9.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 6/46
Ricorso proposto il 31 ottobre 2016 — PY/EUCAP Sahel Niger
(Causa T-763/16)
(2017/C 006/58)
Lingua processuale: il francese
Parti
Parte ricorrente: PY (Souffelweyersheim, Francia) (rappresentanti: S. Rodrigues e A. Tymen, avvocati)
Convenuta: EUCAP Sahel Niger (Niamey, Nigeria)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza:
—
riconoscere la responsabilità della Missione ai sensi dell’articolo 340 del TFUE;
—
disporre il risarcimento del danno materiale della parte ricorrente;
—
disporre il risarcimento del danno morale della parte ricorrente quantificato in EUR 70 000;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce un unico motivo, vertente sugli inadempimenti contrattuali commessi dalla Missione EUCAP Sahel Niger (in prosieguo: la «Missione») dai quali deriverebbe la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 340 del TFUE.
La parte ricorrente, ex membro del personale della Missione, denuncia gli illeciti contrattuali della Missione per quanto attiene alle procedure di indagine interna e di protezione delle vittime in caso di denuncia di una situazione di molestie sul luogo di lavoro. A causa dell’inerzia della Missione e del mancato avvio di un’indagine interna, la situazione di molestie denunciata dalla parte ricorrente è continuata, si è aggravata e ha gravemente pregiudicato il suo stato di salute, con conseguente rimpatrio d’urgenza di quest’ultima. La parte ricorrente non avrebbe mai potuto riassumere le proprie funzioni prima della scadenza del proprio contratto.
Di conseguenza, la parte ricorrente chiede la riparazione del danno morale ad essa derivato dal fatto che è stata costretta a subire una situazione di molestie, peraltro denunciata, per lunghi mesi, circostanza che avrebbe potuto essere evitata dalla Missione, dal fatto che è stata costretta a interrompere la sua attività professionale e, infine, dal peggioramento del suo stato di salute e, in particolare, dallo stato depressivo in cui versa da allora. La parte ricorrente chiede anche un risarcimento del danno economico che deriva dalla perdita della propria remunerazione dopo 30 giorni di malattia e dall’aver perso la possibilità di vedere il proprio contratto di lavoro rinnovato.