6.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/36
Ricorso proposto il 29 novembre 2016 — QC/Consiglio europeo
(Causa T-834/16)
(2017/C 038/49)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: QC (Isola di Lesbo, Grecia) (rappresentante: Ch. Ladis, avvocato)
Convenuto: Consiglio europeo
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la «Dichiarazione UE-Turchia» del 18 marzo 2016, pubblicata in pari data con il comunicato stampa n. 144/16;
—
dichiarare la nullità di tutti gli effetti da essa prodotti;
—
statuire con procedimento accelerato;
—
ordinare la sospensione immediata dell'accordo.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull'argomento che l'accordo viola requisiti di forma e di sostanza del diritto ed è al contempo inficiato da eccesso di potere.
2.
Secondo motivo, tratto dalle relazioni pertinenti e fondate di Amnesty International che attestano le succitate violazioni, ma anche la crisi umanitaria scaturita dall'accordo.
—
L'applicazione dell'accordo, che la ricorrente reputa un vero e proprio trattato internazionale, ha comportato la sistematica negazione del regime di asilo e la diretta violazione della Convenzione di Ginevra.
3.
Terzo motivo, tratto dalla nota informativa dei deputati europei del Gruppo confederale della Sinistra unitaria europea.
—
L'accordo ha comportato e comporta una «violazione grave e persistente» dei valori dell'UE.
4.
Quarto motivo, tratto dalla giurisprudenza della Corte europea DU.
—
Il ricorso esamina peraltro l'asserzione, comprovata a livello internazionale, che la Turchia non è un «paese sicuro», considerate la pratica della tortura e le molteplici condanne subìte per violazione dei diritti umani.
5.
Quinto motivo, tratto dal TFUE.
—
Nel ricorso si lamenta che la dichiarazione, così impropriamente denominata, contiene un’esplicita violazione della Parte Quinta, Titolo V, del Trattato FUE, relativa agli «accordi internazionali».
6.
Sesto motivo, tratto dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE.
—
L'accordo viola altresì il diritto internazionale dei diritti umani, comprese le disposizioni della Carta dei diritti fondamentali dell'UE: dalla dignità umana al divieto categorico dei «rimpatri collettivi». In particolare, il ricorso sottolinea l’inavvertita violazione, o la deliberata disapplicazione, delle direttive, esplicitamente menzionate, che esigono un'adeguata risposta dell'UE all'«afflusso massiccio» di persone ai suoi confini, specialmente se vulnerabili, nonché delle direttive che regolano le procedure per il riconoscimento della protezione internazionale e del diritto di asilo.
7.
Settimo motivo, tratto dalla documentazione di organizzazioni professionali e di altri autorevoli organismi.
—
Nel ricorso si osserva, inoltre, che l'UE mediante l’accordo controverso ha causato, sia in Grecia che in Turchia, un enorme afflusso di persone che sopravvivono in condizioni pietose e in totale assenza di diritti, senza considerare il fatto che esse possono essere già state vittime di maltrattamenti da parte delle forze dell’ordine.
—
Infine, il ricorso si fonda sulla constatazione che l'UE, di fronte a una disastrosa situazione umanitaria e sociale, ha palesemente violato i suoi obblighi giuridici comunitari e internazionali.