16.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 14/42
Ricorso proposto il 3 novembre 2016 — Paulini/BCE
(Causa T-764/16)
(2017/C 014/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Jörn Paulini (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi e M. Vandenbussche, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione del 15 dicembre 2015, come modificata il 10 febbraio 2016, con cui il ricorrente è informato in merito alla gratifica a lui concessa a titolo di adeguamento annuale dello stipendio e dei premi (ASBR) per il 2015;
—
accertare il diritto del ricorrente al risarcimento dei danni materiali quali descritti nei paragrafi da 99 a 103 della domanda;
—
accertare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno morale sofferto, stimato in EUR 10 000;
—
condannare la convenuta a pagare tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’illegittimità degli orientamenti ASBR per il 2015, in quanto essi violano il principio di non discriminazione, l’articolo 51 delle Condizioni di impiego e gli articoli 12 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In subordine, è dedotta l’illegittimità della decisione impugnata per violazione degli orientamenti ASBR per il 2015 e manifesto errore di valutazione.
Il ricorrente considera illegittimi gli orientamenti ASBR per il 2015, in quanto pongono in una posizione di svantaggio i membri del personale con disponibilità limitata nella loro area di operatività per motivi oggettivamente al di fuori del loro controllo, come in caso di congedo per malattia, lavoro a tempo parziale per disabilità, o dispensa dal tempo di lavoro per attività svolte nell’ambito del comitato del personale (o per una combinazione di tali motivi), rispetto ai colleghi disponibili a tempo pieno nella loro area di operatività. La decisione impugnata, adottata in base a orientamenti ASBR illegittimi, è pertanto altresì illegittima.
In subordine, qualora gli orientamenti ASBR 2015 siano considerati legittimi, il ricorrente considera nondimeno che la decisione impugnata viola tali orientamenti, dal momento che i suoi periodi di assenza sono stati utilizzati nel suo caso come elemento discriminatorio e, peraltro, avrebbero dovuto essere considerati come comprovanti un atteggiamento positivo che avrebbe dovuto influire positivamente sulla gratifica a titolo di ASBR. Tutti gli elementi da valutare in conformità agli orientamenti ASBR 2015 avrebbero manifestamente dovuto condurre, in termini di ASBR, a una remunerazione maggiore.
2.
Secondo motivo, vertente, riguardo all’applicazione della formula utilizzabile per le attività di rappresentanza del personale con dispensa dal lavoro, sull’illegittimità della decisione impugnata, poiché essa non ha neutralizzato le assenze per congedo di malattia e viola, pertanto, la decisione del 18 dicembre 2008, il principio di non discriminazione, gli articoli 12 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e l’articolo 51 delle condizioni d’impiego. In subordine, qualora la decisione del 18 dicembre 2008 non permettesse di neutralizzare un congedo di malattia, il ricorrente invoca l’illegittimità della decisione del 18 dicembre 2008 al riguardo.
Il ricorrente considera che la BCE avrebbe dovuto neutralizzare la sua assenza per congedo di malattia, quale risultante dalla sua dispensa dal lavoro per i mesi di gennaio e febbraio 2015, quando essa ha calcolato la sua gratifica a titolo di ASBR per le sue attività quale membro del comitato del personale, utilizzando la formula nella decisione del 18 dicembre 2008 sulla formula ASBR per i membri del personale in relazione alle attività da essi svolte nell’ambito del Comitato del personale.
Qualora la decisione del 18 dicembre 2008 non dovesse consentire tale possibilità, il ricorrente contesta con il presente ricorso, in subordine, la legittimità di detta decisione rispetto alla circostanza che i membri del comitato del personale la cui dispensa dal lavoro ha dovuto essere redistribuita a causa di assenza per motivi di salute sono svantaggiati rispetto ai loro colleghi che lavorano a tempo pieno, malgrado prestazioni o risultati simili, e sono svantaggiati a causa del loro coinvolgimento nel comitato del personale.
3.
Terzo motivo, vertente, riguardo alla prassi dell’arrotondamento, sulla violazione della decisione della BCE del 18 dicembre 2008, poiché la decisione del 18 dicembre 2008 non consente un arrotondamento in caso di membri del comitato del personale. In subordine, se detta decisione consentisse l’arrotondamento per i membri del comitato del personale, sarebbe manifestamente ingiustificata e inadeguata al riguardo.
Nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente ha contestato la legittimità della decisione del 18 dicembre 2008 nell’ipotesi in cui tale decisione dovesse essere interpretata nel senso che non consente alla BCE di neutralizzare il congedo di malattia del ricorrente nell’applicare la formula stabilita per calcolare le gratifiche dell’ASBR. In tale motivo esso contesta la legittimità di tale decisione solo a tale riguardo. Inoltre, la BCE ricorre a una prassi che consiste nell’arrotondare il risultato della formula, al fine di convertirlo in punteggi, riconvertendo poi tali punteggi arrotondati in percentuale per determinate l’incremento salariale che il membro del personale riceverà.
Il ricorrente contesta tale prassi, la cui base legale non è rinvenibile nella normativa applicabile e, in particolare, nella decisione del 18 dicembre 2008. In subordine, qualora dovesse considerarsi che la decisione del 18 dicembre 2008 consente l’arrotondamento delle gratifiche ASBR per i membri del comitato del personale, tale decisione sarebbe illegittima al riguardo, in quanto manifestamente ingiustificata e inadeguata.
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