Causa C-8/17: Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso — Pavimentos SA (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione dell’IVA — Termine previsto dalla legislazione nazionale per l’esercizio di tale diritto — Detrazione di un supplemento d’IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggior imposta — Dies a quo di decorrenza del termine)
C2002018IT1220120180412IT0015122132
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 12 aprile 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Supremo Tribunal de Justiça — Portogallo) — Biosafe — Indústria de Reciclagens SA / Flexipiso — Pavimentos SA
(Causa C-8/17) ( 1 )
«(Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 — Principio della neutralità fiscale — Diritto alla detrazione dell’IVA — Termine previsto dalla legislazione nazionale per l’esercizio di tale diritto — Detrazione di un supplemento d’IVA versato allo Stato e già oggetto di documenti di rettifica delle fatture iniziali a seguito di avviso di accertamento di maggior imposta — Dies a quo di decorrenza del termine)»2018/C 200/15Lingua processuale: il portoghese
Giudice del rinvio
Supremo Tribunal de Justiça
Parti
Ricorrente: Biosafe — Indústria de Reciclagens SA
Convenuto: Flexipiso — Pavimentos SA
Dispositivo
Gli articoli 63, 167, 168, da 178 a 180, 182 e 219 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, nonché il principio di neutralità fiscale devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro per effetto della quale, in circostanze come quelle oggetto del procedimento principale in cui, in seguito ad avviso di accertamento di maggiore imposta, a distanza di vari anni dalla cessione dei beni di cui trattasi, è stato versato allo Stato un supplemento di imposta sul valore aggiunto (IVA) con emissione dei relativi documenti di rettifica delle fatture iniziali, il beneficio del diritto della detrazione dell’IVA sia escluso, con la motivazione che il termine previsto dalla normativa medesima ai fini dell’esercizio di tale diritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data di emissione delle dette fatture iniziali e sarebbe quindi scaduto.
( 1 ) GU C 95 del 27.3.2017.
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