19.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 475/20
Ricorso proposto il 22 ottobre 2016 — CX/Commissione
(Causa T-735/16)
(2016/C 475/30)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: CX (Bordeaux, Francia) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il suo ricorso ricevibile e fondato;
—
di conseguenza,
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annullare la decisione del 18 dicembre 2015, protocollata Ares(2015)5952489 in quanto infligge al ricorrente una riduzione della sua retribuzione;
—
annullare la decisione del 12 luglio 2016, protocollata HR.E.2/CB/sa/Ares(2016), notificata nella stessa data, con cui l’APN respinge la parte del reclamo del ricorrente, da questi introdotto il 17 marzo 2016, protocollato R/170/16, relativa alla decisione di riduzione della sua retribuzione;
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condannare la convenuta al pagamento delle somme indebitamente trattenute, aumentate delle penalità e degli interessi legali;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese, conformemente all’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dello Statuto dei funzionari, segnatamente dell’articolo 24, paragrafo 1, dell’Allagato IX di detto Statuto, che sarebbe stata commessa dall’autorità investita del potere di nomina (APN) della Commissione omettendo di fissare nella propria decisione l’importo della ritenuta che intendeva applicare sulla retribuzione del ricorrente.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'obbligo di motivazione circa i motivi stessi di tale riduzione della retribuzione, violazione che sarebbe alla base di una disparità di trattamento a danno della parte ricorrente.
3.
Terzo motivo, vertente su uno sviamento di procedura e di potere, sull’abuso e sull’eccesso di potere, in quanto la decisione impugnata configurerebbe una sanzione disciplinare dissimulata.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione dei principi del termine ragionevole, di buona fede e di buona amministrazione, in quanto i fatti addebitati dalla convenuta al ricorrente risalirebbero agli anni 2001 e 2003, ossia oltre 14 e 12 anni prima della decisione impugnata.