12.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 462/28
Ricorso proposto il 5 ottobre 2016 — Deutsche Luftansa/Commissione
(Causa T-712/16)
(2016/C 462/36)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Deutsche Luftansa AG (Colonia, Germania) (rappresentante: S. Völcker, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, in tutto o in parte, la decisione della Commissione C(2016) 4964 final del 25 luglio 2016 nel caso M.3770 — Lufthansa/Swiss — Decisione della Commissione relativa alla richiesta della Luftansa di una deroga parziale dai suoi impegni per le tratte Zurigo-Stoccolma e Zurigo-Varsavia;
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che la decisione deve essere annullata poiché è viziata da errore manifesto di valutazione e, di conseguenza, viola i principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, avendo rifiutato di riesaminare e/o derogare a taluni impegni derivanti dalla decisione della Commissione del 4 luglio 2005 nel caso COMP/M.3770 — Lufthansa/Swiss.
2.
Secondo motivo, vertente sull’annullamento della decisione per violazione del principio della buona amministrazione da parte della Commissione che non ha valutato in modo attento ed imparziale gli elementi del caso.
3.
Terzo motivo, vertente sull’annullamento della decisione per sviamento di potere ad opera della Commissione che ha aggirato la procedura amministrativa prevista dal regolamento 1/2003.