28.11.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 441/32
Ricorso proposto il 10 ottobre 2016 — ARFEA/Commissione
(Causa T-720/16)
(2016/C 441/39)
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: Aziende riunite filovie ed autolinee Srl (ARFEA) (Alessandria, Italia) (rappresentanti: M. Chiti, V. Angiolini, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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Annullare la decisione della Commissione europea del 10 giugno 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.38132 (2015/c) (ex 2014/NN) — compensazione integrativa per obblighi di servizio pubblico a favore di ARFEA, e, per quanto possa occorrere, degli altri atti connessi e/o presupposti qua impugnati.
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Con vittoria delle spese.
Motivi e principali argomenti
La decisione impugnata dichiara incompatibile col mercato interno, ordinando il suo ricupero, l’aiuto pretesamene concesso dalle autorità italiane alla ricorrente, una società privata che fornisce servizi di trasporto pubblico locale sulla base di concessioni nonché servizi di trasporto privato in regime d’impresa, come compensazione per l’adempimento di un obbligo di servizio pubblico.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
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Si fa valere a questo riguardo che la misura contestata dalla Commissione non rappresenta un aiuto di Stato. In ogni caso, non si tratta di un aiuto «nuovo», cui si riferisce la norma citata.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione dell’articolo 107 TFUE.
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Si fa valere a questo riguardo che la misura contestata costituisce una compensazione per obblighi di servizio pubblico imposto ad ARFEA in esecuzione di sentenze definitive di tribunali italiani, e non un «aiuto di Stato» ai sensi della norma TFUE ora citata.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione dei principi sull’applicazione del diritto dell’Unione europea, dei principi generali di non retroattività delle norme e di certezza del diritto, e dei principi stabiliti nella materia dalla Corte di giustizia.
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A questo riguardo, la società ricorrente contesta l’applicazione alla fattispecie del regolamento n. 1370/2007, come invece previsto nella decisione impugnata. Infatti, la fattispecie, che si riferisce a fatti del 1997-98, ricade sotto la disciplina di un altro regolamento comunitario (il n. 1191/1969).
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi sulla prescrizione dei diritti.
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Si afferma a questo riguardo che la società ricorrente contesta la decisione di ricupero della misura in questione a distanza di diciotto anni dai fatti che hanno originato il caso.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione dei principi generali stabiliti dalla giurisprudenza della Corte per definire gli aiuti di Stato, e dei principi di autonomia processuale degli Stati membri.
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Si fa valere a questo riguardo che la società ricorrente ha inteso dimostrare il rispetto, nella fattispecie che la concerne, dei principi posti dalla Corte di giustizia nella causa C-280/00, Altmark Trans e Regierumspräsidium Magdeburg. Inoltre, la società contesta che la decisione impugnata abbia invaso un campo di valutazione riservato ai giudici nazionali.
6.
Sesto motivo, vertente sulla violazione e falsa applicazione della disciplina degli aiuti di Stato in presenza di obblighi di servizio pubblico imposti unilateralmente.
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La società ricorrente contesta che la Commissione non abbia considerato che, nella fattispecie, la Regione Piemonte le ha imposto un obbligo di servizio pubblico, da compensare con misure estranee alla nozione di aiuto di Stato.
7.
Settimo motivo, vertente sulla violazione dei principi sulla successione delle norme nel tempo.
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La società ricorrente contesta, da altro punto di vista rispetto a quanto già dedotto al punto 3, l’applicabilità alla fattispecie del regolamento n. 1370/2007. La società ricorrente contesta che la Commissione non abbia considerato che, nella fattispecie, la Regione Piemonte le ha imposto un obbligo di servizio pubblico, da compensare con misure estranee alla nozione di aiuto di Stato.