28.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 441/26
Ricorso proposto il 27 settembre 2016 — CJ/ECDC
(Causa T-692/16)
(2016/C 441/31)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: CJ (Agios Stefanos, Grecia) (rappresentante: V. Kolias, avvocato)
Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata e, di conseguenza, condannare l’ECDC a versare al ricorrente tutti gli emolumenti che lo stesso avrebbe ricevuto dal 1omaggio 2012 fino al 31 dicembre 2014 qualora fosse rimasto al servizio dell’ECDC, i quali, in attesa di precisazioni da parte dell’ECDC, sono calcolati provvisoriamente dal ricorrente in una somma pari a EUR 140 000, più interessi di mora al tasso legale;
—
condannare l’ECDC a versare al ricorrente la somma di EUR 13 000 quale risarcimento per danni morali;
—
condannare l’ECDC a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dal ricorrente nel procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che l’ECDC ha violato l’articolo 266 TFUE nel dare esecuzione in modo errato alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, cause riunite F-159/12 e F-161/12, CJ/ECDC, e, in particolare sul fatto
—
che, a causa dell’irrevocabile mutamento di circostanze fondamentali, l’ECDC ha erroneamente attribuito effetto retroattivo alla decisione impugnata;
—
che l’ECDC ha violato il principio di proporzionalità, in quanto la decisione impugnata non era né adeguata né necessaria per il conseguimento dell’obiettivo perseguito con il licenziamento, annullato, del 2012;
—
che l’ECDC è incorso in un errore manifesto di valutazione omettendo di considerare la frode nelle assunzioni commessa dal capo del servizio giuridico dell’ECDC;
—
che l’ECDC ha violato l’articolo 22 bis, paragrafo 3, dello Statuto dei funzionari nel licenziare il ricorrente in risposta al fatto che lo stesso aveva riferito, in tempore non suspecto, poco prima del suo licenziamento, circostanze che facevano sorgere il sospetto di una cattiva gestione finanziaria presso l’ECDC.
2.
Secondo motivo, vertente sulla richiesta di un risarcimento pecuniario per il danno morale causato dalla violazione, da parte dell’ECDC, dell’articolo 266 TFUE e dalla sua dichiarazione secondo la quale il ricorrente ha cercato di favorire il nepotismo.