Causa C-2/17: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Instituto Nacional de la Seguridad Social / Jesús Crespo Rey [Rinvio pregiudiziale — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Allegato XI, rubrica «Spagna», punto 2 — Pensione di vecchiaia — Sistema di calcolo — Importo teorico — Base contributiva di riferimento — Accordo speciale — Scelta della base contributiva — Normativa nazionale che obbliga il lavoratore a versare contributi commisurati alla base contributiva minima]
C2942018IT720120180628IT00097282
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 28 giugno 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal Superior de Justicia de Galicia — Spagna) — Instituto Nacional de la Seguridad Social / Jesús Crespo Rey
(Causa C-2/17) ( 1 )
«[Rinvio pregiudiziale — Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Regolamento (CE) n. 883/2004 — Allegato XI, rubrica «Spagna», punto 2 — Pensione di vecchiaia — Sistema di calcolo — Importo teorico — Base contributiva di riferimento — Accordo speciale — Scelta della base contributiva — Normativa nazionale che obbliga il lavoratore a versare contributi commisurati alla base contributiva minima]»2018/C 294/09Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Tribunal Superior de Justicia de Galicia
Parti
Ricorrente: Instituto Nacional de la Seguridad Social
Convenuto: Jesús Crespo Rey
con l’intervento di: Tesorería General de la Seguridad Social
Dispositivo
L’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che obblighi il lavoratore migrante che sottoscrive un accordo speciale presso la previdenza sociale di tale Stato membro a versare contributi commisurati alla base contributiva minima, di modo che l’istituzione competente di detto Stato membro, nel calcolare l’importo teorico della sua pensione di vecchiaia, equipara il periodo interessato da tale accordo a un periodo maturato nel medesimo Stato membro e prende in considerazione, ai fini del calcolo, solo i contributi versati nell’ambito di tale accordo, anche se detto lavoratore, prima di esercitare il suo diritto alla libera circolazione, ha versato nello Stato membro di cui trattasi contributi commisurati a basi superiori rispetto alla base contributiva minima e nonostante il fatto che un lavoratore stanziale che non ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione e che sottoscrive tale accordo dispone della facoltà di versare contributi commisurati a basi superiori rispetto alla base contributiva minima.
( 1 ) GU C 104 del 3.4.2017.
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