14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/6
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof — Austria) — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, e a. / Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice
(Causa C-18/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Adesione dei nuovi Stati membri - Repubblica di Croazia - Misure transitorie - Libera prestazione dei servizi - Direttiva 96/71/CE - Distacco di lavoratori - Distacco di cittadini croati e di Stati terzi in Austria tramite un’impresa stabilita in Italia))
(2019/C 16/06)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgerichtshof
Parti
Ricorrenti: Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, e a., Dragan Panic, Ivan Arnautov, Jakov Mandic, Miroslav Brnjac, Nicolai Dorassevitch, Alen Mihovic
Resistente: Regionale Geschäftsstelle Leoben des Arbeitsmarktservice
Dispositivo
1)
Gli articoli 56 e 57 TFUE, nonché il capitolo 2, paragrafo 2, dell’allegato V dell’Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull’Unione europea, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro può legittimamente restringere, per mezzo dell’imposizione del permesso di lavoro, il distacco di lavoratori croati dipendenti di un’impresa con sede in Croazia, laddove il distacco abbia luogo per mezzo della loro messa a disposizione, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi, di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi da parte di quest’ultima impresa nel primo Stato membro.
2)
Gli articoli 56 e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che uno Stato membro non può legittimamente esigere che i cittadini di Stati terzi, messi a disposizione di un’impresa stabilita in un altro Stato membro, da un’impresa anch’essa stabilita in quest’altro Stato membro, ai fini della fornitura di una prestazione di servizi nel primo Stato membro, dispongano di un permesso di lavoro.
(1) GU C 144 dell’8.5.2017.
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