28.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 441/30
Impugnazione proposta il 30 settembre 2016 da José Barroso Truta, Marc Forli, Calogero Galante, Bernard Gradel avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 20 luglio 2016, causa F-126/15, Barroso Truta e a./Corte
(Causa T-702/16 P)
(2016/C 441/35)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrenti: José Barroso Truta (Bofferdange, Lussemburgo), Marc Forli (Lexy, Francia), Calogero Galante (Aix-Sur-Cloie, Belgio), Bernard Gradel (Konacker, Francia) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Controinteressata nel procedimento: Corte di giustizia dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia
dichiarare e statuire:
—
che la sentenza del Tribunale della funzione pubblica nella causa F-126/15, Barroso Truta e a./CGUE, è annullata;
statuire mediante nuove disposizioni:
—
che la Corte di giustizia è condannata a versare EUR 61 121,08 a nome del sig. Barroso Truta, EUR 129 440,98 a nome del sig. Forli, EUR 76 324,29 a nome del sig. Galante ed EUR 99 565,13 a nome del sig. Gradel a ciascun fondo o assicurazione intestata ai ricorrenti;
—
in via subordinata, la Corte di giustizia è condannata a versare le somme sopra indicate ai ricorrenti, con maggiorazione di interessi composti al tasso del 3,1 % annuo a partire dalla data del trasferimento dei diritti a pensione verso il Regime di pensioni delle Istituzioni dell’Unione europea;
—
la Corte di giustizia è condannata alle spese dei due gradi di giudizio.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, i ricorrenti deducono tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica (TFP) quando ha considerato il ricorso per risarcimento danni irricevibile affermando che le parti ricorrenti non avevano rispettato il procedimento precontenzioso, che avrebbe asseritamente dovuto essere avviato mediante l’introduzione di un reclamo, e successivamente di un eventuale ricorso di annullamento avverso le decisioni recanti il riconoscimento dell’abbuono di annualità nel Regime di pensioni delle Istituzioni dell’Unione.
2.
Secondo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dal TFP là dove non ha ravvisato alcun profilo di illegittimità dal punto di vista amministrativo nella comunicazione, da parte dell’AACC, delle proposte di abbuono di annualità, le quali sono invece risultate incomplete o addirittura erronee quando sono state indirizzate a taluni agenti contrattuali del gruppo di funzioni I.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore di diritto commesso dal TFP là dove ha ritenuto che il danno dedotto dai ricorrenti fosse ipotetico.