ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
3 maggio 2017 (*)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di valutazione della carriera – Esercizio di valutazione 2012 – Errori di diritto – Impugnazione in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondata»
Nella causa T‑59/16 P,
avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑9/14, EU:F:2015:163) e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza,
Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è
Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da G. Nuvoli e F. Martin, successivamente da G. Nuvoli e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis e S. Papasavvas, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Carlo De Nicola, ricorrente, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑9/14; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2015:163), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha, in primo luogo, annullato la decisione del comitato per i ricorsi della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 23 ottobre 2013 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), in secondo luogo, dichiarato il non luogo a statuire sulle domande del ricorrente dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per l’anno 2012 nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti e, in terzo luogo, respinto il ricorso quanto al resto.
Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata
2 I fatti all’origine della controversia sono illustrati ai punti da 11 a 15 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
«11 Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa, egli era inquadrato nella funzione E e lavorava alla divisione “Analisi dei paesi e del settore finanziario”, del dipartimento degli affari economici della direzione delle operazioni al di fuori dell’Unione europea e dei paesi candidati della Banca.
12 Nel rapporto di valutazione per il 2012, i superiori gerarchici del ricorrente hanno giudicato che il suo rendimento era stato conforme alla maggior parte delle attese, tuttavia con aspetti che necessitavano di miglioramenti (voto C), e gli hanno accordato un bonus di EUR 2 320.
13 Nel marzo 2013 la BEI ha pubblicato l’elenco delle promozioni approvate in esito all’esercizio di valutazione relativo all’anno 2012 (in prosieguo: le “decisioni di promozione del marzo 2013”). Il nome del ricorrente non compariva in detto elenco.
14 Il 3 luglio 2013 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi, chiedendo, in primo luogo, a tale comitato di valutare nuovamente il suo rendimento, di constatare che il rapporto di valutazione per il 2012 non era stato obiettivo, giusto ed equo e che aveva dovuto lavorare in condizioni anormali che erano la prosecuzione delle condizioni che aveva dovuto fronteggiare dal 1993, in secondo luogo, di constatare che la guida per il 2012 non spiegava qual è il rendimento necessario per ottenere il voto corrispondente, in terzo luogo, di annullare il rapporto di valutazione per il 2012 e di assegnargli uno dei due voti più alti, in quarto luogo, di emanare una raccomandazione affinché egli otten[esse] una promozione con ricostruzione della carriera, in quinto luogo, di suggerire un aumento del suo bonus quale conseguenza logica delle altre sue conclusioni, in sesto luogo, di riconoscere che, già nella fase dell’investitura del comitato per i ricorsi, la procedura dinanzi a tale comitato non si era svolta equamente, in settimo luogo, di aver accesso alla registrazione dell’audizione del 19 settembre 2013 dinanzi al comitato per i ricorsi (in prosieguo: il “ricorso interno del 3 luglio 2013”).
15 Con decisione del 23 ottobre 2013 il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del 3 luglio 2013, per il fatto, in particolare e in primo luogo, che non sussistevano anomalie riguardo alla procedura di valutazione, in secondo luogo, che “due degli obiettivi [del ricorrente] non [erano] stati raggiunti [e che] di conseguenza la Banca non [aveva] commesso un errore manifesto nell’assegnargli il voto [C]”, e, in terzo luogo, che “non avendo ricevuto nel 2012 un voto corrispondente ad un [rendimento eccezionale] o [ottimo rendimento] [il ricorrente] non [era] promovibile” (in prosieguo: la “decisione controversa del comitato per i ricorsi”)».
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 1° febbraio 2014, il ricorrente ha chiesto, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione impugnata di rigetto del suo ricorso interno diretto a far annullare e modificare il rapporto di valutazione relativo all’anno 2012, in secondo luogo, l’annullamento di tale rapporto di valutazione, in terzo luogo, l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, e in particolare delle decisioni di promozione della BEI pubblicate nel marzo del 2013 e, in quarto luogo, la condanna della BEI a risarcirlo per i danni materiali e morali che egli ritiene di aver subito.
4 Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha, in primo luogo, annullato la decisione impugnata, in secondo luogo, dichiarato il non luogo a statuire sulle domande del ricorrente dirette all’annullamento del rapporto di valutazione per l’anno 2012 nonché di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti e, in terzo luogo, respinto il ricorso quanto al resto.
Sull’impugnazione
Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti
5 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 febbraio 2016, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione in forza dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
6 Il 9 maggio 2016 la BEI ha depositato la comparsa di risposta.
7 Con lettera del 28 giugno 2016, il ricorrente ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.
8 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– accogliere la presente impugnazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti da 58 a 63 della parte motiva;
– annullare o dichiarare inapplicabili, conseguentemente, le linee guida relative alla procedura dinanzi al comitato dei ricorsi per l’esercizio di valutazione 2012 (in prosieguo: le «linee guida per l’anno 2012»);
– condannare la BEI a risarcirgli i danni subiti;
– rinviare la causa a un’altra sezione del Tribunale della funzione pubblica, affinché, in diversa composizione, si pronunci nuovamente sui punti annullati;
– condannare la BEI alle spese.
9 La BEI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
10 Ai sensi dell’articolo 208 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanza del 20 aprile 2016, Mikulik/Consiglio, T‑520/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:714). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.
11 A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente invoca tre motivi: il primo motivo è relativo ad un errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica per quanto concerne il mancato esame dell’eccezione di illegittimità delle linee guida per l’anno 2012, il secondo è relativo ad uno snaturamento delle domande di risarcimento e il terzo è relativo ad un errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti.
Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica per quanto concerne il mancato esame dell’eccezione di illegittimità delle linee guida per l’anno 2012
12 Il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica di aver annullato la decisione impugnata senza aver esaminato l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente avverso le linee guida per l’anno 2012, sulle quali la citata decisione era in buona parte fondata.
13 La BEI contesta il motivo dedotto dal ricorrente.
14 Si deve ricordare che, ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, può essere proposta impugnazione solamente da una parte che sia rimasta parzialmente o totalmente soccombente nelle sue conclusioni dinanzi al Tribunale della funzione pubblica. Pertanto, ove il Tribunale della funzione pubblica abbia accolto la domanda diretta all’annullamento di una decisione, un motivo sollevato da un ricorrente in sede d’impugnazione, diretto a provare che detto Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto per non aver esaminato altri motivi di annullamento della medesima decisione, non potendo avere alcuna influenza sul dispositivo della sentenza impugnata né procurargli alcun beneficio, dev’essere respinto in quanto manifestamente irricevibile (ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, punto 21).
15 Orbene, nel caso di specie, ai punti da 37 a 53 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha accolto le domande del ricorrente dirette all’annullamento della decisione impugnata, poiché il comitato dei ricorsi aveva esercitato, sul rapporto di valutazione controverso, solamente un controllo limitato, nonostante disponesse di un potere di controllo completo (sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI, T‑37/10 P, EU:T:2012:205, punto 50). Pertanto, non potendo avere influenza sul dispositivo della sentenza impugnata né procurare un beneficio al ricorrente, la censura di quest’ultimo, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica, prima di annullare la decisione impugnata, avrebbe dovuto esaminare l’eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente avverso le linee guida per l’anno 2012, sulle quali la decisione impugnata era in buona parte fondata, deve, in ogni caso, essere respinta in quanto manifestamente irricevibile.
16 Di conseguenza, il primo motivo deve essere respinto in quanto manifestamente irricevibile.
Sul secondo e sul terzo motivo, relativi, rispettivamente, ad uno snaturamento delle domande risarcitorie e ad un errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti
17 Il secondo e terzo motivo vanno esaminati congiuntamente in quanto, per mezzo degli stessi, il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica, di essere incorso in svariati errori di diritto nell’esame della domanda di risarcimento dei danni morali e materiali asseritamente subiti dal ricorrente.
18 Con il secondo motivo, il ricorrente sostiene che la responsabilità della BEI è di natura contrattuale, in considerazione del contratto di lavoro. Pertanto, egli contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver snaturato la sua domanda, laddove ha concluso per l’irricevibilità delle richieste risarcitorie in base al motivo che il ricorrente non avrebbe provato la sussistenza dei presupposti per constatare la responsabilità extracontrattuale della BEI. Il ricorrente domanda quindi al Tribunale di constatare che le sue richieste risarcitorie concernevano la responsabilità contrattuale della BEI, e non la responsabilità extracontrattuale di quest’ultima, e di riformare il punto 59 della sentenza impugnata. Peraltro, nell’ambito del terzo motivo, aggiunge che, nonostante l’errore di qualificazione, in ogni caso sussistevano i tre presupposti richiesti per dimostrare la responsabilità extracontrattuale della BEI.
19 Con il suo terzo motivo il ricorrente fa valere che il Tribunale della funzione pubblica è incorso in vari errori di diritto nell’esame della sua domanda di risarcimento dei danni morali e materiali. Egli sostiene che, in base all’articolo 41 del regolamento del personale della BEI, detto Tribunale avrebbe dovuto pronunciarsi sul comportamento datoriale della BEI, in particolare nell’ambito dei diversi episodi menzionati ai punti da 1 a 54 del ricorso di primo grado. In sostanza, il ricorrente fa valere di aver chiesto al Tribunale della funzione pubblica di pronunciarsi sulla citata richiesta risarcitoria tenuto conto non solo dell’illegittimità della decisione impugnata, ma anche dell’insieme delle condotte illegittime che aveva subito nel corso di vent’anni alla BEI e che gli avevano causato tali danni. Per quanto concerne in particolare il danno morale, il ricorrente sostiene che la giurisprudenza secondo cui l’annullamento dell’atto impugnato costituisce di per sé stesso un risarcimento adeguato di tale danno non era applicabile nel caso di specie.
20 La BEI contesta i motivi dedotti dal ricorrente.
21 Innanzitutto, si deve rilevare che il Tribunale della funzione pubblica, al punto 59 della sentenza impugnata, ha fatto riferimento ai presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Più oltre, al punto 60 della citata sentenza, detto Tribunale ha sottolineato che, in nessuna fase del procedimento dinanzi ad esso, il ricorrente aveva dimostrato la sussistenza nel caso di specie di tali presupposti, né per quanto riguardava il danno materiale, né per quanto riguardava il danno morale. Il Tribunale della funzione pubblica ha inoltre aggiunto che le richieste risarcitorie, in particolare in relazione al danno morale asseritamente subito dal ricorrente, erano irricevibili, in quanto non conformi ai requisiti posti dall’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura.
22 Infine, al punto 61 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, in ogni caso, relativamente al danno materiale, spettava alla BEI procedere ad una nuova valutazione dei meriti del ricorrente e trarne poi le conseguenze quanto ad un’eventuale promozione e che, relativamente al danno morale, per giurisprudenza costante, l’annullamento dell’atto impugnato costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato e, in linea di principio, sufficiente, per qualsiasi danno morale che il funzionario possa aver subito per effetto dell’atto annullato, non avendo il ricorrente dimostrato di aver subito un danno morale che sia separabile da quello che gli avrebbe causato l’illegittimità che ha motivato l’annullamento della decisione impugnata. Pertanto, al punto 63 della citata sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso per il rigetto delle richieste risarcitorie in quanto irricevibili e, in ogni caso, in quanto infondate.
23 Si deve rispondere agli argomenti dedotti dal ricorrente esaminando, in primo luogo, gli asseriti errori di diritto commessi dal Tribunale della funzione pubblica nella valutazione della domanda di risarcimento del danno materiale, in secondo luogo, gli asseriti errori di diritto commessi da detto Tribunale nell’esame della domanda di risarcimento del danno morale e, in terzo luogo, la qualificazione asseritamente erronea della natura della responsabilità della BEI.
24 In primo luogo, per quanto concerne il danno materiale, si deve respingere come manifestamente infondato l’argomento formulato dal ricorrente nell’ambito del terzo motivo, secondo cui il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente limitato il proprio esame alla domanda di risarcimento del danno materiale causato dalla decisione impugnata senza pronunciarsi sull’insieme delle condotte illegittime che il ricorrente avrebbe subito nel corso di vent’anni alla BEI. A tale riguardo, si deve rilevare che, nel ricorso di primo grado, il ricorrente ha unicamente chiesto il risarcimento dell’asserito danno materiale causato dalla decisione impugnata. Pertanto, il ricorrente non può propriamente contestare al Tribunale della funzione pubblica di aver omesso di pronunciarsi sull’insieme delle condotte illegittime da lui asseritamente subite.
25 In secondo luogo, per quanto concerne il danno morale, si deve rilevare che, nell’ambito del secondo motivo, il ricorrente si limita a dedurre che l’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nel qualificare la responsabilità della BEI come di natura extracontrattuale costituisce il motivo che ha determinato l’irricevibilità delle sue richieste risarcitorie relative a tale danno. Tuttavia, discende dal punto 64 della sentenza impugnata che il Tribunale della funzione pubblica ha basato detta irricevibilità non solamente su tale qualificazione, ma anche sul fatto che le richieste risarcitorie non erano conformi neppure ai requisiti posti dall’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del suo regolamento di procedura. Pertanto, non avendo il ricorrente contestato il motivo di irricevibilità delle richieste risarcitorie relative al danno morale fondato sul mancato rispetto di detta disposizione, la censura in parola è inoperante. Infatti, anche ammettendo che il Tribunale della funzione pubblica fosse incorso in un errore di diritto nella qualificazione della natura della responsabilità della BEI, tale errore non influisce sulla sentenza impugnata, essendo le richieste risarcitorie relative al danno morale irricevibili a causa del mancato rispetto della citata disposizione.
26 In terzo luogo, si deve respingere in quanto inoperante il secondo motivo per cui il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore di diritto nel qualificare la responsabilità della BEI come di natura extracontrattuale. Nel ricorso, infatti, il ricorrente contesta una qualificazione che è ininfluente ai fini del dispositivo della sentenza impugnata e non produce pertanto effetti giuridici autonomi che possano essere annullati (v., in tal senso, sentenza del 16 settembre 2013, BEI/De Nicola, T‑264/11 P, EU:T:2013:461, punto 66), giacché il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente concluso per il rigetto delle richieste risarcitorie avanzate dal ricorrente in base a ragioni che prescindevano dal fatto che tali richieste erano state prese in considerazione nell’ambito dell’esame della responsabilità extracontrattuale della BEI. Infatti, la domanda di risarcimento del danno morale è stata respinta in quanto non conforme ai requisiti posti dall’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), del regolamento di procedura del Tribunale della funzione pubblica e la domanda di risarcimento del danno materiale è stata respinta conformemente al principio in base al quale il giudice non può esprimersi in anticipo sulle misure di esecuzione che saranno prese dalla BEI, in quanto spetta a quest’ultima procedere ad una nuova valutazione dei meriti del ricorrente e trarne poi le conseguenze quanto ad un’eventuale promozione di quest’ultimo. Inoltre, in ogni caso, va ricordato che, secondo una costante giurisprudenza, nel contesto di una domanda di risarcimento danni proposta da un funzionario, la responsabilità dell’Unione presuppone il sussistere di un complesso di condizioni relative all’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, alla realtà del danno ed all’esistenza di un nesso causale fra il comportamento e il danno asserito (sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107). È di conseguenza correttamente che, al punto 59 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato i principi elaborati dal giudice dell’Unione in materia di responsabilità extracontrattuale.
27 Alla luce di tali considerazioni, si devono respingere il secondo motivo in quanto inoperante e il terzo motivo in quanto in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato e, conseguentemente, l’impugnazione nel suo complesso.
Sulle spese
28 Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.
29 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 211, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
30 Poiché il ricorrente è rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione, egli sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nell’ambito del presente giudizio, conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.
Lussemburgo, 3 maggio 2017
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: l’italiano.