23.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 22/50
Ricorso proposto il 21 novembre 2016 — Kik Textilien und Non- Food/EUIPO — FF Group Romania (_kix)
(Causa T-822/16)
(2017/C 022/68)
Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: KiK Textilien und Non- Food GmbH (Bönen, Germania) (rappresentanti: S. Körber e L. Pechan, avvocati)
Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: FF Group Romania SRL (Bucarest, Romania)
Dati relativi al procedimento dinanzi all’EUIPO
Titolare del marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio controverso interessato: Marchio dell’Unione europea figurativo contenente l’elemento denominativo «_kix» – Marchio dell’Unione europea n. 12 517 901
Procedimento dinanzi all’EUIPO: Opposizione
Decisione impugnata: Decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 settembre 2016 nel procedimento R 2323/2015-4
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione impugnata;
—
condannare l’EUIPO ed eventualmente la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese, incluse quelle sostenute nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivi invocati
—
Violazione dell’articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009;
—
Violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con l’articolo 15 del regolamento n. 207/2009.
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