6.2.2017
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 38/50
Ricorso proposto l’8 dicembre 2016 — Groupe Canal+/Commissione
(Causa T-873/16)
(2017/C 038/66)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Groupe Canal+ (Issy-les-Moulineaux, Francia) (rappresentanti: P. Wilhelm, P. Gassenbach e O. de Juvigny, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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in via principale,
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dichiarare nulla e non avvenuta la decisione n. AT.40023 del 26 luglio 2016 (articolo 264 TFUE);
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in via sussidiaria,
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annullare la decisione controversa n. AT.40023 del 26 luglio 2016, nella parte che riguarda il mercato francese e i contratti esistenti o futuri della GROUPE CANAL +;
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emettere qualsiasi ordinanza che il Tribunale riterrà opportuna;
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porre a carico della Commissione l’insieme delle spese esposte dalla società GROUPE CANAL +.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1.
Primo motivo, vertente su un manifesto errore di valutazione da parte della Commissione allorché ha considerato il contratto concluso tra la GROUPE CANAL + e la Pictures International Limited (in prosieguo: la «Paramount») come contrario, per finalità, all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE e ha ritenuto che gli impegni proposti dalla Paramount non minassero la diversità culturale e più generalmente il finanziamento e l’utilizzazione dei film nel SEE. Tale motivo si articola in due parti.
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Prima parte, vertente sulla compatibilità delle clausole vietate con il diritto delle intese. In primo luogo, la decisione impugnata sarebbe stata adottata solo alla luce di una concezione estensiva ed errata in diritto della nozione di oggetto anticoncorrenziale, che ha indotto la Commissione europea ad astenersi dall’analizzare, o quanto meno dal dimostrare, gli effetti delle clausole di territorialità. In secondo luogo, la valutazione del presunto carattere anticoncorrenziale delle clausole di territorialità deriverebbe unicamente da un’errata interpretazione del funzionamento del mercato dei servizi di televisione a pagamento. In terzo luogo, le clausole di esclusività territoriale che la Commissione considera anticoncorrenziali sarebbero per contro necessarie a una concorrenza fondata sul merito efficace nel mercato dei servizi di televisione a pagamento.
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Seconda parte, vertente sul pregiudizio della diversità culturale, del finanziamento e dell’utilizzazione di film a seguito della decisione impugnata. In primo luogo, la decisione impugnata avrebbe l’effetto di limitare il finanziamento dell’offerta audiovisiva in lingua originale francese, distorcendo la concorrenza nel mercato dei servizi di televisione a pagamento. In secondo luogo, limitando il finanziamento dell’offerta audiovisiva, la decisione impugnata avrebbe l’effetto di ridurre la qualità e la diversità dell’offerta proposta al consumatore.
2.
Secondo motivo, vertente sul manifesto superamento da parte della Commissione dei limiti del potere discrezionale allorché ha accettato impegni tali da rispondere a preoccupazioni relative alla concorrenza che non aveva espresso nella sua valutazione preliminare. Tale motivo si articola in due parti.
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Prima parte, secondo cui la decisione impugnata si applicherebbe agli impegni riguardanti l’insieme dei suoi contratti conclusi con le emittenti televisive ubicate nel SEE mentre la valutazione preliminare riguardava solo i contratti relativi a diritti esclusivi al Regno Unito e all’Irlanda.
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Seconda parte, secondo cui la redazione degli impegni porterebbe ad escludere la loro applicazione nel Regno Unito una volta che avrà lasciato l’Unione europea mentre questi continuerebbero ad applicarsi negli altri mercati che non sono interessati dalla comunicazione degli addebiti e non sono stati analizzati dalla Commissione.
3.
Terzo motivo, vertente sulla manifesta violazione da parte della Commissione del principio di proporzionalità. Tale motivo si articola in tre parti.
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In primo luogo, gli impegni resi vincolanti dalla decisione impugnata sarebbero inadeguati rispetto alle preoccupazioni relative alla concorrenza sollevate in precedenza dalla Commissione.
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In secondo luogo, gli impegni resi obbligatori dalla decisione impugnata lederebbero gli interessi dei terzi, violando la proporzionalità di tali misure e giustificando il loro annullamento.
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In terzo luogo, il Tribunale dovrebbe riconoscere la necessità per la Commissione di garantire la proporzionalità degli impegni assunti dai terzi interessati.
4.
Quarto motivo, vertente sullo sviamento di potere commesso dalla Commissione, sugli impegni che essa ha reso obbligatori interferendo nel processo legislativo in corso presso il Parlamento europeo, che ha formulato riserve e preoccupazioni sulla soppressione della territorialità delle licenze nel settore audiovisivo e sul suo impatto sul finanziamento del cinema, sulla concentrazione del settore e sulla diversità culturale. La Commissione non ne avrebbe tenuto alcun conto, anticipando indebitamente l’esito di importanti discussioni legislative giacché ha condotto negoziati con una sola impresa non europea, ossia la Paramount. Tale motivo si articola in due parti.
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Prima parte, secondo cui la decisione impugnata raggiunge uno scopo che rientrerebbe nelle competenze e negli obiettivi del legislatore e non della Commissione, che si è così sostituita al legislatore europeo.
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Seconda parte, secondo cui l’insieme di indizi rilevato dalla GROUPE CANAL + sarebbe idoneo a costituire un principio di prova sufficiente a far sorgere un serio dubbio sulla responsabilità della Commissione nella decisione impugnata.