23.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 22/49
Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Vans/EUIPO — Deichmann (V)
(Causa T-817/16)
(2017/C 022/67)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Vans, Inc. (Wilmington, Delaware, Stati Uniti) (rappresentante: M. Hirsch, avvocato)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Deichmann SE (Essen, Germania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Richiedente: Ricorrente
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo (Raffigurazione di «V») — Registrazione n. 10 263 978
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 19 settembre 2016, nel procedimento R 2030/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
modificare la decisione impugnata in modo da respingere integralmente l’opposizione;
—
in subordine, modificare la decisione impugnata in modo da respingere l’opposizione anche per i prodotti «Cuoio e sue imitazioni, bauli e valigie; ombrelli; ombrelloni e bastoni da passeggio; portafogli; borse e borsette; zaini; marsupi; borse portadocumenti; cartelle; borse per lo sport (per la scuola); borse da spiaggia; portachiavi; portacarte» della classe 18 e per «articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; cinture, guanti» della classe 25;
—
in ulteriore subordine, annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO alle spese.
Motivi invocati
—
Violazione della regola 19, paragrafi 2 e 3 nonché della regola 20, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95;
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Violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009;
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Violazione dell’articolo 60, paragrafo 1, prima frase, dell’articolo 63, paragrafo 2, dell’articolo 75, paragrafo 1, prima frase, del regolamento n. 207/2009 e del principio della reformatio in pejus nonché del diritto di essere sentiti.
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