23.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 22/53
Ricorso proposto il 24 novembre 2016 — QB/BCE
(Causa T-827/16)
(2017/C 022/72)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: QB (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentanti: L. Levi, avvocato)
Convenuta: Banca centrale europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;
di conseguenza,
—
annullare il rapporto informativo per il 2015 e la decisione del 15 dicembre 2015, notificata il 7 gennaio 2016, che ha negato alla ricorrente il beneficio di una progressione di stipendio;
—
se necessario, annullare le decisioni del 2 maggio 2016 e del 15 settembre 2016 che hanno respinto, rispettivamente, il ricorso amministrativo e il reclamo della ricorrente;
—
condannare la convenuta al risarcimento del danno morale valutato ex aequo et bono a EUR 15 000;
—
condannare la convenuta alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1.
Primo motivo, vertente sulla violazione della guida sulla valutazione e del procedimento, sulla violazione dei diritti della difesa e sulla violazione del dovere di sollecitudine, in cui sarebbe incorsa la convenuta nell’adozione del rapporto informativo per il 2015 (in prosieguo: «il rapporto informativo controverso»). La ricorrente invoca, in particolare, i seguenti argomenti:
—
la mancanza di dialogo e la violazione dei diritti della difesa;
—
il rapporto controverso non identificherebbe gli strumenti di miglioramento e non fisserebbe obiettivi nel senso richiesto dalla guida sulla valutazione, il che costituirebbe una violazione del dovere di sollecitudine;
1.
l’assenza d’intervento di un terzo responsabile.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione delle regole di obiettività e d’imparzialità e sulla violazione dell’articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («la Carta»), di cui sarebbe inficiato il rapporto informativo controverso.
2.
La ricorrente, infatti, ritiene che le circostanze particolari della specie dimostrino che i valutatori e, in particolare i secondi valutatori, non sono stati in grado di svolgere il proprio ruolo in maniera obiettiva e imparziale.
3.
Terzo motivo, vertente sull’errore manifesto. La ricorrente, invero, avrebbe presentato elementi di prova che priverebbero di plausibilità le valutazioni dei fatti considerati nel rapporto controverso.
4.
Quarto motivo, vertente sul fatto che la decisione del 15 dicembre 2015 che ha negato alla ricorrente il beneficio di una progressione di stipendio riposerebbe su un rapporto informativo illegittimo.
5.
Quinto motivo, vertente sulla violazione delle linee guida del 2015 e del procedimento e sulla violazione dell’articolo 41 della Carta in quanto la decisione del 15 dicembre 2015 non sarebbe motivata e la ricorrente non sarebbe stata previamente ascoltata.
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