ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
21 giugno 2017 (*)
«Ricorso per annullamento – Unione doganale – Decisione della Commissione con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare – Ricorso di un altro operatore – Insussistenza di un’incidenza diretta – Irricevibilità»
Nella causa T‑347/16,
Inox Mare Srl, con sede in Rimini (Italia), rappresentata da R. Holzeisen, avvocato,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da A. Caeiros, J. Baquero Cruz e D. Nardi, in qualità di agenti,
convenuta,
avente ad oggetto una domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2015) 9672 final della Commissione, del 6 gennaio 2016, con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare [finding that repayment of import duties is not justified in a particular case] (REM 02/14),
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da V. Tomljenović, presidente, A. Marcoulli (relatore) e A. Kornezov, giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti all’origine della controversia
1 La ricorrente, Inox Mare Srl, è una società di capitali di diritto italiano che importa e commercializza nell’Unione europea prodotti di fissaggio in acciaio inossidabile. Nel periodo dal 2010 al 2012 la ricorrente avrebbe acquistato ingenti quantità di prodotti di fissaggio in acciaio inossidabile originari delle Filippine, i quali, in realtà, sarebbero stati originari di Taiwan.
2 A partire dal mese di marzo 2013 l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (Italia), sulla base di informazioni trasmesse dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) nell’ambito dell’indagine OF/2013/0086/B1, ha notificato alla ricorrente, tramite cinque dei suoi uffici periferici, 42 processi verbali di constatazione di evasione di dazio doganale, seguiti da 43 avvisi di accertamento e da 43 atti di irrogazione di sanzioni per un importo totale di oltre EUR 8,5 milioni.
3 Il 13 maggio 2016, nell’ambito di un procedimento che la contrappone ad uno dei servizi periferici dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la ricorrente è venuta a conoscenza, in quanto documento allegato alle memorie di tale agenzia, della decisione C(2015) 9672 final della Commissione, del 6 gennaio 2016, con cui si dichiara che il rimborso dei dazi all’importazione non è giustificato in un caso particolare (REM 02/14) (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
4 La decisione impugnata è indirizzata al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (articolo 2) e indica che il rimborso di dazi all’importazione chiesto dal Regno Unito a favore di un importatore britannico non è giustificato (articolo 1).
5 In particolare, dalla decisione impugnata emerge che, il 27 marzo 2014, il Regno Unito, in virtù dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale comunitario»), nonché dell’articolo 871, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 (GU 1993, L 253, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di esecuzione del codice doganale comunitario»), ha presentato alla Commissione europea una domanda di rimborso di dazi all’importazione a favore di un importatore britannico che aveva importato, nel 2010, prodotti di fissaggio in acciaio inossidabile originari di Taiwan dichiarati come originari delle Filippine (punti 1, 4 e 13 della decisione impugnata). Dopo aver analizzato le informazioni fornite dal Regno Unito (punti da 14 a 35 della decisione impugnata), la Commissione ha concluso che il rimborso dei dazi all’importazione richiesto non era giustificato in forza dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 236 del codice doganale comunitario (punto 36 della decisione impugnata).
Procedimento e conclusioni delle parti
6 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 giugno 2016, la ricorrente ha proposto il presente ricorso con cui chiede che il Tribunale voglia:
– annullare la decisione impugnata;
– condannare la Commissione alle spese.
7 Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 16 settembre 2016, la Commissione ha sollevato un’eccezione d’irricevibilità, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, con cui chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso in quanto irricevibile;
– condannare la ricorrente alle spese.
8 Il 2 novembre 2016 la ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull’eccezione di irricevibilità nelle quali chiede che il Tribunale voglia respingere in quanto infondata l’eccezione d’irricevibilità sollevata dalla Commissione.
In diritto
9 In forza dell’articolo 130, paragrafi 1 e 7, del regolamento di procedura, se il convenuto lo chiede, il Tribunale può statuire sull’irricevibilità senza avviare la discussione nel merito. Nel caso di specie, poiché la Commissione ha chiesto che si statuisca sull’irricevibilità, il Tribunale, reputandosi sufficientemente edotto dagli atti del fascicolo, decide di statuire su tale domanda senza proseguire il procedimento.
10 La Commissione, da un lato, contesta l’applicazione ratione temporis, nella presente fattispecie, delle norme sostanziali del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1; in prosieguo: il «codice doganale dell’Unione»), le cui disposizioni sono fatte valere dalla ricorrente, e sostiene che le norme sostanziali del codice doganale comunitario menzionato supra al punto 5 sono applicabili nel caso di specie. Dall’altro, fondandosi sull’ordinanza del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione (C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301), la Commissione afferma, in sostanza, che la decisione impugnata non incide direttamente sulla ricorrente, dal momento che tale decisione, riguardante un altro importatore, lascia un margine discrezionale alle autorità doganali italiane.
11 La ricorrente, per quanto concerne la normativa applicabile, afferma che la contestazione della Commissione è pretestuosa, poiché la sua legittimazione processuale sussiste a prescindere dal codice doganale applicabile ratione temporis. Detta ricorrente aggiunge che, in ogni caso, la normativa procedurale del codice doganale dell’Unione sarebbe applicabile a una domanda di sgravio o di rimborso da essa presentata, ferma restando l’applicabilità delle norme sostanziali del codice doganale comunitario, ossia l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), di tale codice.
12 Riguardo alla ricevibilità del ricorso, la ricorrente sostiene, anzitutto, che la sua situazione è analoga, anzi identica, a quella dell’importatore britannico cui si riferisce la decisione impugnata e che, pertanto, tale decisione osterebbe a che le autorità doganali italiane trasmettano alla Commissione una domanda di rimborso di dazi all’importazione a suo favore, impedirebbe a dette autorità di valutare autonomamente la sua situazione e azzererebbe il loro margine discrezionale. Inoltre, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata produce effetti giuridici nei confronti di tutti gli importatori che, come l’importatore britannico cui si riferisce detta decisione, sono stati vittime di un difetto di attività di controllo da parte dell’autorità doganale filippina sulle dichiarazioni dell’esportatore filippino. La ricorrente sostiene poi che la sua situazione sarebbe diversa da quella oggetto dell’ordinanza del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione (C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301), fatta valere dalla Commissione. Essa afferma altresì che, nel caso di specie, nel contenzioso nazionale con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quest’ultima avrebbe invocato la decisione impugnata a sostegno degli atti impositivi che le sono stati notificati. Infine, la ricorrente sostiene che negarle la possibilità di impugnare la decisione impugnata configurerebbe una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo, poiché il rinvio pregiudiziale costituirebbe un’alternativa incerta e ipotetica rispetto al ricorso per annullamento e la mera impugnabilità degli atti impositivi nazionali non offrirebbe una tutela effettiva.
Considerazioni preliminari
13 Occorre rilevare che il ricorso non verte su una decisione relativa a una domanda di rimborso o di sgravio presentata dalla Repubblica italiana alla Commissione, a favore della ricorrente, sulla base di una disposizione del codice doganale comunitario o del codice doganale dell’Unione, bensì verte su una decisione della Commissione relativa a una domanda di rimborso presentata dal Regno Unito, a favore di un importatore britannico, sulla base dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 236 del codice doganale comunitario, nonché dell’articolo 871, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento di esecuzione del codice doganale comunitario.
14 Nell’ambito del presente incidente procedurale vertente sulla ricevibilità del ricorso, la ricorrente afferma che la decisione impugnata pregiudicherebbe il suo diritto di presentare utilmente una domanda di sgravio alle autorità doganali italiane, escluderebbe qualsivoglia margine discrezionale di tali autorità ai fini della valutazione di una domanda siffatta e impedirebbe loro di sottoporre tale domanda alla Commissione.
15 Dagli scritti difensivi della ricorrente risulta che quest’ultima fa riferimento a un’eventuale domanda di sgravio, tale da esonerarla dal pagamento dei dazi all’importazione richiesti dalle autorità doganali italiane, che essa presenterebbe a causa di un errore delle autorità competenti, in forza dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 236 del codice doganale comunitario o in forza dell’articolo 119, paragrafi 1 e 3, del codice doganale dell’Unione, a seconda del codice doganale applicabile ratione temporis.
16 Riguardo a quest’ultimo aspetto, occorre ricordare che le norme di procedura sono generalmente ritenute applicabili a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, non riguardano, in linea di principio, rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore (sentenza del 23 febbraio 2006, Molenbergnatie, C‑201/04, EU:C:2006:136, punto 31).
17 Peraltro, risulta dalla giurisprudenza del Tribunale che una domanda di sgravio di dazi all’importazione deve essere esaminata alla luce delle norme sostanziali applicabili al momento in cui sorge l’obbligazione doganale, ossia al momento delle importazioni controverse e dell’accettazione delle relative dichiarazioni doganali (v., in tal senso, sentenza del 19 febbraio 1998, Eyckeler & Malt/Commissione, T‑42/96, EU:T:1998:40, punto 53 e la giurisprudenza ivi citata).
18 Nella fattispecie, dall’atto introduttivo del ricorso risulta che le importazioni della ricorrente sono avvenute negli anni tra il 2010 e il 2012. Pertanto, un’eventuale domanda di sgravio dei dazi afferenti a tali importazioni dovrebbe essere esaminata alla luce delle norme sostanziali applicabili al momento di tali importazioni, ossia le norme di cui agli articoli 220 e 236 del codice doganale comunitario. Infatti, in forza dell’articolo 288, paragrafi 1 e 2, del codice doganale dell’Unione, gli articoli da 116 a 121 di tale codice, riguardanti il rimborso e lo sgravio di dazi all’importazione, si applicano soltanto a partire dal 1° maggio 2016.
19 Per contro, conformemente alla giurisprudenza secondo la quale le disposizioni di natura procedurale sono applicabili a tutte le controversie pendenti al momento in cui esse entrano in vigore (sentenza del 3 dicembre 2013, JAS/Commissione, T‑573/11, non pubblicata, EU:T:2013:623, punto 53), le norme di procedura applicabili a un’eventuale domanda di sgravio presentata dalla ricorrente sarebbero quelle del codice doganale dell’Unione, le quali si applicano a decorrere dal 1° maggio 2016, ossia l’articolo 116 di tale codice.
20 Ciò premesso, occorre osservare che le norme pertinenti del codice doganale comunitario, o del suo regolamento di esecuzione, e del codice doganale dell’Unione sono sostanzialmente simili ai fini della presente causa (v. infra, punti 23, 25 e 26).
Sull’incidenza diretta sulla ricorrente
21 È opportuno ricordare che il requisito secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione costituente l’oggetto del ricorso presuppone il soddisfacimento di due criteri cumulativi, vale a dire, in primo luogo, che il provvedimento contestato dell’Unione produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e, in secondo luogo, che esso non lasci alcun margine discrezionale ai suoi destinatari incaricati della sua attuazione, per il fatto che quest’ultima ha carattere meramente automatico e discende unicamente dalla normativa dell’Unione, senza applicazione di altre norme intermedie (v. sentenza del 10 settembre 2009, Commissione/Ente per le Ville Vesuviane e Ente per le Ville Vesuviane/Commissione, C‑445/07 P e C‑455/07 P, EU:C:2009:529, punto 45 e la giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 9 luglio 2013, Regione Puglia/Commissione, C‑586/11 P, non pubblicata, EU:C:2013:459, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata).
22 Conformemente alla giurisprudenza citata al precedente punto 21, la ricorrente può essere considerata come direttamente interessata dalla decisione impugnata soltanto se quest’ultima, anche supponendo che produca direttamente effetti sulla sua situazione giuridica, non lascia alcun margine discrezionale alle autorità nazionali ai fini della sua attuazione nei suoi confronti (v., in tal senso, ordinanza del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione, C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301, punto 46).
23 A tal riguardo è opportuno osservare che l’articolo 116, paragrafo 3, secondo comma, del codice doganale dell’Unione, al pari, peraltro, dell’articolo 871, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione del codice doganale comunitario, stabilisce che l’autorità doganale nazionale non procede alla trasmissione di un fascicolo per decisione alla Commissione qualora quest’ultima abbia già adottato una decisione su un caso connotato da elementi di fatto e di diritto comparabili o qualora essa sia già investita di un siffatto caso similare. Orbene, come risulta dalla giurisprudenza, una disposizione siffatta non esclude qualsiasi margine discrezionale dell’autorità doganale nazionale (v., in tal senso, ordinanza del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione, C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301, punto 47).
24 Infatti, spetta all’autorità doganale nazionale valutare il grado di somiglianza tra il caso sul quale la Commissione ha già adottato una decisione o di cui la Commissione è già investita e quello sottoposto a detta autorità doganale. A tal fine, quest’ultima deve prendere in considerazione qualsiasi peculiarità, in punto di fatto o di diritto, idonea a contraddistinguere la situazione specifica di ciascun operatore (v., in tal senso, ordinanza del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione, C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301, punto 48).
25 Il ruolo delle autorità doganali non si limita, nel contesto dell’articolo 116 del codice doganale dell’Unione, così come, del resto, in quello dell’articolo 871 del regolamento di esecuzione del codice doganale comunitario, a quello di un semplice intermediario. Al contrario, esse devono valutare il comportamento dell’interessato (v., in tal senso, sentenza del 29 settembre 2009, Thomson Sales Europe/Commissione, T‑225/07 e T‑364/07, non pubblicata, EU:T:2009:363, punto 203).
26 Risulta in particolare dall’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario, come pure, del resto, dall’articolo 119, paragrafo 1, del codice doganale dell’Unione, recanti le condizioni per procedere allo sgravio o al rimborso di dazi all’importazione a causa di un errore delle autorità competenti, che l’autorità doganale a cui è presentata una domanda in tal senso deve valutare, in particolare, se il debitore potesse scoprire l’errore in questione e se abbia agito in buona fede – tenendo presente che l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario prevede altresì la condizione che il debitore abbia rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana. Inoltre, l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario, al pari, peraltro, dell’articolo 119, paragrafo 3, del codice doganale dell’Unione, prevede che, quando la posizione preferenziale di una merce è stabilita in base ad un sistema di cooperazione amministrativa che coinvolge le autorità di un paese terzo che hanno rilasciato un certificato che si rivela inesatto, il debitore possa far valere la sua buona fede se può dimostrare che, per la durata delle operazioni commerciali in questione, ha agito con diligenza per assicurarsi che fossero soddisfatte tutte le condizioni per il trattamento preferenziale.
27 Orbene, la valutazione della situazione di un operatore da parte dell’autorità doganale nazionale, e in particolare del suo comportamento, della sua esperienza, della sua buona fede e della sua diligenza, non può essere pregiudicata dalla valutazione compiuta dalla Commissione a tal riguardo con riferimento a un altro operatore, poiché le situazioni di operatori diversi possono essere dissimili sotto il profilo del comportamento, dell’esperienza, della buona fede e della diligenza di questi ultimi.
28 Pertanto, nel caso di specie, l’autorità doganale italiana cui venga sottoposta un’eventuale domanda di sgravio di dazi all’importazione della ricorrente è tenuta ad esaminare la sua situazione specifica, prendendo in considerazione qualsiasi peculiarità, in punto di fatto o di diritto, che possa contraddistinguerla, e può giungere alla conclusione che la sua situazione particolare è sufficientemente dissimile da quella dell’operatore cui si riferisce la decisione impugnata per poter giustificare un esito diverso e, pertanto, la trasmissione del suo caso alla Commissione.
29 Dal momento che le autorità doganali nazionali effettuano una valutazione autonoma della domanda di sgravio presentata da ciascun operatore, segnatamente rispetto alla situazione di un altro importatore la cui domanda di rimborso sia stata ritenuta dalla Commissione meritevole di rigetto, risulta non soddisfatto nel caso di specie uno dei criteri cumulativi dell’incidenza diretta indicati al precedente punto 21. Pertanto, la ricorrente non può essere considerata direttamente interessata dalla decisione impugnata.
30 Nessuno degli argomenti addotti dalla ricorrente è idoneo a inficiare tale valutazione.
31 In primo luogo, l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata le impedirebbe di presentare «utilmente» una domanda ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario non può essere accolto, dal momento che la decisione impugnata non incide affatto sulla possibilità di presentare una domanda siffatta e non ne pregiudica l’esito, poiché quest’ultimo dipende segnatamente dalla situazione specifica della ricorrente, che spetta all’autorità doganale nazionale esaminare.
32 In secondo luogo, non può essere accolto neppure l’argomento della ricorrente secondo cui la decisione impugnata impedirebbe alle autorità doganali italiane di sottoporre il suo caso alla Commissione, dal momento che, come è stato osservato al precedente punto 28, a seguito dell’esame della situazione specifica della ricorrente, le autorità doganali italiane possono concludere che la sua situazione è sufficientemente dissimile da quella dell’importatore cui si riferisce la decisione impugnata per poter giustificare un esito diverso.
33 In terzo luogo, la ricorrente sostiene che la sua situazione è identica a quella dell’importatore britannico cui si riferisce la decisione impugnata, poiché le autorità doganali nazionali agiscono sotto l’effetto vincolante della relazione dell’OLAF THOR(2015) 40189 del 26 novembre 2015 e della correlata raccomandazione del direttore generale dell’OLAF THOR(2015) 42057 del 9 dicembre 2015. Un tale argomento non può tuttavia essere accolto.
34 Infatti, occorre osservare che emerge dalle disposizioni del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’OLAF e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU 2013, L 248, pag. 1), e in particolare dal considerando 31 e dall’articolo 11 di tale regolamento, che la relazione e le raccomandazioni redatte dall’OLAF in seguito a un’indagine esterna e trasmesse alle autorità competenti degli Stati membri interessati non possono comportare l’apertura automatica di procedimenti amministrativi o giudiziari a livello nazionale, né, a fortiori, l’adozione di atti giuridici conseguenti. Infatti, spetta alle autorità nazionali decidere i provvedimenti da prendere e le stesse autorità sono dunque le sole a poter adottare decisioni idonee a incidere sulla situazione giuridica delle persone nei confronti delle quali l’OLAF abbia raccomandato l’avvio di detti procedimenti (v., per analogia, sentenza del 6 aprile 2006, Camós Grau/Commissione, T‑309/03, EU:T:2006:110, punto 51 e la giurisprudenza ivi citata).
35 Tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza, invocata dalla ricorrente, che l’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 883/2013 prevede che le raccomandazioni emesse dall’OLAF «[indichino], se del caso, eventuali misure disciplinari, amministrative, finanziarie e/o giudiziarie che (…) le autorità competenti degli Stati membri interessati devono adottare».
36 Si deve infatti osservare che l’espressione «doivent prendre» che figura nella versione francese dell’articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 883/2013, nonché in sostanza nella versione italiana (devono adottare), non compare in altre versioni linguistiche di questa stessa disposizione, quali le versioni inglese, tedesca, bulgara, greca o portoghese.
37 Occorre infatti ricordare che a tutte le versioni linguistiche di un testo del diritto dell’Unione va riconosciuto, per principio, lo stesso valore. Per preservare l’unità d’interpretazione del diritto dell’Unione occorre quindi, in caso di divergenze fra tali versioni, interpretare la disposizione di cui trattasi in funzione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui essa fa parte (v. sentenza del 20 settembre 2012, Ungheria/Commissione, T‑89/10, non pubblicata, EU:T:2012:451, punto 43 e la giurisprudenza ivi citata).
38 Orbene, nella fattispecie, anzitutto si deve constatare che l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013 non prende in considerazione gli effetti, ma soltanto il contenuto della relazione e delle raccomandazioni dell’OLAF. Infatti, in particolare, nella versione inglese di tale disposizione, il termine «shall» si riferisce espressamente al contenuto delle raccomandazioni (shall (…) indicate). Poi, sono i paragrafi 3 e 6 dell’articolo 11 del regolamento n. 883/2013 che disciplinano, rispettivamente, la trasmissione della relazione e delle raccomandazioni alle autorità nazionali competenti e il seguito da dare a tale trasmissione. Tali disposizioni non prevedono obblighi riguardo al seguito che le citate autorità dovrebbero dare agli atti in questione nei confronti delle persone in essi menzionate. Infine, si deve ricordare che dal considerando 31 del regolamento n. 883/2013 risulta che spetta alle autorità nazionali decidere che seguito dare alle relazioni dell’OLAF.
39 Di conseguenza, in considerazione dell’economia generale e della finalità della normativa di cui trattasi, l’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2013 non può essere interpretato nel senso che esso comporti degli obblighi per le autorità nazionali destinatarie della relazione e delle raccomandazioni dell’OLAF fatte valere dalla ricorrente con riferimento al seguito che dette autorità dovrebbero dare agli atti in questione nei confronti delle persone ivi menzionate.
40 Peraltro, come si è constatato al precedente punto 28, spetta alle autorità doganali nazionali valutare la situazione specifica della ricorrente, prendendo in considerazione qualsiasi peculiarità, in punto di fatto o di diritto, che possa contraddistinguerla.
41 In quarto luogo, la ricorrente sostiene che la decisione impugnata produrrebbe effetti giuridici nei confronti di tutti gli importatori che, come l’importatore britannico cui si riferisce detta decisione, siano stati vittime di un mancato controllo da parte dell’autorità doganale filippina sulle dichiarazioni dell’esportatore filippino. Tale argomento non può essere accolto.
42 Infatti, anche ammettendo che la decisione impugnata contenga valutazioni sull’attività di controllo dell’autorità doganale filippina, tale circostanza non pregiudicherebbe la valutazione, da parte delle autorità doganali nazionali, della situazione specifica della ricorrente con riferimento in particolare al suo comportamento, alla sua esperienza, alla sua buona fede e alla sua diligenza.
43 In quinto luogo, la ricorrente sostiene che la fattispecie oggetto della presente controversia sarebbe diversa da quella oggetto dell’ordinanza del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione (C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301), invocata dalla Commissione.
44 Essa afferma, da un lato, che la causa che ha dato luogo all’ordinanza del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione (C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301), citata al precedente punto 43, riguarderebbe una domanda di sgravio presentata per motivi di equità, ai sensi dell’articolo 239 del codice doganale comunitario e dell’articolo 905 del regolamento di esecuzione del codice doganale comunitario, e non una domanda di sgravio presentata a causa di un errore delle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 236 del codice doganale comunitario nonché dell’articolo 871 del regolamento di esecuzione del codice doganale comunitario.
45 A tale proposito, è tuttavia sufficiente constatare che, al punto 47 dell’ordinanza del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione (C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301), la Corte ha fatto riferimento tanto alle domande contemplate dall’articolo 905 del regolamento di esecuzione del codice doganale comunitario quanto a quelle di cui all’articolo 871 di questo stesso regolamento. Infatti, le norme sulla trasmissione di una domanda alla Commissione contenute negli articoli 871 e 905 del regolamento di esecuzione del codice doganale comunitario sono sostanzialmente le stesse, a prescindere dal fatto che tale domanda sia fondata su un errore delle autorità competenti o su motivi di equità. Del pari, nel codice doganale dell’Unione, le norme sulla trasmissione di domande alla Commissione, tanto a causa di un errore delle autorità competenti quanto per motivi di equità, sono sostanzialmente le stesse e sono contenute nell’articolo 116, paragrafo 3, di tale codice.
46 Dall’altro lato, la ricorrente sostiene che la causa decisa con l’ordinanza del 21 aprile 2016, Makro autoservicio mayorista e Vestel Iberia/Commissione (C‑264/15 P e C‑265/15 P, non pubblicata, EU:C:2016:301), citata al precedente punto 43, si differenzia dalla presente fattispecie, poiché in essa non venivano in questione una relazione e raccomandazioni dell’OLAF vincolanti per le autorità doganali nazionali. Orbene, si deve ricordare che la relazione e le raccomandazioni dell’OLAF non comportano obblighi per le autorità nazionali destinatarie per quanto riguarda il seguito che dette autorità dovrebbero dare a tali atti nei confronti delle persone in essi menzionate (v. supra, punti da 34 a 39). Ad ogni modo, occorre osservare che risulta dai punti da 21 a 23 della sentenza del 12 marzo 2015, Vestel Iberia e Makro autoservicio mayorista/Commissione (T‑249/12 e T‑269/12, non pubblicata, EU:T:2015:150), che in quel caso vi era stata senz’altro un’indagine dell’OLAF.
47 In sesto luogo, la ricorrente afferma che, nel contenzioso nazionale pendente con l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, quest’ultima avrebbe invocato la decisione impugnata a sostegno degli atti impositivi che le ha notificato, il che dimostrerebbe l’intenzione di tale agenzia di conformarsi ad essa e, di conseguenza, l’incidenza diretta sulla ricorrente alla luce delle sentenze del 23 novembre 1971, Bock/Commissione (62/70, EU:C:1971:108), e del 17 gennaio 1985, Piraiki‑Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18).
48 Da un lato, occorre osservare che la circostanza che le autorità italiane abbiano fatto valere la decisione impugnata nell’ambito di un procedimento nazionale non incide sulla legittimazione ad agire della ricorrente avverso detta decisione ai sensi dell’articolo 263 TFUE.
49 Dall’altro lato, la giurisprudenza fatta valere dalla ricorrente per dimostrare l’incidenza diretta nei suoi confronti non è applicabile al caso di specie.
50 Infatti, ai punti 23 e 26 dell’ordinanza del 6 marzo 2014, Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development/Commissione (C‑248/12 P, non pubblicata, EU:C:2014:137), la stessa Corte ha constatato che la soluzione adottata nella sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki‑Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), trovava una giustificazione nelle situazioni specifiche con riferimento alle quali era stata pronunciata e che ciò emergeva dallo stesso tenore di tale sentenza.
51 A tal riguardo, basti ricordare che tanto la sentenza del 23 novembre 1971, Bock/Commissione (62/70, EU:C:1971:108), quanto la sentenza del 17 gennaio 1985, Piraiki‑Patraiki e a./Commissione (11/82, EU:C:1985:18), riguardavano casi particolari in cui la Commissione aveva autorizzato, su richiesta di uno Stato membro, l’adozione di misure di salvaguardia da parte di quest’ultimo. In tali circostanze, non vi è dubbio alcuno che lo Stato membro che abbia richiesto tali misure vi darà seguito al fine di trarne tutte le conseguenze (v. ordinanza dell’8 luglio 2004, Regione Siciliana/Commissione, T‑341/02, EU:T:2004:228, punto 79).
52 Nel caso di specie non sussiste nessuna delle circostanze menzionate al precedente punto 51, poiché non sono state le autorità doganali italiane a chiedere alla Commissione l’adozione della decisione impugnata al fine di poter respingere una domanda di sgravio della ricorrente. Inoltre, la decisione impugnata non produce effetti giuridici vincolanti sulle autorità doganali nazionali, alle quali spetta valutare la situazione specifica della ricorrente.
53 In settimo luogo, la ricorrente sostiene che negarle la possibilità di impugnare la decisione impugnata configurerebbe una violazione del suo diritto a un ricorso effettivo, poiché il rinvio pregiudiziale costituirebbe un’alternativa incerta e ipotetica rispetto al ricorso per annullamento e la mera impugnabilità degli atti impositivi doganali non offrirebbe una tutela effettiva.
54 Anzitutto occorre ricordare che dalla giurisprudenza consolidata del Tribunale risulta che l’applicazione del diritto doganale sostanziale dell’Unione, ivi compresa in particolare l’adozione di decisioni che impongono il pagamento a posteriori dei dazi non riscossi, rientra nella competenza esclusiva delle autorità doganali nazionali. Le decisioni adottate da tali autorità, in applicazione di detto diritto, possono essere impugnate dinanzi ai giudici nazionali, ferma restando per questi ultimi la possibilità di adire successivamente la Corte di giustizia a norma dell’articolo 267 TFUE (sentenza del 16 aprile 2015, Schenker Customs Agency/Commissione, T‑576/11, EU:T:2015:206, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 12 novembre 2013, Wünsche Handelsgesellschaft International/Commissione, T‑147/12, non pubblicata, EU:T:2013:587, punti 24 e 25 e la giurisprudenza ivi citata).
55 Infatti, la ricorrente non è affatto priva della possibilità di contestare, incidentalmente, la validità della decisione impugnata chiedendo al giudice nazionale di sottoporre alla Corte una questione pregiudiziale a tal fine, qualora le autorità italiane decidessero, nell’esercizio delle loro competenze, di applicare nei suoi confronti le valutazioni, contenute in tale decisione, relative alle operazioni realizzate dall’importatore britannico cui si riferisce la decisione impugnata (v., in tal senso, sentenza del 12 marzo 2015, Vestel Iberia e Makro autoservicio mayorista/Commissione, T‑249/12 e T‑269/12, non pubblicata, EU:T:2015:150, punto 87).
56 Inoltre, per quanto riguarda l’argomento della ricorrente vertente, in sostanza, sulla presunta ineffettività relativa del rinvio pregiudiziale nel caso di specie rispetto al ricorso diretto per annullamento, occorre ricordare che una siffatta affermazione, quand’anche fosse dimostrata, non può autorizzare il Tribunale a sostituirsi al potere costituente dell’Unione al fine di procedere a una modifica del sistema dei mezzi di ricorso e dei procedimenti istituito dai Trattati e inteso ad affidare alla Corte e al Tribunale il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni. In nessun caso essa consente di dichiarare ricevibile un ricorso per annullamento proposto da una persona fisica o giuridica che non soddisfi i requisiti stabiliti dall’articolo 263, quarto comma, TFUE (v., per analogia, sentenza del 27 giugno 2000, Salamander e a./Parlamento e Consiglio, T‑172/98 e da T‑175/98 a T‑177/98, EU:T:2000:168, punto 75 e la giurisprudenza ivi citata, e ordinanza del 12 gennaio 2007, SPM/Commissione, T‑447/05, EU:T:2007:3, punto 82 e la giurisprudenza ivi citata).
57 Dall’insieme delle considerazioni sin qui svolte risulta che la ricorrente non è direttamente interessata dalla decisione impugnata ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE.
58 Pertanto, il presente ricorso deve essere respinto in quanto irricevibile.
Sulle spese
59 Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
così provvede:
1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2) La Inox Mare Srl sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
Lussemburgo, 21 giugno 2017
Il cancelliere Il presidente
E. Coulon V. Tomljenović
* Lingua processuale: l’italiano.