ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
21 giugno 2017 ( *1 )
«Ricorso per annullamento — Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 — Indagine esterna dell’OLAF — Relazione e raccomandazioni — Atti non impugnabili — Irricevibilità»
Nella causa T‑289/16,
Inox Mare Srl, con sede in Rimini (Italia), rappresentata da R. Holzeisen, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata inizialmente da J. Baquero Cruz, D. Nardi e L. Grønfeldt, successivamente da J. Baquero Cruz e D. Nardi, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della relazione finale dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) relativa all’indagine esterna OF/2013/0086/B1 [THOR(2015) 40189 del 26 novembre 2015], della correlata raccomandazione del direttore generale dell’OLAF [THOR(2015) 42057 del 9 dicembre 2015] e degli atti presupposti e strettamente connessi dell’OLAF,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da V. Tomljenović, presidente, A. Marcoulli (relatore) e A. Kornezov, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della controversia
1
La ricorrente, Inox Mare Srl, è una società di capitali di diritto italiano che importa e commercializza nell’Unione europea prodotti di fissaggio in acciaio inossidabile. Nel periodo dal 2010 al 2012 la ricorrente avrebbe acquistato ingenti quantità di prodotti di fissaggio in acciaio inossidabile originari delle Filippine.
2
A partire dal mese di marzo 2013 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Italia), sulla base di informazioni trasmesse dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito dell’indagine OF/2013/0086/B1, ha notificato alla ricorrente, tramite cinque dei suoi uffici periferici, 42 processi verbali di constatazione di evasione di dazio doganale, seguiti da 43 avvisi di accertamento e da 43 atti di irrogazione di sanzioni per un importo totale di oltre EUR 8,5 milioni.
3
Il 25 marzo 2016 nell’ambito di un procedimento che la contrappone ad uno dei servizi periferici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la ricorrente è venuta a conoscenza, in quanto documenti allegati alle memorie di tale agenzia, della relazione finale dell’OLAF relativa all’indagine esterna OF/2013/0086/B1 [THOR(2015) 40189 del 26 novembre 2015] (in prosieguo: la «relazione del 26 novembre 2015») e della correlata raccomandazione del direttore generale dell’OLAF [THOR(2015) 42057 del 9 dicembre 2015] (in prosieguo: la «raccomandazione del 9 dicembre 2015») (in prosieguo, congiuntamente: gli «atti impugnati»).
4
La relazione del 26 novembre 2015 indica che dei prodotti di fissaggio in acciaio inossidabile importati in sette Stati membri come prodotti originari delle Filippine, paese che beneficia di un trattamento doganale preferenziale, sarebbero stati in realtà originari di Taiwan, paese soggetto a dazi doganali e a misure antidumping. Secondo la relazione del 26 novembre 2015, non sarebbero stati pagati e potrebbero essere recuperati dazi all’importazione relativi a tali prodotti, per un importo stimato pari a circa EUR 19,2 milioni, di cui circa EUR 5,6 milioni in Italia.
5
Con la raccomandazione del 9 dicembre 2015, il direttore generale dell’OLAF raccomanda all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di adottare tutte le misure appropriate per garantire la riscossione dell’importo di circa EUR 5,6 milioni indicato nella relazione del 26 novembre 2015 e di prevenire qualsiasi altro pregiudizio al bilancio dell’Unione. Infine, con la citata raccomandazione chiede a detta agenzia di informare l’OLAF riguardo alle eventuali azioni intraprese o decisioni adottate.
Procedimento e conclusioni delle parti
6
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 giugno 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso, con cui chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare gli atti impugnati e gli «atti presupposti e strettamente connessi dell’OLAF»;
—
condannare la Commissione europea alle spese.
7
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 13 luglio 2016, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con cui chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso in quanto irricevibile;
—
condannare la ricorrente alle spese.
8
Il 25 agosto 2016 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità nelle quali chiede che il Tribunale voglia respingere in quanto infondata l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione.
In diritto
9
In forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la Commissione ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.
10
La Commissione afferma che gli atti impugnati non possono costituire oggetto di un ricorso da parte della ricorrente ai sensi dell’articolo 263 TFUE, poiché una relazione redatta dall’OLAF al termine di un’indagine e una correlata raccomandazione del direttore generale dell’OLAF non producono effetti giuridici vincolanti, neanche nei confronti delle persone in esse menzionate, il che, peraltro, non sarebbe il caso della ricorrente nel caso di specie.
11
La ricorrente contesta gli argomenti della Commissione. Essa sostiene che le autorità doganali italiane sono condizionate dal contenuto degli atti impugnati e agiscono in veste di semplice esattore dei dazi doganali, senza alcun margine di discrezionalità.
12
In via preliminare occorre ricordare che, in forza dell’articolo 263, primo comma, TFUE, la Corte di giustizia dell’Unione europea controlla la legittimità degli atti destinati a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.
13
Secondo la costante giurisprudenza della Corte, costituiscono atti o decisioni impugnabili per annullamento soltanto i provvedimenti che producono effetti giuridici vincolanti idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di quest’ultimo (sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, EU:C:1981:264, punto 9, e del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, EU:C:2010:40, punto 51).
14
Per quanto riguarda gli atti dell’OLAF, in primo luogo, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale elaborata con riferimento al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’OLAF (GU 1999, L 136, pag. 1), che la relazione che l’OLAF redige al termine delle sue indagini esterne e interne non modifica in misura rilevante la situazione giuridica delle persone che sono in essa menzionate (sentenza del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 48; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 22 giugno 2015, In vivo/Commissione, T‑690/13, non pubblicata, EU:T:2015:519, punto 24). Dalla stessa giurisprudenza risulta che il carattere conclusivo della relazione dell’OLAF rispetto al procedimento che regola le indagini di tale ufficio non le conferisce neppure la natura di atto produttivo di effetti giuridici vincolanti (sentenza del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 49).
15
A tal riguardo, secondo la costante giurisprudenza del Tribunale, risulta dalle disposizioni del regolamento n. 1073/1999, e in particolare dal considerando 13 e dall’articolo 9 di tale regolamento, che le conclusioni dell’OLAF contenute in una relazione finale non possono comportare l’apertura automatica di procedimenti giudiziari o disciplinari, dal momento che le autorità competenti sono libere di decidere i provvedimenti da prendere in base alla relazione finale e sono dunque le sole a poter adottare decisioni eventualmente idonee a incidere sulla situazione giuridica delle persone nei confronti delle quali la relazione abbia raccomandato l’avvio dei detti procedimenti (v. sentenze del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata, e del 4 ottobre 2006, Tillack/Commissione, T‑193/04, EU:T:2006:292, punto 69 e la giurisprudenza ivi citata). Anche se l’OLAF può, nelle sue relazioni, raccomandare l’adozione di atti dotati di effetti giuridici vincolanti pregiudizievoli per le persone interessate, il parere che esso formula a tale riguardo non comporta alcun obbligo, anche procedurale, per le autorità alle quali è destinato (sentenza del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 50).
16
Del pari, secondo la giurisprudenza, la trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità nazionali non può essere considerata come un atto che arreca pregiudizio, tenuto conto del fatto che essa non modifica in misura rilevante la situazione giuridica dell’interessato, poiché le autorità giudiziarie nazionali restano libere, conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1073/1999, di valutare, nell’ambito dei poteri loro propri, il contenuto e la portata di dette informazioni e, pertanto, il seguito che occorre darvi (v. sentenza del 20 maggio 2010, Commissione/Violetti e a., T‑261/09 P, EU:T:2010:215, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, ordinanza del 22 giugno 2015, In vivo/Commissione, T‑690/13, non pubblicata, EU:T:2015:519, punto 24). Di conseguenza, l’eventuale avvio di un procedimento giudiziario a seguito della trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF e gli atti giuridici conseguenti rientrano nella sola e piena responsabilità delle autorità nazionali (sentenza del 4 ottobre 2006, Tillack/Commissione, T‑193/04, EU:T:2006:292, punto 70).
17
In secondo luogo, i principi risultanti dalla giurisprudenza richiamata ai precedenti punti da 14 a 16 restano applicabili al contesto normativo relativo alle indagini esterne dell’OLAF derivante dal nuovo regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’OLAF e che abroga il regolamento n. 1073/1999 e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1).
18
Infatti, risulta dal considerando 31 del regolamento n. 883/2013 che, come prevedeva il considerando 13 del regolamento n. 1073/1999, spetta alle autorità competenti degli Stati membri decidere che seguito dare alle indagini concluse, sulla base della relazione finale d’indagine redatta dall’OLAF. Inoltre, risulta dal considerando 32 del medesimo regolamento che le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero informare l’OLAF, su sua richiesta, in merito agli eventuali «provvedimenti adottati» sulla base delle informazioni da esso inviate.
19
Inoltre, l’articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento n. 883/2013 stabilisce anzitutto che, al termine di un’indagine da parte dell’OLAF, è redatta una relazione sotto l’autorità del direttore generale, la quale descrive, in particolare, la procedura, i fatti accertati, la loro qualificazione giuridica preliminare e la loro incidenza finanziaria stimata, nonché le conclusioni dell’indagine. L’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del medesimo regolamento precisa altresì che «[l]a relazione è accompagnata dalle raccomandazioni del direttore generale sull’opportunità di adottare provvedimenti», e l’articolo 11, paragrafo 2, di detto regolamento indica che le relazioni costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti amministrativi o giudiziari dello Stato membro nel quale risulti necessario avvalersene, al medesimo titolo e alle medesime condizioni delle relazioni amministrative redatte dagli ispettori amministrativi nazionali, che esse sono soggette alle medesime regole di valutazione applicabili a dette relazioni amministrative, e che hanno lo stesso valore probatorio di queste ultime. L’articolo 11, paragrafo 3, del medesimo regolamento prevede poi che le relazioni e le raccomandazioni redatte in seguito a un’indagine esterna siano trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri interessati e, se necessario, ai servizi competenti della Commissione. Infine, l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2013 stabilisce che, su richiesta dell’OLAF, le autorità competenti degli Stati membri interessati trasmettono, in tempo utile, informazioni all’OLAF «sulle eventuali misure adottate» sulla base delle raccomandazioni trasmesse in seguito a un’indagine esterna.
20
Da un lato, emerge dalle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento n. 883/2013 che le relazioni dell’OLAF costituiscono soltanto elementi di prova utilizzabili nei procedimenti amministrativi o giudiziari nazionali, che esse devono essere valutate sulla base delle norme vigenti in materia di prova nel diritto nazionale, e che esse hanno il valore probatorio previsto da detto diritto nazionale. Non si tratta dunque di atti che, in forza del regolamento n. 883/2013, arrecano pregiudizio, in quanto tali, alle persone che sono in essi menzionate.
21
Dall’altro lato, in forza delle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 883/2013, la trasmissione della relazione e delle raccomandazioni alle autorità nazionali competenti non è accompagnata dalla previsione di obblighi riguardo al seguito che tali autorità dovrebbero dare agli atti in questione nei confronti delle persone in essi menzionate. Ancorché l’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento n. 883/2013, come fatto valere dalla ricorrente, preveda che le autorità nazionali siano tenute a informare l’OLAF, su sua richiesta, sulle misure adottate sulla base delle sue raccomandazioni, resta il fatto che, in base al tenore letterale di questa stessa disposizione, dette misure non sono obbligatorie ma «eventuali».
22
Emerge dunque dalle disposizioni del regolamento n. 883/2013, e in particolare dal considerando 31 e dall’articolo 11 di tale regolamento, che, come indicato nella giurisprudenza richiamata supra al punto 15, la relazione e le raccomandazioni redatte dall’OLAF in seguito a un’indagine esterna e trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri interessati non possono comportare l’apertura automatica di procedimenti amministrativi o giudiziari a livello nazionale, né, a fortiori, l’adozione di atti giuridici conseguenti. Infatti, spetta alle autorità nazionali decidere i provvedimenti da prendere e le stesse autorità sono dunque le sole a poter adottare decisioni idonee a incidere sulla situazione giuridica delle persone nei confronti delle quali l’OLAF abbia raccomandato l’avvio di detti procedimenti.
23
Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza, invocata dalla ricorrente, che l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 883/2013 prevede che le raccomandazioni emesse dall’OLAF «[indichino], se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che (…) le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare».
24
Si deve infatti osservare che l’espressione «doivent prendre» che figura nella versione francese dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 883/2013, nonché in sostanza nella versione italiana (devono adottare), non compare in altre versioni linguistiche di questa stessa disposizione, quali le versioni inglese, tedesca, bulgara, greca o portoghese.
25
Occorre infatti ricordare che a tutte le versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione va riconosciuto, per principio, lo stesso valore. Per preservare l’unità d’interpretazione del diritto dell’Unione occorre quindi, in caso di divergenze fra tali versioni, interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 20 settembre 2012, Ungheria/Commissione, T‑89/10, non pubblicata, EU:T:2012:451, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).
26
Orbene, nella fattispecie, anzitutto si deve constatare che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013 non prende in considerazione gli effetti, ma soltanto il contenuto della relazione e delle raccomandazioni. Infatti, in particolare, nella versione inglese di tale disposizione, il termine «shall» si riferisce espressamente al contenuto delle raccomandazioni (shall (…) indicate). Poi, sono i paragrafi 3 e 6 dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2013 che disciplinano, rispettivamente, la trasmissione della relazione e delle raccomandazioni alle autorità nazionali competenti e il seguito da dare a tale trasmissione. Tali disposizioni non prevedono obblighi riguardo al seguito che le citate autorità dovrebbero dare agli atti in questione nei confronti delle persone in essi menzionate. Infine, si deve ricordare che dal considerando 31 del regolamento n. 883/2013 risulta che spetta alle autorità nazionali decidere che seguito dare alle relazioni dell’OLAF.
27
Di conseguenza, in considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui trattasi, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013 non può essere interpretato nel senso che esso comporti degli obblighi per le autorità nazionali destinatarie della relazione e delle raccomandazioni dell’OLAF quanto al seguito che dette autorità dovrebbero dare agli atti in questione nei confronti delle persone ivi menzionate.
28
In conclusione, la costante giurisprudenza del Tribunale relativa agli atti dell’OLAF e le disposizioni pertinenti del regolamento n. 883/2013 dimostrano che gli atti impugnati non producono alcun effetto giuridico vincolante idoneo a modificare in misura rilevante la situazione giuridica della ricorrente ai sensi della giurisprudenza richiamata supra al punto 13, dal momento che spetta alle autorità nazionali decidere, nell’esercizio delle competenze loro proprie, che seguito occorre dare alla relazione del 26 novembre 2015 e, in particolare, alla raccomandazione del 9 dicembre 2015.
29
La stessa conclusione si impone per gli «atti presupposti e strettamente connessi dell’OLAF», ossia, come indicati nelle osservazioni sull’eccezione di irricevibilità, per le «informative interlocutorie di cui all’articolo 12 del [regolamento n. 883/2013]» che l’OLAF avrebbe trasmesso alle autorità doganali italiane. Infatti, senza che occorra pronunciarsi sulla questione se il ricorso sia stato regolarmente proposto contro tali atti, il che è oggetto di contestazione da parte della Commissione, occorre ricordare che, in ogni caso, la trasmissione di informazioni da parte dell’OLAF alle autorità nazionali non può essere considerata un atto che arreca pregiudizio, poiché, in forza dell’articolo 12 del regolamento n. 883/2013, spetta alle autorità che ricevono informazioni dall’OLAF valutare, nell’ambito dei poteri loro propri, il contenuto e la portata di dette informazioni e, pertanto, il seguito che occorre darvi (v., per analogia, sentenza del 20 maggio 2010, Commissione/Violetti e a., T‑261/09 P, EU:T:2010:215, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 22 giugno 2015, In vivo/Commissione, T‑690/13, non pubblicata, EU:T:2015:519, punto 24).
30
Anche a voler ritenere che, nel caso di specie, le autorità doganali italiane che hanno notificato alla ricorrente gli atti doganali menzionati supra al punto 2 si siano effettivamente basate sulle informative interlocutorie di cui al punto 29 supra, o addirittura, dopo averne avuto conoscenza, sulla relazione del 26 novembre 2015 o sulla raccomandazione del 9 dicembre 2015, tale circostanza non comporta per questo che gli atti dell’OLAF producano effetti giuridici vincolanti, poiché gli atti doganali menzionati supra al punto 2 non sono derivati automaticamente dai suddetti atti dell’OLAF, ma sono stati decisi dalle autorità doganali italiane nell’ambito delle competenze loro proprie.
31
Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente può rimettere in discussione tali conclusioni.
32
In primo luogo, la ricorrente sostiene che gli atti impugnati precluderebbero il suo diritto a che l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli proceda, ai sensi degli articoli da 116 a 121 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»), al rimborso o allo sgravio a suo favore di dazi all’importazione. Inoltre, essa sostiene che gli atti impugnati violerebbero il suo diritto di farsi registrare quale operatore economico autorizzato, in applicazione degli articoli 38 e 39 del codice doganale dell’Unione.
33
Tali argomenti non possono essere accolti, poiché, alla luce delle constatazioni svolte supra al punto 22, la relazione del 26 novembre 2015 e le raccomandazioni del 9 dicembre 2015 non comportano alcun obbligo automatico per le autorità nazionali di adottare una determinata misura nei confronti della ricorrente e poiché spetta soltanto a tali autorità decidere, nell’esercizio delle competenze loro proprie, che seguito occorre darvi, anche in materia doganale.
34
A tal riguardo, occorre ricordare che dalla giurisprudenza consolidata del Tribunale risulta che l’applicazione del diritto doganale sostanziale dell’Unione, ivi compresa l’adozione di decisioni che impongono il pagamento a posteriori dei dazi non riscossi, rientra nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali. Le decisioni adottate da tali autorità, in applicazione di detto diritto, possono essere impugnate dinanzi ai giudici nazionali, ferma restando per questi ultimi la possibilità di adire la Corte a norma dell’articolo 267 TFUE (sentenza del 16 aprile 2015, Schenker Customs Agency/Commissione, T‑576/11, EU:T:2015:206, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 12 novembre 2013, Wünsche Handelsgesellschaft International/Commissione, T‑147/12, non pubblicata, EU:T:2013:587, punti 24 e 25 e la giurisprudenza ivi citata).
35
In particolare, per quanto riguarda, da un lato, un’eventuale domanda di rimborso o di sgravio di dazi all’importazione, occorre ricordare che risulta dalla giurisprudenza che le autorità doganali nazionali effettuano una valutazione autonoma delle domande presentate da ciascun importatore, al fine di prendere in considerazione qualsiasi peculiarità, in punto di fatto o di diritto, idonea a contraddistinguere la situazione specifica di ciascun operatore (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2015, Vestel Iberia e Makro autoservicio mayorista/Commissione, T‑249/12 e T‑269/12, non pubblicata, EU:T:2015:150, punti da 79 a 82).
36
Per quanto riguarda, dall’altro lato, un’eventuale domanda di concessione dello status di operatore economico autorizzato, dagli articoli 38 e 39 del codice doganale dell’Unione nonché dall’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del codice doganale dell’Unione (GU 2015, L 343, pag. 558; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione»), non discende affatto che, nella fattispecie, per effetto degli atti impugnati, la ricorrente dovrebbe essere automaticamente considerata come non adempiente il criterio, menzionato all’articolo 39, lettera a), del codice doganale dell’Unione, relativo all’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale e di reati gravi in relazione all’attività economica del richiedente.
37
Infatti, in forza dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione, spetta all’autorità doganale nazionale valutare il soddisfacimento dei criteri di cui all’articolo 39 del codice doganale dell’Unione. A tal fine, essa dispone di un autonomo margine discrezionale, che le consente, segnatamente, di prendere in considerazione le «caratteristiche specifiche degli operatori economici, in particolare delle piccole e medie imprese». L’autorità doganale nazionale può anche ritenere, in forza dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione, riguardante il criterio menzionato all’articolo 39, lettera a), del codice doganale dell’Unione, che «un’infrazione sia di rilievo trascurabile rispetto al numero o all’ampiezza delle operazioni doganali correlate» e prendere in considerazione il fatto che essa «non ha dubbi circa la buona fede del richiedente».
38
Di conseguenza, dal momento che spetta alle autorità doganali italiane applicare il diritto doganale dell’Unione e, in particolare, svolgere la loro valutazione riguardo a un’eventuale domanda di rimborso o di sgravio presentata dalla ricorrente nonché su un’eventuale domanda di concessione dello status di operatore economico autorizzato, gli atti impugnati non pregiudicano affatto l’esercizio di detto potere discrezionale.
39
In secondo luogo, la ricorrente afferma che, se il suo ricorso dovesse essere ritenuto irricevibile, essa sarebbe privata di una tutela giurisdizionale effettiva, essendo incerta e ipotetica la possibilità di un rinvio pregiudiziale.
40
A questo proposito, occorre ricordare che, come osservato supra al punto 22, spetta alle autorità nazionali decidere il seguito da dare alle raccomandazioni che sono trasmesse loro dall’OLAF. Spetta pertanto ad esse verificare se le informative ricevute giustifichino o impongano l’avvio di azioni sanzionatorie. Di conseguenza, la tutela giurisdizionale nei confronti di siffatte azioni sanzionatorie deve essere assicurata a livello nazionale con tutte le garanzie previste dal diritto interno, ivi comprese quelle derivanti dai diritti fondamentali, i quali, facendo parte integrante dei principi generali del diritto dell’Unione, devono del pari essere rispettati dagli Stati membri quando danno esecuzione a una normativa dell’Unione. Nell’ambito di un ricorso presentato a livello nazionale, il giudice adito ha la possibilità, o persino, in taluni casi, l’obbligo, attraverso una domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell’articolo 267 TFUE, di interrogare quest’ultima, eventualmente su impulso delle parti, in merito all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione che esso ritiene necessaria per emanare la sua sentenza [v., in tal senso, ordinanza del 19 aprile 2005, Tillack/Commissione, C‑521/04 P(R), EU:C:2005:240, punti 38 e 39, e sentenza del 20 luglio 2016, Oikonomopoulos/Commissione, T‑483/13, EU:T:2016:421, punti 28 e 32].
41
Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente vertente, in sostanza, sulla presunta ineffettività relativa del rinvio pregiudiziale nel caso di specie rispetto al ricorso diretto per annullamento, occorre ricordare che una siffatta affermazione, quand’anche fosse dimostrata, non può autorizzare il Tribunale a sostituirsi al potere costituente dell’Unione al fine di procedere a una modifica del sistema dei mezzi di ricorso e dei procedimenti istituito dai Trattati e inteso ad affidare alla Corte e al Tribunale il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso essa consente di rendere impugnabili atti che non lo sono perché improduttivi di effetti giuridici vincolanti ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2000, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, T‑172/98 e da T‑175/98 a T‑177/98, EU:T:2000:168, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 12 gennaio 2007, SPM/Commissione, T‑447/05, EU:T:2007:3, punto 82 e la giurisprudenza ivi citata).
42
In terzo luogo, riguardo alle asserite violazioni da parte dell’OLAF delle regole procedimentali, del diritto alla prova e al contraddittorio nonché dei diritti fondamentali e del diritto della ricorrente a una tutela giurisdizionale avverso gli atti istruttori illegittimi, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza, se invocate nell’ambito di un ricorso per annullamento, eventuali irregolarità procedurali, di cui si lamenti – come nel caso di specie – che avrebbero inficiato una relazione d’indagine dell’OLAF, non sono idonee a conferire a tale relazione il carattere di atto pregiudizievole. Infatti, tali violazioni possono essere contestate soltanto a sostegno di un ricorso diretto contro un successivo atto impugnabile, nella misura in cui esse abbiano influenzato il contenuto di quest’ultimo, e non in modo indipendente da tale atto (v. sentenza del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).
43
Inoltre, occorre ricordare che risulta dalla giurisprudenza che la gravità di un’asserita violazione dell’istituzione interessata o la rilevanza del pregiudizio che ne deriverebbe riguardo al rispetto dei diritti fondamentali non consente di eludere l’applicazione dei motivi di inammissibilità di ordine pubblico previsti dal Trattato e di rendere impugnabili atti che non lo sono perché improduttivi di effetti giuridici vincolanti. Infatti, il carattere impugnabile di un atto non può desumersi dalla sua eventuale illegittimità (v., in tal senso, sentenza del 15 gennaio 2003, Philip Morris International/Commissione, T‑377/00, T‑379/00, T‑380/00, T‑260/01 e T‑272/01, EU:T:2003:6, punto 87).
44
In quarto luogo, la ricorrente sostiene che le informative trasmesse dall’OLAF all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli le hanno causato un danno morale, attraverso taluni comunicati stampa di detta Agenzia e articoli di stampa ad essi relativi. Orbene, anche ammettendo che siffatti elementi possano costituire un danno, essi non possono però conferire alla relazione del 26 novembre 2015 e alla raccomandazione del 9 dicembre 2015 il carattere di atti arrecanti pregiudizio ai sensi dell’articolo 263 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 56).
45
In quinto luogo, la soluzione adottata nell’ordinanza del 13 aprile 2011, Planet/Commissione (T‑320/09, EU:T:2011:172), invocata dalla ricorrente per suffragare la conclusione secondo cui la relazione del 26 novembre 2015 e la raccomandazione del 9 dicembre 2015 sarebbero atti impugnabili, non è trasponibile al caso di specie, tenuto conto, segnatamente, delle caratteristiche degli atti oggetto di quella causa.
46
Infatti, da un lato, occorre ricordare che si evince dai punti da 21 a 27 e 53 dell’ordinanza del 13 aprile 2011, Planet/Commissione (T‑320/09, EU:T:2011:172), che la causa che ha dato luogo a tale ordinanza riguardava atti adottati al termine di una «procedura speciale» diretta alla registrazione di un soggetto giuridico in un elenco di allarme e, più precisamente, la richiesta dell’OLAF al contabile della Commissione di attivare la segnalazione di un soggetto giuridico nel sistema di allarme rapido (SAP) e l’attivazione stessa della segnalazione da parte del contabile della Commissione. Dall’altro lato, risulta dai punti 47 e 48 di tale ordinanza che detti atti producevano effetti che modificavano in misura rilevante la situazione giuridica del soggetto registrato nell’elenco di allarme, dal momento che, essendo intervenuta l’attivazione della segnalazione, al fine di ottenere l’impegno di risorse finanziarie dell’Unione detto soggetto era obbligato a conformarsi alle condizioni o alle misure di maggior precauzione imposte dagli ordinatori interessati.
47
Orbene, nella fattispecie, gli atti impugnati dell’OLAF non vincolano le autorità che ne sono le destinatarie e non modificano in misura rilevante la situazione giuridica della ricorrente riguardo alle conseguenze che le citate autorità dovrebbero trarne.
48
In sesto luogo, la giurisprudenza citata dalla ricorrente per dimostrare l’assenza di margine discrezionale delle autorità doganali italiane, ossia le sentenze del 23 novembre 1971, Bock/Commissione (62/70, EU:C:1971:108), e del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), non è trasponibile al caso di specie.
49
Infatti, si deve osservare che risulta dai punti da 3 a 11 della sentenza del 23 novembre 1971, Bock/Commissione (62/70, EU:C:1971:108), e dai punti da 2 a 32 della sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), che tali sentenze non riguardano la questione se gli atti che erano in discussione avessero prodotto effetti giuridici vincolanti ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE, bensì quella se le parti ricorrenti fossero direttamente e individualmente interessate da tali atti ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
50
Occorre ad ogni modo osservare che, ai punti 23 e 26 dell’ordinanza del 6 marzo 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione (C‑248/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:137), la stessa Corte ha constatato che la soluzione adottata nella sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), trovava una giustificazione nelle situazioni specifiche con riferimento alle quali era stata pronunciata e che ciò emergeva dallo stesso tenore di tale sentenza.
51
A tal riguardo, basti ricordare che tanto la sentenza del 23 novembre 1971, Bock/Commissione (62/70, EU:C:1971:108), quanto la sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki-Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), riguardavano casi particolari in cui la Commissione aveva autorizzato, su richiesta di uno Stato membro, l’adozione di misure di salvaguardia da parte di quest’ultimo. In tali circostanze, non vi è dubbio alcuno che lo Stato membro che abbia richiesto tali misure vi darà seguito al fine di trarne tutte le conseguenze (v. ordinanza dell’8 luglio 2004, Regione Siciliana/Commissione, T‑341/02, EU:T:2004:228, punto 79). Tuttavia, tali circostanze non ricorrono nel caso di specie.
52
Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che gli atti impugnati e, in ogni caso, gli «atti presupposti e strettamente connessi dell’OLAF», essendo privi di effetti giuridici vincolanti, non possono essere considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263, primo comma, TFUE.
53
Pertanto, il presente ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.
Sulle spese
54
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
così provvede:
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
La Inox Mare Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
Lussemburgo, 21 giugno 2017
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
V. Tomljenović
( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.