6.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/43
Ricorso proposto il 30 novembre 2016 — QE/Eurojust
(Causa T-850/16)
(2017/C 038/57)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: QE (Gouvy, Belgio) (rappresentanti: T. Bontinck e S. Cherif, avvocati)
Convenuto: Eurojust
Conclusioni
La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
ordinare, quale misura di organizzazione del procedimento, la produzione delle minute della riunione del 17 marzo 2016;
—
annullare le decisioni contestate del 22 aprile 2016 e del 18 maggio 2016;
—
condannare Eurojust a risarcire il danno subito da QE quantificato, con riserva di aumento o riduzione in corso di causa, in EUR 20 000 (venti mila euro), maggiorati degli interessi a partire dall’introduzione del reclamo in data 8 luglio 2016, calcolati sulla base del tasso fissato dalla Banca centrale europea per le operazioni principali di rifinanziamento, applicabile durante il periodo considerato, maggiorato di due punti;
—
condannare Eurojust alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce tre motivi.
1.
Primo motivo, vertente sul difetto di base giuridica, sulla violazione del diritto di essere ascoltato nonché sulla violazione del principio di proporzionalità che inficerebbero la decisione del 22 aprile 2016.
2.
Secondo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 23, paragrafo 2, dell’allegato IX allo Statuto dei funzionari dell’Unione europea, su un errore manifesto di valutazione, sulla violazione del principio di proporzionalità e del dovere di sollecitudine che inficerebbero la decisione del 18 maggio 2016.
3.
Secondo motivo, vertente sull’abuso di potere e sul conflitto di interessi che inficerebbero le due decisioni impugnate.