14.1.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 16/7
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 13 novembre 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk — Austria) — Čepelnik d.o.o. / Michael Vavti
(Causa C-33/17) (1)
((Rinvio pregiudiziale - Articolo 56 TFUE - Libera prestazione dei servizi - Restrizioni - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Diritto del lavoro - Distacco di lavoratori per l’esecuzione di lavori di costruzione - Dichiarazione dei lavoratori - Conservazione e traduzione dei fogli paga - Sospensione dei pagamenti - Deposito di una cauzione da parte del destinatario dei servizi - Garanzia di un’eventuale sanzione pecuniaria irrogata al prestatore di servizi))
(2019/C 16/07)
Lingua processuale: il tedesco e lo sloveno
Giudice del rinvio
Bezirksgericht Bleiburg/Okrajno Sodišče Pliberk
Parti
Ricorrente: Čepelnik d.o.o.
Convenuto: Michael Vavti
Dispositivo
L’articolo 56 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui al procedimento principale, in base alla quale le autorità competenti possono imporre a un committente stabilito in tale Stato membro di sospendere i pagamenti alla sua controparte contrattuale stabilita in un altro Stato membro e persino di costituire una cauzione di importo equivalente al compenso per la prestazione non ancora versato, a garanzia del pagamento dell’eventuale sanzione pecuniaria che potrebbe essere inflitta a detta controparte in caso di accertata violazione del diritto del lavoro del primo Stato membro.
(1) GU C 86 del 20.3.2017.
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