12.12.2016
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 462/38
Ricorso proposto il 21 ottobre 2016 — Changmao Biochemical Engineering/Commissione
(Causa T-741/16)
(2016/C 462/49)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (Changzhou, Cina) (rappresentanti: R. Antonini, E. Monard e B. Maniatis, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1247 della Commissione, del 28 luglio 2016, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese; e
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che, rifiutando di concedere alla ricorrente il trattamento di economia di mercato, la Commissione europea ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2016/1036 (1) e il principio delle legittime aspettative, e ha imposto un onere probatorio eccessivo in violazione del principio di buona amministrazione.
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che, basandosi sui prezzi e i costi del produttore dell’Unione per determinare il valore normale, la Commissione europea ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 2016/1036.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione europea ha violato l’articolo 2, paragrafo 10, l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), l’articolo 3, paragrafo 3, e l’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 e il principio di buona amministrazione, respingendo gli adeguamenti.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che, nel concludere che gli importi oggetto di dumping hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, la Commissione europea ha violato l’articolo 3, paragrafi 2 e 6, (e, in subordine, l’articolo 6, paragrafo 7) del regolamento (UE) 2016/1036.
5.
Quinto motivo, vertente sul fatto che basandosi su dati inattendibili, la Commissione europea ha violato l’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), l’articolo 3, paragrafi 2, 3 e 5 del regolamento (UE) 2016/1036.
(1) Regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (GU L 176, pag. 21).