6.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/34
Ricorso proposto il 28 ottobre 2016 — Andreassons Åkeri e a./Commissione
(Causa T-746/16)
(2017/C 038/47)
Lingua processuale: lo svedese
Parti
Ricorrenti: Andreassons Åkeri i Veddige AB (Veddige, Svezia), Luke Transport AB (Laholm, Svezia), Zimit Transportförmedling AB i konkurs (Veddige) (rappresentanti: A. Broch e C. M. von Quitzow)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione (Ares(2016) 4309876) del 10 agosto 2016 di abbandonare il procedimento UE (pilota) 7504/15/EMPL
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo: i ricorrenti si sono serviti mediante contratti di diritto civile di lavoratori autonomi polacchi, titolari di attività registrate in Polonia, che hanno poi prestato i loro servizi ai ricorrenti. Tali lavoratori, dopo aver eseguito i servizi pattuiti, hanno fatto ritorno in Polonia, Paese in cui possiedono la residenza assicurativa sociale. Successivamente, l’amministrazione tributaria svedese, in seguito a specifici e approfonditi esami (riesame in materia di imposte), ha ingiunto ai ricorrenti di pagare i contributi svedesi riguardanti il datore di lavoro, in rapporto a tali lavoratori autonomi polacchi ed ha, inoltre, assoggettato i ricorrenti a specifiche sanzioni pecuniarie. Ciò contrasta con il regolamento del Consiglio (CEE) n. 574/72, il quale è stato attualmente sostituito dal regolamento del Consiglio (CE) n. 987/2009.
2.
Secondo motivo: in base all’articolo 4 del regolamento n. 574/72, in vigore all’ingresso della Svezia dell’Unione europea, il governo svedese ha designato la Cassa assicurativa come autorità competente svedese per le questioni relative al diritto del lavoro in materia previdenziale e assistenziale con riferimento all’esecuzione delle normative europee qui rilevanti. Ai sensi del diritto nazionale svedese, è comunque l’amministrazione tributaria svedese ad essere competente alla riscossione dei contributi del datore di lavoro.
3.
Terzo motivo: si è verificato un doppia detrazione dei contributi sociali, che i regolamenti attualmente esistenti hanno esattamente l’obiettivo di evitare.
4.
Quarto motivo: occorre che il soggetto sia iscritto alla Cassa assicurativa affinché i contributi del datore di lavoro svedese possano essere riscossi rispetto ai lavoratori autonomi polacchi, ma l’esame che ciò sia stato effettuato non è stato svolto dall’amministrazione tributaria. Il fatto che siano detratti i contributi sociali, come indicato in precedenza, senza che essi siano stati depositati rispetto ad una determinata persona, come avviene nella maggior parte degli Stati membri, deve essere considerato in contrasto con il diritto UE.