23.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 22/37
Ricorso proposto il 28 settembre 2016 — Enrico Colombo e Giacomo Corinti/Commissione
(Causa T-690/16)
(2017/C 022/52)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Enrico Colombo SpA (Sesto Calende, Italia), Giacomo Corinti (Ispra, Italia) (rappresentanti: R. Colombo e G. Turri, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare il provvedimento di aggiudicazione, di estremi e contenuti non noti e comunicato con nota in data 20 luglio 2016 Ref. Ares (2016) 371182, con il quale la Commissione europea, JRC — Gestione del sito di Ispra ha aggiudicato la procedura di appalto JRC/IPR/2016/C.4/0002/OC relativa ad un accordo quadro per lavori di costruzione e manutenzione di condotte idriche e sottocentrali di riscaldamento/raffrescamento presso il Centro Comune di Ricerca di Ispra, all’offerta presentata dalla concessionaria;
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Annullare la nota in data 20 luglio 2016 Ref. Ares (2016) 371182 con la quale la Commissione europea, JRC — Gestione del sito di Ispra ha comunicato l’esito del procedimento di gara;
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Annullare i verbali di gara in data 13 maggio 2016 e in data 28 giugno 2016;
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Provvedere, in via principale, al risarcimento del danno subito, in forma specifica, anche attraverso la dichiarazione di nullità, di annullamento o d’inefficacia del contratto, di contenuto ed estremi non noto, sottoscritto in data 19 agosto 2016 tra la Commissione e la concessionaria, con successivo subentro;
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Provvedere, in subordine, al risarcimento del danno per equivalente in misura pari a euro 500 000,00 o in quella diversa misura, maggiore o minore, che il Tribunale riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, come motivi d’impugnazione, la violazione degli articoli 105 e 107 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU 2012 L 298, pag. 1), la violazione della Lex specialis riguardante la gara in questione, la violazione del principio di par conditio e del giusto procedimento, nonché la commissione nella fattispecie di uno sviamento di potere.
Si fa valere a questo riguardo che l’offerta presentata dalla concessionaria avrebbe dovuto essere esclusa stante il mancato possesso di requisiti di capacità giuridica e tecnica richiesti dalla Lex specialis.
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