23.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 22/52
Ricorso proposto il 28 novembre 2016 — Casasnovas Bernad/Commissione
(Causa T-826/16)
(2017/C 022/71)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Luis Javier Casasnovas Bernad (Santo Domingo, Repubblica dominicana) (rappresentanti: S. Orlandi e T. Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare che
—
la decisione del 27 settembre 2016, con cui è stato risolto il contratto del ricorrente, è annullata;
—
la Commissione europea è condannata alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’inapplicabilità dell’articolo 3, paragrafo 3, della decisione della Commissione del 2 marzo 2011.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 85 del regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea, nella parte in cui l’autorità abilitata a concludere contratti di assunzione («AHCC») avrebbe rinnovato il contratto del ricorrente per un periodo indeterminato prevedendo al contempo una clausola di risoluzione legata al verificarsi di un evento equiparabile a un termine.
3.
Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di diligenza in quanto, anzitutto, l’AHCC avrebbe risolto il contratto del ricorrente prima di adottare una decisione in merito al rinnovo della sua aspettativa per motivi personali, poi avrebbe agito in tal modo senza nemmeno fargli una prima offerta di reintegrazione né, infine, indicargli se vi fossero disponibilità di bilancio per retribuirlo al termine della sua aspettativa.
4.
Quarto motivo, vertente sulla violazione, da parte dell’AHCC, degli articoli 12 ter e 40, paragrafo 1 bis, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea.
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