6.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/48
Ricorso proposto il 5 dicembre 2016 — Le Pen/Parlamento
(Causa T-863/16)
(2017/C 038/64)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Jean-Marie Le Pen (Saint-Cloud, Francia) (rappresentanti: M. Ceccaldi e J.-P. Le Moigne, avvocati
Convenuto: Parlamento europeo
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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annullare la decisione dei Questori del Parlamento europeo del 4 ottobre 2016, in quanto essa conferma la sola decisione di recuperare l’importo di EUR 320 026,23 presso il sig. Jean-Marie Le Pen;
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annullare la decisione del Segretario generale del Parlamento europeo del 29 gennaio 2016;
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annullare la nota di addebito n. 2016-195 del 4 febbraio 2016;
—
condannare il Parlamento europeo a tutte le spese del procedimento;
—
condannare il Parlamento europeo a versare al sig. Jean-Marie Le Pen, a titolo di rimborso delle spese recuperabili, l’importo di EUR 50 000.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1.
Primo motivo, vertente sui vizi di legittimità esterna degli atti impugnati. Tale motivo è suddiviso in tre parti.
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Prima parte, secondo cui la competenza in materia di decisioni finanziarie riguardanti i partiti politici e, pertanto, i deputati, apparterrebbe all’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo e non al Segretario generale, né ai Questori.
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Seconda parte, secondo cui l’Ufficio di presidenza del Parlamento europeo non potrebbe modificare la natura e l’estensione della sua competenza. Orbene, il Segretario generale non fornirebbe prova di alcuna regolare delega del Presidente dell’Ufficio di presidenza del Parlamento che lo autorizzasse ad adottare e notificare la decisione del 29 gennaio 2016 in merito alla definizione di questioni finanziarie riguardanti un deputato. Né i Questori potevano essere competenti ad adottare la decisione del 4 ottobre 2016, essendo aditi rispetto a una «decisione» adottata da un’autorità amministrativa essa stessa incompetente, quale il Segretario generale del Parlamento europeo.
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Terza parte, relativa al difetto di motivazione della decisione dei Questori del Parlamento europeo.
2.
Secondo motivo, vertente sui vizi di legittimità interna degli atti impugnati. Tale motivo è suddiviso in otto parti.
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Prima parte, secondo cui la decisione dei Questori non riguarderebbe l’accertamento dell’asserita natura indebita delle somme versate. Tale decisione sarebbe quindi limitata a sancire il recupero. Non sussisterebbe, a questo punto, una decisione di accertamento dell’effettiva natura indebita delle somme versate al ricorrente e l’atto del Segretario generale risulterebbe quindi revocato, così come la decisione che ordina il recupero delle somme controverse.
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Seconda parte, secondo cui gli atti impugnati sarebbero viziati da un errore manifesto di valutazione.
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Terza parte, vertente su una violazione del principio di proporzionalità.
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Quarta parte, vertente sull’onere della prova, in quanto non spetterebbe al ricorrente dimostrare che l’assistente di cui trattasi lavorava effettivamente per lui e che i compiti da esso svolti erano necessari e direttamente connessi all’esercizio del mandato parlamentare da parte dello stesso.
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Quinta parte, secondo cui gli atti impugnati lederebbero i diritti politici degli assistenti locali.
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Sesta parte, secondo cui gli atti impugnati sarebbero viziati da sviamento di potere e di procedura.
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Settima parte, secondo cui gli atti impugnati sarebbero discriminatori. Le decisioni impugnate avrebbero inoltre il solo scopo di nuocere all’attività politica del ricorrente.
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Ottava parte, vertente sulla violazione dell’indipendenza del ricorrente quale deputato europeo.