30.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 30/54
Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — Repubblica di Polonia/Commissione
(Causa T-836/16)
(2017/C 030/62)
Lingua processuale: il polacco
Parti
Ricorrente: Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione della Commissione, del 19 settembre 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.44351 (2016/C) (ex 2016/EO) — Polonia — Imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio, notificata con il numero C (2016) 5596, nonché
—
condannare la Commissione europea alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sull’erronea qualificazione dell’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio come aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, laddove commette un manifesto errore di valutazione del requisito della selettività
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L’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio non può essere considerata, prima facie, selettiva, in quanto la sua struttura non prevede alcuna deroga al sistema di riferimento applicabile a tale imposta; le aliquote d’imposta progressive costituiscono un elemento intrinseco del sistema di riferimento per una siffatta imposta.
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Anche supponendo che le due aliquote d’imposta progressive non facciano parte entrambe del sistema di riferimento applicabile all’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio, si dovrebbe assumere che almeno un’aliquota, la più comunemente applicata, faccia parte del sistema di riferimento; inoltre, le aliquote d’imposta progressive, in ogni caso, non costituiscono una deroga a favore di determinate imprese, le quali, alla luce dell’obiettivo principale dell’imposta in questione, si trovano in una situazione di fatto e di diritto analoga a quella di altre imprese.
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Le aliquote progressive e la soglia minima della base imponibile dell’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio sono, in ogni caso, conformi al principio di proporzionalità.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea nonché del principio di proporzionalità, laddove ordina l’immediata sospensione dell’applicazione del sistema di aliquote progressivo dell’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio
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Non era necessario ordinare la sospensione, data l’esistenza di seri dubbi circa la selettività dell’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio.
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Non era necessario ordinare la sospensione, non avendo la Commissione dimostrato effetti sufficientemente negativi dell’applicazione dell’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio.
3.
Terzo motivo, vertente sull’erronea ed insufficiente motivazione della decisione impugnata
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La decisione impugnata non è stata adeguatamente e sufficientemente motivata nella parte in cui contiene la valutazione del requisito della selettività dell’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio.
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La decisione impugnata non è stata adeguatamente e sufficientemente motivata nella parte in cui ordina la sospensione immediata dell’applicazione del sistema di aliquote progressivo dell’imposta polacca sul settore del commercio al dettaglio.