16.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 14/44
Ricorso proposto il 7 novembre 2016 — Picard/Commissione
(Causa T-769/16)
(2017/C 014/52)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Maxime Picard (Hettange-Grande, Francia) (rappresentante: M.-A. Lucas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione che fissa anticipatamente taluni elementi dei suoi diritti a pensione o la mancata adozione di siffatta decisione richiesta dallo Statuto derivante dal messaggio inviato il 4 gennaio 2016 al ricorrente da un responsabile del settore 001 «Pensioni» dell’Unita 4 del PMO, nel quale gli è stato comunicato, in risposta alla sua domanda del medesimo giorno, che i suoi diritti a pensione erano cambiati in seguito alla sua riassunzione nel gruppo di funzioni II a decorrere dal 1o giugno 2014, passando a 66 anni la sua età pensionabile e all’1,8 % il coefficiente di maturazione dei suoi diritti a pensione a partire dal 1o giugno 2014;
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annullare, ove occorra, la decisione del 26 luglio 2016 del Direttore della Direzione E della Direzione generale delle risorse umane della Commissione, nella parte in cui respinge in quanto irricevibile per mancanza di atto lesivo e, in subordine, in quanto infondato, il reclamo del ricorrente, del 1o aprile 2016, avverso la decisione o la mancata decisione derivante dal messaggio del 4 gennaio 2016;
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condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce un unico motivo, vertente su un errore di diritto e sulla violazione dell’articolo 77, commi 2 e 5, dello Statuto dei funzionari (in prosieguo: «lo Statuto»), nonché degli articoli 21, comma 2, e 22, paragrafo 1, comma 2, dell’allegato XIII di quest’ultimo, applicabili ai sensi dell’articolo 109 del Regime applicabile agli altri agenti (RAA), dei quali sarebbe affetto il messaggio del 4 gennaio 2016, in quanto la data di entrata in servizio considerata al fine di applicare tali disposizioni dello Statuto è stata quella del 1o giugno 2014, data in cui è divenuto efficace il contratto con cui il ricorrente è passato al gruppo di funzioni II («GF II») in applicazione dell’articolo 87, paragrafo 4, del RAA, mentre avrebbe dovuto essere stato preso in considerazione il 1o luglio 2008, data in cui è entrato per la prima volta in servizio alla Commissione come agente contrattuale del gruppo di funzioni I.
Tale motivo è suddiviso in due parti:
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prima parte, vertente sul fatto che il settore 1 dell’Unità 4 dell’Ufficio di gestione e liquidazione dei diritti individuali («PMO») e il Direttore della Direzione E della Direzione generale delle risorse umane della Commissione («DGHR») avrebbero erroneamente considerato, per il motivo che il contratto del 19 maggio 2014 con cui il ricorrente era passato al gruppo di funzioni II era nuovo e aveva dato luogo ad una nuova assunzione, che gli articoli 22, paragrafo 1, comma 2, e 21, comma 2, dell’allegato XIII dello Statuto non si applicavano nei suoi confronti, con la conseguenza che l’articolo 77, commi 5 e 2, dello Statuto erano invece applicabili nei suoi confronti, mentre la data di entrata in servizio considerata dagli articoli 21 e 22 dell’allegato XIII è quella della prima assunzione.
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Seconda parte, vertente sull’errore che il settore 1 dell’Unità PMO e il Direttore della Direzione E della DGHR avrebbero del pari commesso considerando, per il motivo che il contratto del 19 maggio 2014 con cui il ricorrente era passato al gruppo di funzioni II costituiva una rottura della continuità nella sua carriera, che gli articoli 22, paragrafo 1, comma 2, e 21, comma 2, dell’allegato XIII dello Statuto non si applicavano nei suoi confronti, con la conseguenza che l’articolo 77, commi 5 e 2, dello Statuto erano invece applicabili nei suoi confronti, mentre tale contratto sarebbe rientrato nella continuità della sua carriera dal momento che avrebbe avuto per oggetto e per effetto di riqualificarlo senza alcun cambiamento delle funzioni se non dal punto di vista formale.
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