ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
13 luglio 2017 ( *1 )
«Procedimento sommario – Clausola compromissoria – Sentenza in contumacia – Domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza – Incompetenza»
Nella causa T‑348/16 OP‑R,
Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, con sede in Salonicco (Grecia), rappresentata da V. Christianos, avvocato,
ricorrente nel procedimento principale,
contro
Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA), rappresentata da M. Pesquera Alonso e F. Sgritta, in qualità di agenti, assistiti da E. Kourakis, avvocato,
convenuta nel procedimento principale,
avente ad oggetto la domanda basata sull’articolo 123, paragrafo 4, e sull’articolo 156 del regolamento di procedura e diretta ad ottenere la sospensione dell’esecuzione della sentenza del 6 aprile 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16, non pubblicata, EU:T:2017:268),
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
ha emesso la seguente
Ordinanza
Fatti, procedimento e conclusioni delle parti
1
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 giugno 2016, l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis ha proposto un ricorso sulla base dell’articolo 272 TFUE. Il 28 ottobre 2016, vale a dire due giorni dopo i termini prescritti, l’Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) ha depositato il suo controricorso. Il Tribunale, constatando che l’ERCEA non aveva risposto al ricorso entro i termini prescritti dall’articolo 81 del regolamento di procedura del Tribunale, ha accolto le conclusioni della Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, conformemente all’articolo 123, paragrafo 3, del regolamento di procedura, con sentenza del 6 aprile 2017, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/ERCEA (T‑348/16, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza in contumacia», EU:T:2017:268).
2
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 maggio 2017, l’ERCEA ha proposto opposizione avverso la sentenza in contumacia sulla base dell’articolo 166, paragrafo 1, del regolamento di procedura e dell’articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea.
3
Con atto separato depositato in pari data presso la cancelleria del Tribunale, l’ERCEA ha proposto la presente domanda, nella quale chiede, in sostanza, che l’esecuzione della sentenza in contumacia sia sospesa fino a quando il Tribunale non abbia statuito sull’opposizione da essa proposta.
4
Nelle proprie osservazioni sulla domanda di provvedimenti provvisori, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 1o giugno 2017, l’Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis chiede che il presidente del Tribunale voglia:
–
respingere la domanda di sospensione dell’esecuzione proposta dall’ERCEA in quanto manifestamente infondata in forza del combinato disposto degli articoli 126 e 130 del regolamento di procedura e, comunque, irricevibile in forza del combinato disposto degli articoli 129 e 130 del regolamento di procedura;
–
condannare l’ERCEA alle spese.
In diritto
5
Alla luce degli elementi contenuti nel fascicolo, il giudice del procedimento sommario ritiene di disporre di tutti gli elementi necessari per statuire sulla domanda in esame, senza che sia necessario sentire preliminarmente le osservazioni orali delle parti. Date le circostanze del caso di specie, occorre anzitutto esaminare la competenza del giudice del procedimento sommario a statuire su detta domanda.
6
A sostegno della propria domanda di sospensione dell’esecuzione della sentenza in contumacia, l’ERCEA invoca l’articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea nonché l’articolo 76, l’articolo 123, paragrafo 4, e l’articolo 156 del regolamento di procedura.
7
L’Aristotelio Panepistimio Thessalonikis afferma, in sostanza, che la domanda di provvedimenti provvisori è manifestamente irricevibile. In primo luogo, la sospensione dell’esecuzione della sentenza in contumacia non potrebbe essere disposta alla luce della natura non esecutiva ma meramente dichiarativa del suo dispositivo. In secondo luogo, l’ERCEA non avrebbe un interesse ad agire, essendo detta domanda prematura in quanto l’esecuzione della sentenza in contumacia non sarebbe imminente.
8
Senza dover prendere in esame tali eccezioni d’irricevibilità, occorre rilevare che, in forza del combinato disposto dell’articolo 41 e dell’articolo 53, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, salvo decisione contraria del Tribunale, l’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza pronunciata in contumacia.
9
Peraltro, a norma dell’articolo 123, paragrafo 4, del regolamento di procedura, se è vero che la sentenza pronunciata in contumacia è esecutiva, il Tribunale può, tuttavia, sospenderne l’esecuzione fino a che abbia statuito sull’opposizione proposta ai sensi dell’articolo 166 del regolamento di procedura.
10
Orbene, conformemente all’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di procedura, ai fini dell’applicazione di quest’ultimo, il termine «Tribunale» designa, per le cause attribuite a o rinviate dinanzi a una sezione, detta sezione.
11
Ne consegue che la sospensione dell’esecuzione della sentenza in contumacia costituisce oggetto di specifiche disposizioni che attribuiscono espressamente tale competenza non al presidente del Tribunale, nella sua qualità di giudice del procedimento sommario, bensì al Tribunale.
12
Per contro, occorre, d’altronde, rilevare che, per quanto riguarda il procedimento di opposizione di terzo, l’articolo 167 del regolamento di procedura prevede espressamente che la sospensione dell’esecuzione della sentenza o dell’ordinanza oggetto di opposizione è disposta su domanda del terzo opponente in applicazione delle disposizioni degli articoli da 156 a 161 del regolamento di procedura, conferendo pertanto tale competenza al presidente del Tribunale, nella sua qualità di giudice del procedimento sommario, nel rispetto delle disposizioni dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Infatti, contrariamente all’articolo 41 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea riguardo al procedimento di opposizione, l’articolo 42 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, per quanto concerne il procedimento di opposizione di terzo, non designa il collegio giudicante competente a disporre la sospensione dell’esecuzione della sentenza, ma si limita a rinviare genericamente ai casi e alle condizioni che saranno determinati dal regolamento di procedura.
13
Dalla lettera e dall’impianto sistematico sia dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea sia del regolamento di procedura del Tribunale emerge, quindi, che il presidente del Tribunale è incompetente a statuire sulla domanda di cui trattasi, che deve pertanto essere respinta.
14
Ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura, occorre riservare le spese.
Per questi motivi,
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
così provvede:
1)
La domanda è respinta.
2)
Le spese sono riservate.
Lussemburgo, 13 luglio 2017
Il cancelliere
E. Coulon
Il presidente
M. Jaeger
( *1 ) Lingua processuale: il greco.