23.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 22/39
Ricorso proposto il 9 novembre 2016 — Governo di Gibilterra/Commissione
(Causa T-783/16)
(2017/C 022/54)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Governo di Gibilterra (Gibilterra) (rappresentanti: M. Llamas, QC, J. Temple Lang, solicitor, F.-C Laprévote e C. Froitzheim, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione europea del 1o ottobre 2014 nel caso concernente l’aiuto di Stato SA.34914(C/2013) (ex 2013/NN) — regime di tassazione delle imprese a Gibilterra;
—
condannare la convenuta a sopportare le spese legali e le altre spese del ricorrente nella presente causa.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul fatto che, nel constatare che le decisioni anticipate in materia fiscale («tax ruling») potrebbero costituire un nuovo aiuto, la decisione controversa è errata in fatto e in diritto ed è viziata da difetto di motivazione.
A sostegno di tale motivo, il ricorrente afferma quanto segue: in primo luogo, che la Commissione è incorsa in un errore di diritto per non aver concluso sin dall’inizio che, qualora la prassi delle decisioni anticipate in materia fiscale o le singole decisioni anticipate in materia fiscale dovessero costituire un aiuto di Stato, sarebbero un aiuto esistente; in secondo luogo, che la Commissione è incorsa in un errore di fatto nel dichiarare che l’articolo 42 dell’Income Tax Act (legge sull’imposta sul reddito) del 2010 costituisce la base giuridica delle decisioni anticipate in materia fiscale; e in terzo luogo, che la decisione è carente di motivazione quando sostiene che la prassi delle decisioni anticipate in materia fiscale costituisce un nuovo aiuto, affermazione contraddetta dalla dichiarazione che la suddetta prassi equivale a un regime «de facto»
2.
Secondo motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa è errata in fatto e in diritto ed è viziata da difetto di motivazione.
A sostegno di tale motivo, il ricorrente afferma quanto segue: in primo luogo, che manifestamente la causa non presenta gli elementi necessari per giustificare l’avvio di un’indagine in materia di aiuti di Stato sono manifestamente assenti; in secondo luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di fatto nel concludere che le decisioni anticipate in materia fiscale conferiscano un vantaggio; in terzo luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di fatto nel concludere che le decisioni anticipate in materia fiscale siano selettive; in quarto luogo, che la Commissione ha commesso un manifesto errore di valutazione e un errore di fatto nel ritenere che le decisioni anticipate in materia fiscale siano idonee a falsare la concorrenza e/o a produrre effetto sugli scambi intracomunitari; e in quinto luogo, che la decisione controversa è viziata da difetto di motivazione.
3.
Terzo motivo, vertente sul fatto che la decisione controversa è errata in diritto in quanto si discosta dall’indagine iniziale della Commissione ed «estende» artificialmente il procedimento relativo all’Income Tax Act (legge sull’imposta sul reddito) alle decisioni anticipate in materia fiscale.
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