28.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 441/27
Impugnazione proposta il 28 settembre 2016 da HG avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 19 luglio 2016 nella causa F-149/15, HG/Commissione
(Causa T-693/16 P)
(2016/C 441/32)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: HG (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: L. Levi, avvocato)
Controinteressata nel procedimento: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea del 19 luglio 2016 nella causa F-149/15;
—
di conseguenza, accogliere le conclusioni formulate in primo grado dal ricorrente e, pertanto,
—
annullare la decisione CMS 13-005 dell’APN tripartito in quanto prevede la sospensione dall'avanzamento di scatto per un periodo di 18 mesi e il risarcimento di un danno fissato dalla decisione a EUR 108 596,35;
—
per quanto necessario, annullare la decisione di rigetto del reclamo del ricorrente;
—
in subordine, ridurre la sanzione pecuniaria contenuta nella decisione CMS 13-005;
—
condannare la convenuta al risarcimento del danno morale e di quello alla reputazione subito dal ricorrente e stimato a EUR 20 000;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, relativo alla responsabilità finanziaria del ricorrente, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto il Tribunale della funzione pubblica (TFP) non avrebbe statuito su una delle censure del ricorrente, relativa alla violazione del principio di proporzionalità. Esso sarebbe incorso, del resto, in diversi errori di diritto e avrebbe snaturato gli elementi contenuti nel fascicolo di causa.
2.
Secondo motivo, relativo a vizi di procedura degli atti preparatori all’adozione della decisione controversa e alla violazione dei diritti della difesa del ricorrente, nonché alla violazione dell’obbligo di motivazione e a errori di diritto in cui sarebbe incorso il TFP.
3.
Terzo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione da parte della Commissione e del TFP.
4.
Quarto motivo, relativo agli errori in diritto e in fatto in cui sarebbe incorso il TFP riguardo alla prima censura addebitata al ricorrente. Il TFP avrebbe, peraltro, disatteso il suo obbligo di motivazione.
Full & Egal Universal Law Academy