agosto 2009»), interpretata alla luce dell’articolo 41, paragrafi 1 e 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
—
Prima parte, attinente ad un errore di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica omettendo di esaminare il motivo, invocato dal ricorrente in primo grado, relativo all’assenza di dialogo preliminare tra il vidimatore e il valutatore.
—
Seconda parte, relativa all’errore di diritto che vizierebbe l’ordinanza impugnata in quanto il Tribunale non ha esaminato d’ufficio l’assenza di un dialogo preliminare tra il vidimatore e il valutatore.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione del 27 agosto 2009 a causa dell’inosservanza della distinzione dei ruoli tra valutatore e vidimatore, come stabilita all’interno di Frontex.
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