30.1.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 30/58
Ricorso proposto l’11 dicembre 2016 — QI e altri/Commissione e BCE
(Causa T-868/16)
(2017/C 030/66)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: QI (Atene, Grecia) e altri 15 ricorrenti (rappresentanti: S. Pappas e I. Ioannidis, avvocati)
Convenute: Commissione europea e Banca centrale europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
condannare l’Unione europea e/o il Sistema europeo di banche centrali (SEBC) a risarcire il danno sofferto dai ricorrenti, per gli importi indicati nel ricorso, derivante dalla loro illegittima partecipazione alla ristrutturazione del debito del governo greco, a causa dell’attivazione retroattiva delle clausole di azione collettiva;
—
in subordine, condannare l’Unione europea e/o la banca centrale europea (BCE) a risarcire il danno sofferto dai ricorrenti, per gli importi indicati nel ricorso, derivante dall’illegittima esclusione dalla ristrutturazione del debito del governo greco dei creditori del settore ufficiale;
—
In ogni caso, condannare la BCE a risarcire i ricorrenti dei danni descritti nel ricorso per ciascuno di essi, derivanti dall’illegittima esclusione del SEBC dalla ristrutturazione del debito del governo greco;
—
condannare la BCE e/o l’Unione europea a sopportare le spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono cinque motivi.
1.
Primo motivo, in base al quale le azioni intraprese dall’Unione europea, dalla BCE e dal SEBC sarebbero viziate da eccesso di potere, e violerebbero gli articoli da 120 a 126, 127 e 352, paragrafo 2, TFUE.
2.
Secondo motivo, in base al quale le azioni intraprese dalla BCE e dal SEBC, con particolare riguardo all’esclusione del SEBC della ristrutturazione, violerebbero l’articolo 123 TFUE.
3.
Terzo motivo, in base al quale le azioni intraprese dall’Unione europea, dalla BCE e dal SEBC violerebbero il diritto di proprietà del ricorrente, sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
4.
Quarto motivo, in base al quale le azioni intraprese dall’Unione europea, dalla BCE e dal SEBC violerebbero la libera circolazione dei capitali, sancita dall’articolo 63 TFUE.
5.
Quinto motivo, in base al quale le azioni intraprese dall’Unione europea, dalla BCE e dal SEBC violerebbero il diritto del ricorrente alla parità di trattamento, sancito dall’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.