16.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 14/41
Ricorso proposto il 31 ottobre 2016 — ArcelorMittal Belval & Differdange e ThyssenKrupp Steel Europe/ECHA
(Causa T-762/16)
(2017/C 014/50)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: ArcelorMittal Belval & Differdange SA (Esch-sur-Alzette, Lussemburgo) e ThyssenKrupp Steel Europe AG (Duisburg, Germania) (rappresentanti: H. Scheidmann e M. Kottmann, avvocati)
Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA)
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione dell’ECHA del 26 settembre 2016 (n. ATD/52/2016);
—
in subordine, annullare la decisione dell’ECHA del 19 agosto 2016 (n. ATD/52/2016) nella parte in cui respinge la richiesta delle ricorrenti di accedere ai loro fascicoli;
—
condannare l’ECHA alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CE) n. 1049/2001
—
Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola le predette disposizioni dichiarando erroneamente che gli interessi commerciali sarebbero lesi dalla divulgazione e fanno altresì valere che la decisione non tiene conto di prevalenti interessi pubblici.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 41, paragrafo 2, secondo trattino, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
—
Le ricorrenti sostengono che la decisione impugnata viola detta disposizione e che, contrariamente a quanto affermato nella decisione, i documenti con riferimento ai quali è chiesto l’accesso fanno parte del fascicolo delle ricorrenti e non sono, quindi, esclusi dall’ambito di applicazione della disposizione.
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