6.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/38
Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — BP/FRA
(Causa T-838/16)
(2017/C 038/51)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: BP (Vienna, Austria) (rappresentante: E. Lazar, lawyer)
Convenuta: Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (FRA)
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
condannare la convenuta a risarcire i danni materiali e immateriali patiti dalla parte ricorrente in conseguenza dell’illegittimo trattamento e della diffusione dei suoi dati personali e di altre irregolarità avvenute nel corso del procedimento della convenuta avente ad oggetto la sua richiesta di accesso ai documenti ai sensi del regolamento n. 1049/2001 e la sua richiesta di accesso ad informazioni ai sensi dell’articolo 13 del regolamento n. 45/2001;
—
condannare la convenuta a risarcire i danni materiali e immateriali patiti dalla parte ricorrente a seguito della violazione di diverse norme volte a conferire diritti agli individui;
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condannare la convenuta a risarcire i danni materiali e immateriali patiti dalla parte ricorrente in conseguenza dell’operato illegittimo della convenuta in sede di esecuzione della sentenza nella causa T-658/13 P;
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condannare la convenuta a risarcire i danni morali patiti dalla parte convenuta;
—
condannare la convenuta a risarcire i danni materiali;
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condannare la convenuta al rimborso delle spese legali sostenute dalla parte ricorrente per ottenere consulenza legale nella fase precontenziosa;
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condannare la convenuta al pagamento degli interessi legali sull’importo che sarà conclusivamente riconosciuto;
—
condannare la convenuta alle spese, anche nel caso di rigetto del ricorso.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, in cui sono dedotte violazioni di varie disposizioni che conferiscono diritti agli individui, incluse, fra l’altro, la violazione delle norme di protezione dei dati previste dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1049/2001 letto in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 4, del medesimo regolamento e con le disposizioni attuative di cui al regolamento n. 1049/2001, la violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), la violazione delle norme di protezione dei dati previste da vari articoli del regolamento n. 45/2001 e nelle disposizioni attuative del regolamento n. 45/2001, e la violazione del dovere di sollecitudine.
2.
Secondo motivo, in cui è dedotta la violazione dell’obbligo di riservatezza che ha condotto alla diffusione di dati personali della parte ricorrente a terzi soggetti e alla stampa, nonché l’abuso di potere e la manifesta e grave mancanza della diligenza e della sollecitudine dovute in sede di trattamento dei dati personali della parte ricorrente.