ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
3 maggio 2017 (*)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Personale della BEI – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2007 – Errori di diritto – Impugnazione manifestamente infondata»
Nella causa T‑71/16 P,
avente ad oggetto l’impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑82/12, EU:F:2015:166) e diretta all’annullamento parziale di tale sentenza,
Carlo De Nicola, residente a Strassen (Lussemburgo), rappresentato da G. Ferabecoli, avvocato,
ricorrente,
procedimento in cui l’altra parte è
Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata inizialmente da G. Nuvoli e F. Martin, successivamente da G. Nuvoli e G. Faedo, in qualità di agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato,
convenuta in primo grado,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),
composto da M. Jaeger (relatore), presidente, G. Berardis, S. Papasavvas, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
1 Con la sua impugnazione proposta ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il sig. Carlo De Nicola, ricorrente, chiede l’annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (giudice unico) del 18 dicembre 2015, De Nicola/BEI (F‑82/12; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:F:2015:166), con la quale il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione del comitato per i ricorsi della Banca Europea per gli investimenti (BEI) del 15 febbraio 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata») e respinto il ricorso quanto al resto.
Fatti, procedimento di primo grado e sentenza impugnata
2 I fatti all’origine della controversia sono enunciati ai punti da 9 a 14 della sentenza impugnata nei seguenti termini:
«9 Il ricorrente è stato assunto dalla BEI il 1° febbraio 1992. All’epoca dei fatti che rilevano nella presente causa egli era inquadrato nella funzione E e lavorava presso la divisione “Studi economici e finanziari” della Banca.
10 Il rapporto di valutazione del ricorrente relativo all’anno 2007 è stato annullato con la sentenza F‑59/09. Il Tribunale ha, infatti, accolto i motivi del ricorso attinenti, da un lato, alla violazione dei diritti della difesa del ricorrente, poiché il colloquio di quest’ultimo con il valutatore aveva avuto natura puramente formale, e, d’altro lato, all’inosservanza della guida per il 2007, in quanto la BEI non aveva preso in considerazione l’attività del ricorrente in qualità di membro titolare del comitato paritetico “Ristorazione”.
11 Nel nuovo rapporto di valutazione per l’anno 2007, redatto dalla BEI a seguito della sentenza F‑59/09, i superiori gerarchici del ricorrente hanno ritenuto che egli avesse raggiunto soltanto due degli obiettivi che gli erano stati assegnati per l’anno 2007, che il suo rendimento rispondesse alla maggior parte delle attese dei suoi superiori, ma che restassero necessari significativi miglioramenti e che gli dovesse essere accordato un bonus per un importo di EUR 6 000.
12 Il 23 novembre 2011 il ricorrente ha adito il comitato per i ricorsi al fine di contestare il nuovo rapporto di valutazione per il 2007 e di ottenere il voto migliore. Con decisione in data 15 febbraio 2012, il comitato per i ricorsi ha respinto il ricorso interno del ricorrente, giacché quest’ultimo non aveva dimostrato che la BEI avesse commesso un errore manifesto nella valutazione del suo rendimento (in prosieguo: la “decisione controversa del comitato per i ricorsi”).
13 In forza dell’articolo 41 del regolamento del personale, il ricorrente ha chiesto, ad una data non indicata nel fascicolo, di avviare un procedimento di conciliazione dinanzi alla commissione di conciliazione della Banca, al fine di contestare la decisione controversa del comitato per i ricorsi.
14 Con lettera del 29 maggio 2012, alla luce del risultato della riunione in videoconferenza tenutasi il 15 maggio 2012, il servizio giuridico della BEI ha informato l’avvocato del ricorrente del fallimento della procedura dinanzi alla commissione di conciliazione».
3 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale della funzione pubblica il 30 luglio 2012, il ricorrente ha chiesto, in sostanza, in primo luogo, l’annullamento della decisione impugnata, in secondo luogo, l’annullamento del nuovo rapporto di valutazione per il 2007, in terzo luogo, l’annullamento delle decisioni di promozione del 29 aprile 2008, in quarto luogo, l’annullamento di tutti gli atti connessi, conseguenti e presupposti, in quinto luogo, la condanna della BEI a ricostruirgli la carriera ed a risarcirgli i danni morali e i diversi danni materiali subiti e, in sesto luogo, che il Tribunale della funzione pubblica disponga diversi mezzi istruttori.
4 Con la sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha annullato la decisione impugnata, respingendo il ricorso per il resto.
Sull’impugnazione
Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti
5 Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 febbraio 2016, il ricorrente ha proposto la presente impugnazione in forza dell’articolo 9 dell’allegato I allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
6 Il 9 maggio 2016 la BEI ha depositato la comparsa di risposta.
7 Con lettera del 28 giugno 2016, il ricorrente ha formulato una domanda motivata, ai sensi dell’articolo 207, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, per essere sentito nell’ambito della fase orale del procedimento.
8 Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
– accogliere la presente impugnazione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, annullare i capi 2 e 3 del dispositivo, nonché i punti da 68 a 75 della parte motiva;
– condannare la BEI a risarcirgli i danni subiti;
– rinviare la causa a un’altra sezione del Tribunale della funzione pubblica, affinché, in diversa composizione, si pronunci nuovamente sui punti annullati;
– condannare la BEI alle spese.
9 La BEI chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso come irricevibile o infondato;
– condannare il ricorrente alle spese.
In diritto
10 Ai sensi dell’articolo 208 del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è manifestamente irricevibile o manifestamente infondata, il Tribunale può respingerla in qualsiasi momento con ordinanza motivata, anche se una delle parti ha chiesto al Tribunale lo svolgimento di un’udienza (ordinanza del 20 aprile 2016, Mikulik/Consiglio, T‑520/15 P, non pubblicata, EU:T:2016:714). Nel caso di specie, il Tribunale ritiene di essere sufficientemente edotto dagli atti di causa e decide, ai sensi di tale disposizione, di statuire senza proseguire il procedimento.
11 A sostegno dell’impugnazione, il ricorrente invoca tre motivi: il primo motivo è relativo ad un errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica per aver assimilato le domande risarcitorie presentate nell’ambito della causa che ha dato origine alla sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159) a quelle presentate nella sentenza impugnata, il secondo è relativo ad uno snaturamento del ricorso, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente qualificato la responsabilità della BEI come extracontrattuale, e il terzo è relativo a diversi errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nell’esame delle richieste risarcitorie del ricorrente.
Sul primo motivo, relativo ad un errore di diritto del Tribunale della funzione pubblica per aver assimilato le domande risarcitorie presentate nell’ambito della causa che ha dato origine alla sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159) a quelle presentate nella causa che ha dato origine alla sentenza impugnata
12 Il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica di essere incorso in un errore di diritto nel dichiarare di aver già statuito nel merito delle domande dirette ad ottenere il risarcimento dei danni causati da una serie di atti. A parere del ricorrente, il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente concluso per l’irricevibilità di tali domande nella sentenza impugnata in ragione della circostanza che sia il Tribunale della funzione pubblica, ai punti da 260 a 269 della sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), sia il Tribunale nella sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205) e nell’ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705), si erano già pronunciati su tali domande.
13 La BEI contesta gli argomenti del ricorrente.
14 Si deve rilevare che, al punto 70 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha ricordato di aver ritenuto, ai punti da 260 a 269 della sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), che, indipendentemente dalle censure relative alle molestie e alla violazione del dovere di sollecitudine, le domande del ricorrente dirette ad ottenere il risarcimento dei danni che gli sarebbero stati causati da atti quali la decisione di trasferirlo da Roma (Italia) a Lussemburgo (Lussemburgo) e viceversa, il rifiuto consapevole della BEI di accordargli una promozione dopo lunghi anni, l’attribuzione di compiti sminuenti, il rifiuto della BEI di consentirgli di partecipare a riunioni, congressi e seminari internazionali necessari al mantenimento delle sue qualifiche professionali dovevano essere respinte in quanto irricevibili e, in ogni caso, infondate. Al medesimo punto della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che, con la sentenza del 27 aprile 2012, De Nicola/BEI (T‑37/10 P, EU:T:2012:205), il Tribunale aveva respinto il motivo di ricorso diretto a contestare la legittimità del rigetto, nella sentenza del 30 novembre 2009, De Nicola/BEI (F‑55/08, EU:F:2009:159), delle domande risarcitorie in parola. Infine, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che tale conclusione fosse stata confermata al punto 43 dell’ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI (T‑10/15 P, EU:T:2015:705). Da ciò detto Tribunale ha tratto la conclusione, al punto 71 della sentenza impugnata, che tale rigetto fosse divenuto definitivo e, alla luce di tali considerazioni, ha respinto le domande del ricorrente di risarcimento dei danni menzionati al punto 70 di tale sentenza.
15 Nel far ciò, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in alcun errore di diritto. Infatti, nell’ambito del motivo vertente sui danni morali e materiali che il ricorrente ritiene di aver subito, detto Tribunale si è limitato a constatare che, tra i vari danni di cui trattasi, quelli causati dalla decisione di trasferire il ricorrente da Roma a Lussemburgo e viceversa, il rifiuto consapevole della BEI di accordargli una promozione dopo lunghi anni, l’attribuzione di compiti sminuenti e il rifiuto della BEI di consentirgli di partecipare a riunioni, congressi e seminari internazionali necessari al mantenimento delle sue qualifiche professionali erano già stati esaminati e le domande di risarcimento di tali danni erano state respinte dai giudici dell’Unione. Pertanto, avendo constatato la definitività di tali rigetti, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto irricevibili le domande del ricorrente dirette al risarcimento dei danni menzionati al punto 70 della sentenza impugnata.
16 Alla luce di dette considerazioni, il primo motivo dev’essere respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul secondo motivo, relativo ad uno snaturamento del ricorso, in quanto il Tribunale della funzione pubblica avrebbe erroneamente qualificato la responsabilità della BEI come extracontrattuale
17 Il ricorrente sostiene che la responsabilità della BEI è di natura contrattuale, in considerazione del contratto di lavoro. Pertanto, contesta al Tribunale della funzione pubblica di aver snaturato il suo ricorso, in quanto, al punto 72 della sentenza impugnata, detto Tribunale ha fatto riferimento ai principi relativi al sorgere della responsabilità extracontrattuale dell’Unione. Il ricorrente chiede quindi al Tribunale di constatare che le proprie richieste risarcitorie concernevano la responsabilità contrattuale della BEI e di riformare il punto 72 della sentenza impugnata.
18 La BEI contesta gli argomenti del ricorrente.
19 È sufficiente osservare che, per giurisprudenza costante, nell’ambito di una domanda di risarcimento danni proposta da un funzionario, la responsabilità dell’Unione presuppone il ricorrere di un insieme di condizioni concernenti l’illiceità del comportamento addebitato alle istituzioni, la presenza effettiva del danno lamentato e l’esistenza di un nesso di causalità tra il comportamento e il danno denunciato (sentenza del 21 febbraio 2008, Commissione/Girardot, C‑348/06 P, EU:C:2008:107). Pertanto, nel caso di specie, non si può propriamente contestare al Tribunale della funzione pubblica di aver snaturato il ricorso del ricorrente, in quanto da detto ricorso si evince che il ricorrente si è limitato a presentare una domanda di risarcimento danni che il Tribunale della funzione pubblica, correttamente, ha trattato alla luce dei principi relativi alla responsabilità extracontrattuale dell’Unione.
20 Inoltre, in ogni caso, anche a voler ammettere che la responsabilità della BEI possa essere di natura contrattuale, in considerazione del contratto di lavoro, è sufficiente constatare che, nel caso di specie, la domanda del ricorrente si fonda su una premessa erronea. Infatti, egli sostiene che il danno arrecatogli discenderebbe da una violazione del proprio diritto ad essere promosso. Tuttavia, si deve ricordare che, secondo una consolidata giurisprudenza, i funzionari non godono di un diritto alla promozione, e ciò vale anche per quelli che soddisfano tutte le condizioni per essere promossi (sentenza del 31 maggio 2005, Dionyssopoulou/Consiglio, T‑284/02, EU:T:2005:188, punto 19). Pertanto, avendo il Tribunale della funzione pubblica correttamente esaminato la domanda del ricorrente in conformità ai principi stabiliti dalla giurisprudenza, il secondo motivo in parola va respinto in quanto manifestamente infondato.
Sul terzo motivo, relativo a diversi errori di diritto in cui sarebbe incorso il Tribunale della funzione pubblica nell’esame delle richieste risarcitorie del ricorrente
21 Il ricorrente contesta, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica di aver commesso diversi errori di diritto nel respingere le domande relative ai danni morali e materiali subiti.
22 La BEI contesta gli argomenti del ricorrente.
23 È sufficiente constatare che, ai punti 73 e 74 della sentenza impugnata, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto le domande relative, da un lato, al danno materiale subito dal ricorrente, dichiarando che spettava all’amministrazione procedere innanzitutto ad una nuova valutazione dei meriti del ricorrente per quanto concerne l’anno 2007 e trarne poi le conseguenze che ne discendevano quanto ad un’eventuale promozione e, dall’altro lato, al danno morale subito dal ricorrente, secondo la consolidata giurisprudenza per cui l’annullamento dell’atto impugnato costituisce, di per sé, un risarcimento adeguato di tale danno e, in linea di principio, sufficiente per qualsiasi danno morale che il funzionario possa aver subito per effetto dell’atto annullato. Inoltre, per quanto concerne il danno morale, il Tribunale della funzione pubblica ha aggiunto che il ricorrente non aveva dimostrato di aver subito un danno morale che sia separabile da quello che gli avrebbe provocato l’illegittimità che aveva motivato l’annullamento della decisione impugnata e che non possa essere integralmente riparato da tale annullamento.
24 Nel far ciò, il Tribunale della funzione pubblica non è incorso in alcun errore di diritto. Infatti, per quanto concerne il danno materiale, la circostanza che detto Tribunale abbia annullato la decisione impugnata non implica che il ricorrente abbia diritto alla promozione. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente respinto in quanto premature le domande risarcitorie del ricorrente sulla base del rilievo che queste si basavano sulla premessa ipotetica secondo cui il ricorrente avrebbe dovuto essere promosso (v., per analogia, ordinanza del 21 settembre 2015, De Nicola/BEI, T‑10/15 P, EU:T:2015:705, punto 37).
25 Anche per quanto concerne il danno morale, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente statuito, conformemente a consolidata giurisprudenza, che l’annullamento dell’atto impugnato costituiva, di per sé, un risarcimento adeguato per tale danno. Inoltre, si deve constatare che, nella presente impugnazione, il ricorrente non ha formulato argomenti atti a dimostrare che il Tribunale della funzione pubblica sarebbe incorso in un errore di diritto nello statuire che il ricorrente non aveva dimostrato di aver subito un danno morale separabile, non integralmente risarcibile per mezzo dell’annullamento della decisione impugnata.
26 Alla luce di dette considerazioni, il terzo motivo e il ricorso nel suo insieme devono essere respinti in quanto manifestamente infondati.
Sulle spese
27 Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, il Tribunale statuisce sulle spese.
28 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 211, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
29 Poiché il ricorrente è rimasto soccombente nell’ambito dell’impugnazione, egli sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla BEI nell’ambito del presente giudizio, conformemente alla domanda di quest’ultima.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
così provvede:
1) L’impugnazione è respinta.
2) Il sig. Carlo De Nicola sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti (BEI) nell’ambito del presente giudizio.
Lussemburgo, 3 maggio 2017
Il cancelliere
Il presidente
E. Coulon
M. Jaeger
* Lingua processuale: l’italiano.