21.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 428/20
Ricorso proposto il 7 ottobre 2016 — Fair deal for expats e a./Commissione
(Causa T-713/16)
(2016/C 428/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Fair deal for expats (Lauzun, Francia) e altre otto parti (rappresentanti: R. Croft, L. Nelson, E. Hazzan, Solicitors, P. Green, H. Warwick, M. Gregoire, Barristers)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare nulle, in base all’articolo 264, paragrafo 1, TFUE, le istruzioni del Presidente della Commissione dell’Unione europea trasmesse via e-mail con lettera del 28 giugno 2016 ai Membri del Collegio dei Commissari dell’Unione e indicate in un discorso del Presidente Juncker durante la plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles del 28 giugno 2016 (SPEECH/16/2356), che vietano qualsiasi negoziazione, sia essa formale o informale, da parte della Commissione con il governo del Regno Unito prima che quest’ultimo abbia notificato il suo recesso dall’UE ex articolo 50 TUE, da un lato, e la dichiarazione del Presidente della Commissione dell’Unione europea in base alla quale questi aveva impartito dette istruzioni ai Membri del Collegio dei Commissari dell’Unione sotto forma di «ordine presidenziale», come dichiarato esplicitamente in detto discorso durante la plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles del 28 giugno 2016 e come riportato nei comunicati stampa della Commissione relativi a quel discorso in lingua sia inglese che francese (SPEECH/16/2353);
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’assenza o l’inadeguatezza della base giuridica delle misure controverse.
I ricorrenti avanzano i seguenti argomenti:
—
non sussiste alcuna base giuridica che possa giustificare il rifiuto da parte della Commissione di avviare delle consultazioni con il governo del Regno Unito e altre persone in seguito al risultato del referendum non vincolante in attesa della notifica ex articolo 50 TUE;
—
le misure controverse non si basano su elementi obiettivi ed è ragionevole dedurne che si fondano sulle opinioni del loro autore;
—
le misure controverse sono state adottate in modo tale da configurare uno sviamento di potere poiché il fatto di essere annunciate nel discorso come «ordine presidenziale» era fuorviante per il Parlamento europeo, per i servizi e i funzionari della Commissione, per i governi degli Stati membri e per le altre istituzioni europee, nonché per i cittadini dell’Unione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che le misure controverse discriminano il Regno Unito e i suoi cittadini sulla base della nazionalità, in violazione dell’articolo 18 TFUE.
I ricorrenti avanzano i seguenti argomenti:
—
le misure controverse in sostanza vietano alla Commissione di negoziare con i rappresentanti del governo del Regno Unito;
—
di conseguenza, il Regno Unito, i suoi cittadini e, in particolare, i ricorrenti sono posti in una posizione di netto svantaggio;
—
le misure controverse pongono i ricorrenti in una posizione di ulteriore svantaggio nel godimento dei loro diritti fondamentali, ivi inclusa la libera circolazione.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che le misure controverse sono contrari ai diritti fondamentali dei ricorrenti previsti dal diritto dell’Unione.
I ricorrenti avanzano i seguenti argomenti:
—
le misure controverse sono contrarie ai diritti dei ricorrenti che derivano dall’articolo 20, paragrafo 1, TFUE, ivi inclusi i diritti relativi alla libera circolazione garantiti inter alia dall’articolo 20, paragrafo 2, lettera a), dall’articolo 21, paragrafo 1, dagli articoli 45 e 49 TFUE e dalla direttiva sui diritti dei cittadini 2004/38/CE (1);
—
le misure controverse sono contrarie ai diritti dei ricorrenti garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che le misure controverse sono state adottate in violazione dell'obbligo di leale cooperazione, di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea.
I ricorrenti avanzano l’argomento che le misure controverse vietano espressamente alla Commissione e ai suoi servizi di rispettare l’obbligo di leale cooperazione e di assistere il Regno Unito e le altre istituzioni dell’Unione nello svolgimento di compiti derivanti dai Trattati.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che, nella misura in cui le misure controverse sono state adottate unicamente o in parte per dissuadere o scoraggiare i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione dall’esprimere la loro opinione (circa l’appartenenza all’Unione), diritto tutelato dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali, esse sono illegittime.
(1) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 158, pag. 77)
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